Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9530 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 21/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede

in (OMISSIS), in persona dei procuratori speciali Dott.ri

A.S. e M.F., rispettivamente, Deputy Head Recupero

Crediti e Responsabile Closing e Pianificazione, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli

Avvocati Silvia Dantini e Massimo Bevere, con cui elettivamente

domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Oslavia

n. 40.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

curatore Dott.ssa S.P., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati

Renato Pastorelli e Tommaso Manferoce, con cui elettivamente

domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza

Vescovio n. 1.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI TREVISO, depositato in data

04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (d’ora in avanti indicata, più semplicemente, come BNL s.p.a.) ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Treviso del 3/4 dicembre 2013, n. 4721, reiettivo dell’opposizione da essa proposta contro lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l.. Resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la curatela fallimentare.

2. Per quanto qui di interesse, quel tribunale disattese la pretesa di BNL s.p.a. volta ad ottenere l’ammissione, in privilegio ipotecario, del proprio credito di Euro 348.369,94, oltre interessi ex art. 2855 c.c., fino alla vendita del cespite (piuttosto che, in chirografo, e per la diversa somma di Euro 365.559,35, comprensiva di capitale ed interessi legali fino alla data del fallimento, come sancito dal giudice delegato), in virtù di un decreto ingiuntivo ottenuto contro la menzionata società in bonis ed utilizzato come titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziaria nei suoi confronti. Ritenne, infatti, che il decreto, privo di declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., al momento della dichiarazione di fallimento, fosse inopponibile alla massa di creditori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia in merito all’eccepita inapplicabilità della L. Fall., art. 45”, per non avere il giudice statuito in ordine all’eccepita inapplicabilità, nella specie, della L. Fall., art. 45, avendo motivato la propria suddetta decisione sulla base di taluni arresti di questa Corte privi di qualsivoglia riferimento all’appena menzionata disposizione;

II) “violazione ed erronea applicazione dell’art. 647 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per aver il decreto impugnato erroneamente escluso la possibilità, anche per il giudice delegato, di un controllo giudiziario sull’esistenza e sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo e sul decorso del termine per proporre opposizione.

2. Gli stessi, scrutinabili congiuntamente perchè evidentemente connessi, sono infondati, dovendosi, peraltro, immediatamente precisare, quanto alla corrispondente doglianza denunciata nel primo di essi in ordine al mancato esame di un argomento giuridico dedotto dalla parte, che ciò non configura omissione di pronuncia, la quale deve avere ad oggetto domande o eccezioni in senso stretto, non argomentazioni.

2.1 La decisione impugnata si è conformata alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, nè l’esame delle censure offre elementi per modificare il quadro giustificativo cui hanno riguardo i precedenti cui si ispira il principio per cui, “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione ed a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52” (cfr. Cass. n. 2220/2018; Cass. n. 9576/2018; Cass. n. 18733/2017; Cass. n. 17865/2017; Cass. n. 16322/2017; Cass. n. 16177/2017; Cass. n. 16176/2017; Cass. n. 15953/2017; Cass. n. 14692/2017; Cass. n. 14691/2017; Cass. n. 14690/2017; Cass. n. 6595/2017; Cass. n. 6524/2017; Cass. n. 684/2017; Cass. n. 23392/2016; Cass. n. 16215/2015; Cass. n. 2112/2014; Cass. n. 1650/2014; specificamente riguardante un decreto ingiuntivo, reso con clausola di provvisoria esecuzione, non opposto e munito di decreto ex art. 647 c.p.c., dopo il fallimento del debitore ivi ingiunto, Cass. n. 23202/2013; Cass. n. 28553/2011; Cass. n. 6198/2009).

2.2. Del resto, quello ex art. 647 c.p.c., è un procedimento, privo di particolari formalità, che implica il controllo della notificazione del decreto, del decorso del termine e della mancata opposizione o costituzione nei termini. Dato questo contenuto, il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 c.p.c.). Nè l’essere il decreto ingiuntivo munito di formula di esecutività può mutare detto orientamento, non potendosi confondere tale efficacia con quella particolare condizione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c..

2.3. Va rimarcato, infine, che, come già chiarito da questa Corte, la L. Fall., art. 45, analogamente al precedente art. 42, di cui costituisce corollario, mira ad assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del fallito, preservandolo da pretese di soggetti che vantino titoli formatisi dopo la sentenza dichiarativa di fallimento ed impedendo che altre ne siano fatte valere, nel concorso fallimentare, rispetto a quelle facenti parte del suddetto patrimonio alla data della medesima dichiarazione (cfr. Cass. n. 19025 del 2013). Ne consegue, dunque, nella specie, che la declaratoria di esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., del decreto posto da BNL s.p.a. a fondamento della sua pretesa, pacificamente intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., rende quel decreto inopponibile alla massa dei creditori perchè passato in cosa giudicata formale e sostanziale successivamente alla dichiarazione predetta.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13 comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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