Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9529 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14138-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ MOTEROC DI ORTUSO & C SNC e per i soci della

Società,

O.G., C.M., O.D., C.

S. in proprio e quale coniuge erede di O.M., in

persona del legale rappresentante pro tempore O.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA VICO ORBITELLI 31, presso lo studio

dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PACIELLO RENATO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 27/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA emessa il 14/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CLEMENTE, per delega Avvocato

PACIELLO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con cinque separati ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Foggia la società Moteroc di Ortuso e C. snc, e i soci D. e O.G., S. e C.M. impugnavano altrettante cartelle di pagamento che la concessionaria aveva notificato dopo che i relativi avvisi di pagamento erano divenuti definitivi per Irpef ed Ilor relative al 1987 per costi non deducibili e proventi non contabilizzati. Ne chiedevano l’annullamento, per avere pagato quanto previsto a seguito del richiesto accertamento con adesione. Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio delle imposte eccepiva la decadenza determinatasi per la mancata impugnativa degli avvisi di accertamento; la preclusione dovuta alla denunzia per ipotesi di reato; la non perfezione del procedimento di accertamento con adesione, perchè nessuna proposta era stata al riguardo avanzata dall’a.f., senza che potesse avere rilievo la relativa richiesta dei contribuenti col pagamento di quanto ritenevano di versare, tanto che essa veniva rigettata.

Il giudice adito accoglieva i ricorsi introduttivi, e quello di appello rigettava il gravame dell’ufficio, sul presupposto che la pregiudiziale penale fosse stata abolita, ancorchè successivamente all’anno d’imposta in questione.

Avverso la relativa decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre i contribuenti hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 36, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, comma 1, lett. b) e D.L. n. 564, art. 3, convert. dalla L. n. 427 del 1995, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, in quanto il giudice di appello non delibava le altre questioni sollevate dall’appellante in ordine alla definitività degli avvisi di accertamento, come pure relativamente alla inefficacia dell’istanza di accertamento con adesione, posto che nessuna proposta in tal senso era stata mai prospettata dall’ufficio prima che gli accertamenti divenissero definitivi. Nè poteva attribuirsi alcun valore alla relativa richiesta dei contribuenti e al pagamento di quanto ritenevano di versare, essendosi la CTR limitata a delibare solamente la questione della preclusione concernente l’obbligo di denunzia penale come causa ostativa.

II motivo è fondato. In realtà il giudice di appello ometteva di esaminare le altre questioni che l’appellante aveva sollevato in ordine alla indefinibilità del rapporto tributario di che trattasi mediante l’accertamento per adesione, e cioè la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento e la non operatività del concordato di massa, che comunque non poteva trovare ingresso nella fattispecie in esame, per la non retroattività al 1987 della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 17. Al riguardo va osservato come le cartelle erano state emesse proprio a seguito della mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di accertamento, e ciò a prescindere dalla operatività o meno della nuova disciplina retroattivamente al rapporto in questione. Peraltro l’accertamento per adesione regolato dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 – bis, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656, in forza del quale può essere definita la rettifica delle dichiarazioni delle imposte sul reddito e dell’IVA, non è ammesso (comma 2) qualora l’ufficio venga a conoscenza, nel vigore della disciplina (nella specie, il 16 novembre 1995 e prima dell’adesione dei contribuenti, in relazione ad IRPEF e ILOR per l’anno 1987), di elementi, dati e notizie relativi agli illeciti tributari penali di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, artt. 1 e 4, comportanti l’obbligo della denuncia. Infatti ai fini della sussistenza e dell’individuazione dei presupposti per l’applicazione del beneficio occorre aver riguardo alla normativa al momento in vigore, sicchè gli effetti così prodotti e consolidatisi non sono modificabili, in mancanza di espressa previsione contraria, dalla nuova disciplina dell’accertamento per adesione, introdotta con il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che ha eliminato le limitazioni e le condizioni previste dal previgente D.L. n. 564 del 1994 (Cfr.

anche Cass. Sentenze n. 10102 del 11/07/2002, n. 3932 del 2002).

Ancorchè le considerazioni che precedono siano assorbenti, tuttavia non appare inutile osservare che la mancata ricezione di una proposta di definizione da parte dell’Ufficio entro il 31 agosto 1995, per le annualità fino al 1992, ed entro il 15 ottobre 1995, per l’annualità 1993, non consentiva ai contribuenti di procedere all’autoliquidazione, ma solo di chiedere semmai all’ufficio la formulazione di una nuova proposta – semprechè non ricorressero cause ostative – come stabilito dal regolamento approvato con D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, art. 6, comma 5, e previsto dal citato D.L. n. 564 del 1994, art. 3 (V. pure Cass. Sentenza n. 1630 del 25/02/1999).

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Puglia, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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