Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 953 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 20/01/2010), n.953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9281-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIROD SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 204/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2005 r.g.n. 446/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

premesso che con ricorso notificato il 17 marzo 2006 la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto a questa Corte suprema l’annullamento della sentenza depositata il 19 marzo 2005, con la quale la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra G.M. e la società per il periodo 9 novembre 2000 – 31 gennaio 2001, in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2, del C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato con l’accordo 25 settembre 1997 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”) e pertanto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio, con le condanne conseguenti;

che il ricorso è argomentato con tre motivi;

che G.M., nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in questo giudizio;

rilevato che successivamente è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia intervenuta tra le parti in data 21 marzo 2006;

ritenuto pertanto che il ricorso proposto dalla società debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della conciliazione raggiunta tra le parti;

che nessuna pronuncia è dovuta per le spese di questo giudizio di cassazione, dato che la G. non vi ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA