Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 953 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 20/01/2021), n.953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12125-2015 proposto da:

C.I., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLARA MENICHELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1070/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/05/2014 R.G.N. 1438/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1070 del 2014, la Corte d’appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta da C.I. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo in parte, negando il diritto all’indennità di disoccupazione agricola ed all’assegno per il nucleo familiare, la domanda della stessa volta al riconoscimento del diritto all’iscrizione nella lista dei lavoratori agricoli per n. 102 giornate nell’anno 2005, con condanna dell’Inps al pagamento dell’indennità di disoccupazione, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità di malattia;

la Corte territoriale dava atto che all’udienza del 28 gennaio 2014 il sostituto processuale del difensore della C. aveva chiesto un rinvio per il deposito del gravame notificato e che la causa veniva rinviata al 21 aprile 2015;

successivamente, con istanza del 5 febbraio 2014, il procuratore della C., premesso di non aver mai ricevuto la comunicazione – prevista dall’art. 435 c.p.c. – del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione (depositato il 16 luglio 2012), di non avere per tale motivo notificato il ricorso in appello all’Inps e che la richiesta di rinvio per la relativa produzione era stata frutto di disguido, chiedeva di essere rimessa in termini con anticipazione dell’udienza già fissata;

il Presidente di sezione, accogliendo le due richieste, anticipava l’udienza già fissata al 15 aprile 2014 e disponeva che l’istanza di anticipazione ed il medesimo provvedimento, unitamente al ricorso in appello ed al pedissequo decreto di fissazione d’udienza ove già non notificati, fossero notificati alle controparti a cura dell’istante almeno trenta giorni prima della nuova udienza;

all’udienza del 15 aprile 2014, comparso il medesimo sostituto processuale del procuratore della C., lo stesso chiedeva nuovamente di essere rimesso in termini per la notifica del gravame;

la Corte territoriale, richiamato l’orientamento di questa Corte di cassazione espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20604 del 2008, ha rilevato che il principio di ragionevole durata del processo e quello di giusto processo impedissero la concessione di termine per provvedere la rinnovazione di un atto mai compiuto ed ha dichiarato improcedibile l’appello;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Italia C. sulla base di un articolato motivo, resistito dall’INPS con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c., comma 1, art. 136 c.p.c., comma 2, art. 170 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2 e dell’art. 45 disp. att. c.p.c., nonchè del D.L. n. 112 del 2008, art. 51, commi 1 e 2, conv. in L. n. 133 del 2008 e succ. mod. nonchè D.M. 26 maggio 2009, n. 57, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè ancora la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

ad avviso della ricorrente, l’istanza di anticipazione d’udienza, depositata in data 5 febbraio 2014, avrebbe solo preannunciato la necessità di formalizzare idonea richiesta di remissione in termini per procedere alla notifica del ricorso in appello e del provvedimento di fissazione della nuova udienza all’INPS, invece, il decreto del Presidente dispose positivamente anche in ordine all’istanza di rimessione in termini; peraltro, tale provvedimento non sarebbe stato allegato in forma integrale al biglietto di cancelleria comunicato a mezzo PEC il 18 febbraio 2014, da ciò la nullità del decreto di fissazione di nuova udienza con la conseguente nullità di tutti gli atti del procedimento successivi; in particolare, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente accertato (pag. 2, sub 5, secondo c.p.v.) che tale provvedimento veniva comunicato (tramite PEC) all’avvocato Landella alle ore 11,10 del 18.2.2014 e che da tale supposta comunicazione sarebbe derivata la fattispecie di mancata attivazione della notifica dell’atto di impugnazione con il relativo decreto originario di fissazione d’udienza oltre che del provvedimento del 18 febbraio 2014, di cui la parte era stata onerata;

il motivo è inammissibile giacchè il vizio che si assume infici la sentenza non rientra in alcuna delle ipotesi tipiche previste dall’art. 360 c.p.c. ma già nella prospettazione della ricorrente, in una ipotesi da sussumere nella previsione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, giacchè la sentenza avrebbe dato per comunicato, unitamente al biglietto di cancelleria, anche il decreto nella sua forma integrale, mentre era agli atti la prova della mancanza di tale allegato alla PEC inviata dalla cancelleria il 18 febbraio 2014;

la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 che ricorre nelle ipotesi in cui la decisione sia frutto di una erronea percezione della realtà, dando luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali, non risultando ammissibile un assunto errore di diritto ovvero quando si prospettino vizi del provvedimento decisorio che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (cfr. Cass. S.U. n. 20994/2017; Cass., S.U., n. 8984/2018);

sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

la ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio avendo la stessa reso, nei gradì di merito, la dichiarazione di esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., come riferito dalla sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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