Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9529 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 22/05/2020), n.9529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1736/2019 proposto da:

T.M.L., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Maria Monica Bassan, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 6558/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

T.M.L., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Venezia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – il quale aveva riferito di temere di essere arrestato, una volta rientrato in patria, per l’uccisione del fratellastro, che sarebbe conseguita ad un diverbio sorto perchè gli stessi erano sostenitori di partiti politici contrapposti e di temere di essere avvelenato dalla matrigna – perchè inverosimile e perchè la vicenda era da ascrivere piuttosto a contrasti endofamiliari.

Ha respinto la domanda di rifugio e di protezione sussidiaria in tutte le sue forme, rilevando – a seguito della consultazione di fonti informative (Rapporto EASO 2017) che la situazione politico/sociale del Gambia era migliorata a seguito dell’elezione del Presidente B..

Ha respinto la domanda di protezione umanitaria sulla considerazione che il ricorrente non presentava profili di vulnerabilità in considerazione di quanto dedotto in ricorso e che non risultava provata l’integrazione in Italia.

Il richiedente propone ricorso articolato in un mezzo; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si denuncia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis”, lamentando la mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente e la errata motivazione sulla mancanza di integrazione.

Entrambi i profili del motivo sono inammissibili.

Quanto alla mancata valutazione della situazione socio-politica del Gambia, va osservato che il Tribunale ha valutato detta situazione e il ricorrente ne critica l’esito nel merito, senza peraltro spiegare se e in che modo avesse dedotto davanti al giudice di merito la sussistenza di elementi particolari di tale situazione rilevanti ai fini del diritto alla protezione umanitaria (cfr. Cass. 4455/2018); quanto al mancato riconoscimento dell’integrazione in Italia perchè, ancora una volta, la censura configura una pura e semplice critica di merito riguardante l’accertamento di fatto della insussistenza dell’integrazione.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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