Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9530 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 22/05/2020), n.9530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1753/2019 proposto da:

M.J., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Maria Monica Bassan, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 6439/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.J., nato in Gambia, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Venezia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – il quale aveva riferito di temere il rientro nel proprio Paese perchè discriminato a causa della sieropositività della madre e del fratello perchè non era circostanziato in maniera convincente e non erano stati concretamente indicati atti di discriminazione, oltre che per il mutamente della collocazione storica dei atti narrati, e, comunque, era tale da non far emergere minacce concrete e la impossibilità del ricorrente di avvalersi della protezione delle autorità competenti.

Sulla scorta di tale assunto, il Tribunale ha respinto la domanda di rifugio e di protezione sussidiaria a) e b); ha respinto anche la richiesta di protezione sussidiaria ex lett. c) avendo rilevato – a seguito della consultazione di fonti informative (Rapporto EASO 2017 ed altre) che la situazione politico/sociale del Gambia era migliorata a seguito dell’elezione del Presidente B..

Il Tribunale ha respinto la domanda di protezione umanitaria sulla considerazione che non risultava provata l’integrazione in Italia.

Il richiedente propone ricorso articolato in due mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. 1. Con il primo motivo si denuncia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 5 in relazione all’applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato come affermato dalle Sez. Unite n. 27310/2008.

Il motivo è inammissibile perchè, lungi dal confrontarsi con la statuizione impugnata di non credibilità circa le ragioni della fuga, sollecita un sindacato di fatto conforme alla personali aspettative del ricorrente, inammissibile in sede di legittimità.

Nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente, criticando le modalità dell’ascolto e la decisione assunta, non ha tuttavia indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio motivazionale e si palesa del tutto generica (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività non solo perchè l’approfondimento istruttorio vi è stato, essendo state raccolte in udienza le dichiarazioni del richiedente, ma anche perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè la loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice di merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis”, lamentando la mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente e la errata motivazione sulla mancanza di integrazione.

Entrambi i profili del motivo sono inammissibili.

Quanto alla mancata valutazione della situazione socio-politica del Gambia, va osservato che il Tribunale ha valutato detta situazione e il ricorrente ne critica l’esito nel merito, senza tuttavia spiegare se e in che modo avesse dedotto davanti al giudice di merito la sussistenza di elementi particolari di tale situazione rilevanti ai fini del diritto alla protezione umanitaria (cfr. Cass. 4455/2018); quanto al mancato riconoscimento dell’integrazione in Italia perchè, ancora una volta, la censura configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dell’integrazione.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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