Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9531 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22654/2006 proposto da:

MOBILI IADICICCO ANTINUCCI DI IADICICCO VINCENZO & C

SAS,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.

I.V., elettivamente domiciliata in ROMA, C.NE CLODIA

29, presso lo studio dell’avvocato RINALDI FERRI Luigi, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

VIBE SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.

Sig. N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MEZZETTI Mauro, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

M.G., nella qualità di Custode Giudiziario delle

quote della VI.BE. S.r.l., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA,

presso Cancelleria Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato INTORRE SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2939/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sez.

Quarta Civile, emessa il 28/06/2005, depositata il 27/07/2005; R.G.N.

537/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Salvatore INTORRE;

udiTO il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16.12.1999 e 3.1.2000, la Mobili Iadicicco Antinucci s.a.s. di Iadicicco Alessandra & C. esponeva di condurre in locazione, in virtù di contratto stipulato in data (OMISSIS), un locale adibito a negozio di vendita di mobili ed arredi vari, sito in (OMISSIS), di proprietà della Vibe s.r.l.;

che il locale il questione, per l’intera superficie, era da tempo interessato da infiltrazioni d’acqua ed umidità provenienti dalle fondazioni e dai locali sovrastanti; che tali infrazioni erano state accertate con perizia giurata in data 22.11.1997; che nel contempo era stata data comunicazione della sospensione del pagamento del canone di locazione (ammontante a L. 2.300.000 mensili); che nessun intervento era stato eseguito, che il custode giudiziario, avv. M.G., delle quote della società Vibe, nominato nell’ambito di procedimento penale, nell’anno 1999 aveva provveduto a far effettuare un’indagine tecnica che aveva, accertato l’utilizzabilità di soli mq 316 su 937 complessivi di superficie;

che per altro stante l’attività commerciale svolta il locale era del tutto inutilizzabile con conseguente perdita di clientela.

Ciò premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Bracciano, la Vibe e il custode giudiziario suddetto, affinchè, accertato il grave inadempimento della società locatrice, fosse alla stessa ordinata il ripristino del buono stato locativo dell’immobile, con esecuzione di tutti i lavori già accertati in relazione tecnica ovvero da individuarsi a mezzo C.T.U..

Chiedeva inoltre che, dichiarata illegittima la sospensione del pagamento del canone da parte di essa attrice ai sensi dell’art. 1460 c.c., la Società Vibe fosse condannata al risarcimento dei danni provocati in misura non inferiore a L. 500.000.000 ovvero in altra misura da determinare.

Si costituiva la Vibe, che preliminarmente eccepiva, con riferimento al luogo ove essa convenuta aveva la sede legale ed operativa, l’incompetenza della sede distaccata di Bracciano in favore del Tribunale di Roma e chiedeva di essere autorizzato in causa il condominio dell’edificio ove era ubicato il locale in questione onde sentirne accertare l’esclusiva responsabilità in ordine alle infiltrazioni in questione, oltre al rigetto nel merito della domanda; si costituiva anche il custode giudiziario, mentre, autorizzata la chiamata in causa del Condominio, la stessa non veniva effettuata da parte della Vibe.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 78/2002, disattesa l’eccezione di competenza territoriale, rigettava la domanda e accoglieva la riconvenzionale della Vibe dichiarando risolto il contratto di locazione, con condanna della Mobili Iadicicco al rilascio dell’immobile, nonchè al risarcimento dei danni in favore della convenuta da liquidarsi in separato giudizio.

Affermava il Tribunale: che la società conduttrice, nonostante il degrado dell’immobile, aveva continuato ad esercitarvi la propria attività sia pure in forma ridotta e, pertanto, non poteva ritenersi giustificata la sospensione del pagamento del canone locatizio per L’intero ammontare;

che anche la società locatrice era rimasta inadempiente per non aver provveduto ai necessari lavori di risanamento, in tal guisa rendendo una porzione dell’immobile locato inutilizzabile, così come era emerso agli atti;

che peraltro, nella valutazione dei reciproci inadempimenti (parziale quello della società Vibe, totale quello della società Mobili Iadicicco), doveva ritenersi prevalente non di scarsa importanza quello della Mobili Iadicicco.

Proponeva appello quest’ultima e la Corte d’Appello di Roma, costituitasi la Vibe, con la decisione in esame n. 2939/2005, rigettava l’impugnazione e confermava quanto statuito in primo grado;

affermava in particolare la Corte Territoriale che “sulla base della relazione tecnica redatta su incarico del custode giudiziario risulta peraltro accertato che siffatte infiltrazioni (comportanti indubbio pregiudizio allo svolgimento dell’attività commerciale svolta dalla società conduttrice) non provenivano da strutture di specifica pertinenza del locale di cui è causa (di proprietà della società Vibe), ma da porzioni comune dello stabile ovvero da porzioni di proprietà esclusiva di terzi condomini”.

Ricorre per cassazione con tre motivi la Mobili Iadicicco; resistono con controricorso M.G. quale custode giudiziario della Vibe e la Vibe stessa, che ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1575, 1576 e 1584 c.c., e relativo difetto di motivazione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, le infiltrazioni lamentate dalla Mobili Iadicicco derivavano da carenze ed insufficienze costruttive dell’immobile locato e non da proprietà da terzi o da parti comuni dello stabile.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1585 c.c. e relativo difetto di motivazione in quanto erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto la non ascrivibilità dei danni in questione alla Vibe ex art. 1585 c.c., comma 2.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1460 e 1584 c.c., e relativo difetto di motivazione in ordine all’asserita utilizzabilità di soli mq 316 su 937 complessivi, sulla base di quanto peritalmente accertato.

La resistente, tra l’altro, deduce l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura e per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Preliminarmente devono rigettarsi le dedotte eccezioni di inammissibilità di parte ricorrente: non sussiste innanzi tutto difetto di procura, essendo esplicito il riferimento in essa alla difesa nel presente giudizio “dinanzi alla Corte di Cassazione…..” pur se mediante postilla, in calce alla quale vi è comunque la firma per autentica del difensore, così come, risultando la decisione in esame depositata in data 27.7.2005, non era tenuta la ricorrente società alla formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso non è comunque meritevole di accoglimento.

Premesso che, in ordine alla causa dei danni in questione e alla riconducibilità degli stessi a parti condominiali dell’edificio, la Corte territoriale ha sufficientemente e logicamente motivato, sulla base di un compiuto esame delle risultanze di causa e della relazione tecnica redatta su incarico del custode giudiziario (non contestata dalla Mobili Iadicicco), concludendo per l’esclusione di responsabilità della Vibe (ex art. 1585 c.c.), tutte le censure di cui ai suddetti motivi tendono al non consentito riesame di circostanze di fatto poste a base della decisione impugnata e non ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità, quali eventuali insufficienze costruttive dell’immobile locato, ascrivibili alla Vibe, e la limitata utilizzabilità da parte dell’odierna ricorrente della superficie dell’immobile in questione.

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensato tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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