Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9531 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 21/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.I.L. s.n.c., di Albioz s.r.l., Italian Yachts s.p.a. e Loryn s.r.l.

unipersonale, in concordato preventivo (cod. fisc. (OMISSIS)), con

sede in Genova, alla piazza Dante n. 8/11, in persona del

commissario giudiziale, Dott.ssa R.D., e del liquidatore

giudiziale, Dott. M.A., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Mauro

Ferrando, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Banco di

S. Spirito n. 48, presso lo studio dell’Avvocato Augusto D’Ottavi;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

curatore Dott. Ma.Si.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MASSA, depositato in data

04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cardino Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La A.I.L. s.n.c. di Alborz s.r.l., Italian Yachts s.p.a. e Loryn s.r.l. unipersonale, in concordato preventivo (d’ora in avanti indicata, più semplicemente come A.I.L. s.n.c.), ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Massa del 22 aprile 2014, n. 2946, parzialmente reiettivo dell’opposizione da essa proposta, L. Fall., ex art. 98, allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.. La curatela fallimentare, invece, è rimasta solo intimata.

1.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale respinse la domanda di restituzione, o, in subordine, di insinuazione, in prededuzione, per il corrispondente controvalore, afferente due imbarcazioni (denominate Jaguar 92, matricola (OMISSIS), e Jaguar 108, matricola (OMISSIS)), ritenendo non provati i poteri di rappresentanza di tale C.A. che, per conto della società poi fallita, aveva stipulato i contratti di appalto per la loro costruzione invocati a sostegno della descritta istanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi denunciano, rispettivamente, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.”, per non aver il giudice a quo correttamente valutato i documenti prodotti in relazione ai poteri dell’amministratore di (OMISSIS) s.r.l. al momento della stipula dei contratti controversi, e “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, per aver il decreto impugnato operato un’ingiustificata inversione dell’onere della prova, laddove, a fronte di una parziale documentazione prodotta dalla curatela a supporto della sollevata eccezione concernente i suddetti poteri di rappresentanza, aveva ritenuto onere dell’opponente provarne la sussistenza.

1.1. Gli stessi, scrutinabili congiuntamente perchè evidentemente connessi, sono infondati.

1.1.1. Giova, infatti, ricordare che, allorquando il rappresentato contesti l’esistenza dei poteri rappresentativi in colui che ha agito, per suo conto ed in suo nome, con il terzo, incombe a quest’ultimo l’onere di fornire la prova dell’esistenza dei poteri in questione (cfr. Cass. n. 6689 del 1981; Cass. n. 1660 del 1980, Cass. n. 3961 del 1978; Cass. n. 13 del 1964; Cass. n. 2868 del 1951).

1.1.2. Nella specie, la curatela fallimentare aveva espressamente contestato (cfr. il contenuto della sua comparsa di costituzione innanzi al tribunale toscano, specificamente riportato, in parte qua, alla pagina 17 del ricorso della A.I.L. s.n.c.) la legittimazione di C.A. a concludere, in nome e per conto della (OMISSIS) s.r.l. in bonis, in data 14 dicembre 2009 e 30 gennaio 2010, i contratti di appalto relativi alle imbarcazioni suddette, sicchè sarebbe stato onere della odierna ricorrente fornire la sua dimostrazione.

1.1.3. Ciò, però, non è avvenuto, avendo il menzionato tribunale prima affermato che, a quelle date, “amministratore della società era il sig. L.C.P.”, e successivamente precisato che era “rimasto del tutto oscuro chi fosse il C. e se avesse il potere di rappresentare la (OMISSIS); il suo nominativo non risulta tra i fatti pubblicizzati presso il registro delle imprese” (cfr. pag. 2 del decreto impugnato).

1.1.4. In altri termini, il tribunale ha deciso fondandosi non tanto sulla esistenza dei poteri rappresentativi in capo a L.C.P. alle date di stipulazione dei citati contratti, quanto, piuttosto, sulla insussistenza – o, comunque, sulla carenza di prova dell’esistenza – di analoghi poteri spettanti allo stipulante C.A. alle date in precedenza indicate. Pertanto, come condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, sarebbe affatto irrilevante, quand’anche eventualmente esistente, il lamentato errore – oggi invocato dalla ricorrente – commesso dal Tribunale di Massa sulla individuazione del L.C. quale amministratore unico della società poi fallita, alle date dei contratti in esame, posto che, pacificamente, non fu lui a stipularli. Nemmeno risulta, peraltro, alla stregua proprio delle affermazioni della A.I.L. s.n.c. (cfr. pag. 22-24 del ricorso), che la documentazione esaminata da quel tribunale recasse la prova positiva dell’esistenza dei citati poteri in favore del C..

1.2. Nella specie, dunque, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.c. (ipotizzabile, quando il giudice disattenda, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, oppure consideri come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che, invece, siano soggetti a valutazione. Cfr. Cass. n. 2700 del 2016), nè quella dell’art. 2697 c.c., la quale, notoriamente, si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26769 del 2018): alla stregua dei principi giurisprudenziale riportati al precedente p. 1.1.1., invero, correttamente il giudice a quo ha fatto ricadere sulla odierna ricorrente le conseguenze negative della mancata dimostrazione (che essa avrebbe, invece, dovuto fornire attesa la contestazione sollevata dalla curatela) dell’esistenza, in capo al C., di poteri rappresentativi della (OMISSIS) s.r.l. al momento della stipulazione, da parte sua, in nome e per conto di detta società, dei citati contratti di appalto del 14 dicembre 2009 e 30 gennaio 2010.

2. Il terzo motivo, poi, lamenta la “violazione e/o falsa rappresentazione dell’art. 213 c.p.c.”, per non aver il tribunale, avvalendosi dei propri poteri di ufficio, richiesto alla Camera di Commercio di Massa e/o di Genova la visura camerale attestante il nominativo dell’amministratore della società poi fallita al momento della stipula dei contratti predetti, malgrado la lacunosità della documentazione già allegata dalla curatela.

2.1. Esso, però, si rivela inammissibile, avendo già ripetutamente chiarito questa Corte che l’esercizio del potere del giudice di merito, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla Pubblica Amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3720 del 2011; Cass. n. 10219 del 2003).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta solo intimata, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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