Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9530 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22013/2006 proposto da:

AZZURRA TRASPORTI DI A. MORELLI & F.LLI S.N.C., (OMISSIS), in

persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore Sig.

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GENNARO

CASSINI 75 ED. 11/A, presso lo studio dell’avvocato D’ALISE ANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFANI Giangfilippo giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO IMPRESA GIGLIO SPA, in persona del Curatore avv. R.

W., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ACTIS Gianluca giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1079/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Seconda Civile, emessa il. 3/03/2006, depositata il

04/04/2006; R.G.N. 5463/2003;

udita la relazione della causa svolta nel la Pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Doti. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23.10.1997, la Curatela del fallimento dell’impresa Giglio s.p.a., proprietaria locatrice di un immobile a destinazione commerciale sito in (OMISSIS), deducendo che la societa’ conduttrice Azzurra Trasporti s.n.c. non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione mensili a decorrere dall’ (OMISSIS), intimava alla stessa lo sfratto per morosita’, convenendola innanzi alla Pretura di Napoli-Barra per il relativo giudizio di convalida.

Costituitasi la Azzurra Trasporti, a sua volta affermava di aver rilasciato l’immobile nel marzo 1996 in esecuzione di una sentenza di finita locazione e che in precedenza si era trovata nella materiale impossibilita’ di consegnare le chiavi alla locatrice, non avendola piu’ reperita.

A seguito della concessione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., da parte dell’adito Pretore, la societa’ Azzurra Trasporti , che sin dal marzo 1996 di fatto non occupava piu’ l’immobile, in data 10.4.1998, alla presenza dell’Ufficiale Giudiziario, provvedeva alla formale riconsegna dell’immobile alla curatela fallimentare.

Disposto inoltre il mutamento del rito, la Curatela fallimentare chiedeva anche il rilascio dell’immobile, oltre al pagamento dei canoni scaduti ammontanti complessivamente a L. 22.491.092.

Con sentenza n. 11923/2002, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di rilascio dell’immobile, attesa l’avvenuta riconsegna di cui sopra; dichiarava, altresi’, risolto il contratto di locazione per grave inadempimento di parte contenuta condannandola al pagamento delle spese processuali; dichiarava, invece, inammissibile la domanda di pagamento dei canoni, perche’ tardiva.

A seguito dell’appello dell’Azzurra Trasporti, in via principale, nonche’ dell’appello della Fallimento Impresa Giglio s.p.a., in via incidentale, la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza in esame n. 1079/2006, depositata in data 4.4.2006, dichiarava inammissibile l’appello principale e inefficace l’appello incidentale.

Affermava in particolare la Corte di Merito che “l’appello principale e’ inammissibile perche’ tardivo. E’ noto che nelle controversie soggette al rito del lavoro, quali quelle in materia locatizia in virtu’ del rinvio operato dall’art. 447 bis c.p.c., l’appello deve essere proposto con il deposito in cancelleria del ricorso contenente l’atto di impugnazione, da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dalla legge (artt. 433 e 434 c.p.c.)…..e’ con il deposito in Cancelleria del ricorso che quindi si perfeziona con la proposizione dell’appello…..la forma dell’atto di impugnazione puo’ peraltro anche non essere quella del ricorso e la parte puo’ avvalersi della citazione per proporre il proprio gravame ma e’ indispensabile che la citazione stessa sia sempre proposta nel termine perentorio previsto dalla legge…….nella specie va osservato che trattasi di controversia in materia di locazione; in primo grado, sono state correttamente seguite le forme del rito del lavoro; la sentenza del Tribunale e’ stata deposita il 15 ottobre 2002 e non e’ stata notificata”.

Ricorre per cassazione l’Azzurra Trasporti con un unico motivo;

resiste con controricorso il Fallimento Impresa Giglio, in persona del curatore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 447 bis, 433 e 434 c.p.c., e relativo difetto di motivazione; si afferma che erroneamente l’appello e’ stato giudicato tardivo in quanto il momento essenziale da considerare ai fini della tempestivita’ del gravame e’ in realta’ quello della notifica dell’atto, per cui si chiede ex art. 366 bis c.p.c., “se possa ritenersi tempestivo nel rito locatizio l’appello proposto con citazione notificata entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., anche se poi depositata oltre tale termine”.

Il ricorso non merita accoglimento.

Correttamente, infatti, la decisione impugnata ha affermato che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito in cancelleria, ed impedisce ogni decadenza dall’impugnazione, con la conseguenza che eventuali vizi o inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunicano a detta impugnazione, ormai perfezionatasi (sul punto, tra le altre S.U. n. 6841/1996 e Cass. 5150/2004).

Se e’ poi vero che la parte che propone appello puo’ avvalersi anche della forma della citazione (anziche’ del ricorso), e cio’ in base al principio di conservazione degli atti processuali, e’ anche vero che detta citazione si converte in ricorso sempreche’ sia depositata (nella cancelleria del giudice dell’impugnazione) nel termine perentorio di 30 giorni, previsto dall’art. 434 c.p.c., comma 2, per il deposito, con decorrenza dalla notificazione della sentenza impugnata (sul punto, Cass. n. 1396/2001): nella vicenda in esame, come rilevato dai giudici della Corte territoriale, “la sentenza del tribunale e’ stata depositata il 15 ottobre 2002 e non e’ stata notificata; l’appello e’ stato proposto con citazione; la citazione contenente il gravame e’ stata depositata il 3 dicembre 2003; ne deriva con tutta evidenza la tardivita’ dell’impugnazione principale:

il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., anche considerando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dell’anno 2003, scadeva infatti il 30 novembre 2003”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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