Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9529 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V. (OMISSIS), P.M., B.

M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA

18, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ELIO, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA (OMISSIS) in persona del V. Presidente P.t.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 presso l’ufficio

RAPPR.ZA REGIONE, rappresentata e difesa dell’avvocato DE GIROLAMO

ROCCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2811/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

3^SEZIONE CIVILE, emessa il 6/10/2005, depositata il 21/10/2005,

R.G.N. 4041/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato ELIO BENIGNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con ricorso depositato il 9-10-1997 P.V., P. M. e B.M.P. chiedevano la condanna della Regione Campania al risarcimento dei danni accertati con l’a.t.p. disposto dal Pretore di Avellino il 16-5-1997 nell’immobile di loro proprietà, sito in (OMISSIS), Via (OMISSIS), già condotto in locazione dal predetto ente territoriale e dallo stesso rilasciato il 16-5-1997.

Si costituiva la Regione Campania e chiedeva il rigetto della domanda deducendo che, a parte quelli prodotti dagli stessi locatori allorchè avevano proceduto a trasformare l’impianto di riscaldamento e ad adeguare quello elettrico alla L. n. 46 del 1990, gli immobili non avevano subito danni oltre quelli attribuibili alla vetustà ed al normale uso degli stessi.

Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Avellino, con sentenza emessa con lettura del dispositivo all’udienza dell’11-4- 2002, accoglieva la domanda e condannava la Regione Campania al pagamento, in favore degli istanti, della somma di Euro 315.969.173, oltre interessi legali maturandi fino al saldo e spese di lite.

Avverso tale pronunzia con ricorso depositato l’11 ottobre 2002 proponeva appello la Regione Campania eccependo che il giudice di primo grado l’aveva condannata a pagare una somma addirittura superiore a quella domandata senza considerare che al momento del rilascio, con i verbali di consegna redatti il 9-5-1997 ed il 16-5- 1997, le parti avevano concordemente riconosciuto che gli immobili erano in normali condizioni d’uso ad eccezione di alcune anomalie da attribuirsi al lungo periodo di utilizzazione ed ai lavori eseguiti dagli stessi ricorrenti senza poi ripristinare lo staio dei luoghi, nonostante i reiterati inviti dell’ente conduttore. Osservava inoltre che la consulenza posta a base della decisione era stata da essa appellante contestata obbiettando che non potevano esserle addebitati nè il cattivo stato dell’ascensore, peraltro a servizio di uno stabile condominiale, determinato dal normale deterioramento, nè il degrado delle altre parti, dovuto a mancanza di manutenzione da parte dei locatori, al sisma del 980, al mancalo ripristino dello stato dei luoghi dopo la esecuzione di trasformazioni da parte dei concedenti.

Eccepiva che, a norma dell’art. 1575 c.c., incombeva sul locatore l’obbligo di mantenere la cosa locata in stato di servire per l’uso convenuto, mentre al locatario competevano soltanto le riparazioni rientranti nella piccola manutenzione.

Si costituivano gli appellati ed eccepivano la inammissibilità della impugnazione perchè notificata oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza e perchè carente della indicazione dei motivi sui quali si fondava. Chiedevano comunque il rigetto nel merito dell’appello perchè la conduttrice si era sottratta all’obbligazione, contrattualmente assunta, di restituire l’immobile nello stesso stato in cui l’aveva ricevuto, perchè alcuni danni erano stati prodotti da atti vandalici ed altri erano stati provocati proprio dalla omessa esecuzione di piccola manutenzione. Lamentavano la inadeguata liquidazione dei danni all’ascensore, la mancanza di rimborso delle spese sostenute per il consulente di parte, la incompleta liquidazione della rivalutazione monetaria e chiedevano, con appello incidentale, la condanna della Regione Campania al pagamento della ulteriore somma di L. 65.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Con ordinanza del 30-10-2003 questa Corte disponeva nuova consulenza tecnica d’ufficio.

Nella odierna udienza la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.

Con sentenza 6 – 21.10.2005 la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando, decideva come segue.

“… a) in riforma della impugnata sentenza rigetta la domanda avanzata da P.V., P.M. e B.M. P. nei confronti della Regione Campania; b) rigetta l’appello incidentale;

c) condanna gli appellati P. e B., in solido, a rivalere l’appellante principale delle spese sostenute per il doppio grado di giudizio, che liquida, relativamente al primo grado, in Euro 7.962,00, di cui Euro 2.300,00 per diritti di procuratore ed Euro 5.462,19 per onorario di avvocato, e, relativamente al secondo grado, comprese le spese di consulenza, in Euro 8.449,04, di cui Euro 1.200,00 per diritti di procuratore ed Euro 6.104,52 per onorario di avvocato, oltre maggiorazione di diritti ed onorari per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge”.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione P.V., P.M. e B.M.P. ved.

P..

Ha resistito con controricorso la regione Campania.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso P.V., P.M. e B.M.P. ved. P. denunciano “AI SENSI dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME D DIRITTO) E N. 5 (OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, PROSPETTATO DALLE PARTI O RILEVABILE D’UFFICIO) IN RELAZIONE agli artt. 112 – 115 – 116 c.p.c., NONCHE’ IN RELAZIONE agli artt. 62 e 196 c.p.c.” esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte non ha tenuto conto della richiesta formulata dall’appellante Regione Campania, che, in linea con le difese spiegate dinanzi al Tribunale di Avellino, non ha mai sostenuto di nulla dovere ai P. per risarcimento danni ed obblighi di ripristino in dipendenza dell’intercorso rapporto locatizio, ma ha chiesto la riduzione della condanna. Ed infatti dalla lettura dell’atto di appello non è dato rinvenire una richiesta di totale riforma della sentenza appellata.

Tale posizione processuale è in linea con il verbale di consegna degli immobili sottoscritto dalle parti il 16 maggio.

Invece la sentenza della Corte si fonda esclusivamente su contraddittorie argomentazioni del Consulente Arch. B.L. M., nominato in grado di appello, passivamente recepite dalla Corte; il quale C.T.U. si è preoccupato esclusivamente di sconfessare, da un punto di vista fattuale, quanto contenuto nell’accertamento tecnico preventivo e nella consulenza di Ufficio redatte dall’ing. M., violando così violato la disposizione di cui all’art. 62 c.p.c., che prescrive che il c.t.u. debba compiere le sole indagini che gli sono richieste. Detto arch. B.L. M. nega l’esistenza di qualsiasi danno e dice anche il falso quando – tra l’altro – afferma che l’Ing. M. non avrebbe fornito alcuna misurazione; mentre invece è stato puntuale ed analitico, evidenziando i danni. In ogni caso la Corte avrebbe dovuto effettuare un raffronto critico, adeguatamente motivato, tra gli elementi di giudizio risultanti dalla consulenza e le altre risultanze del processo. Il C.T.U. non tiene nemmeno conto che, poichè i locali affittati ospitavano gli uffici del CO.RE.CO, con scarsa affluenza in relazione alle funzioni dallo stesso espletate, è da escludere che il degrado possa essere ascritto a normale uso.

Della gravità della situazione prospettata nell’A.T.P. si doleva anche il Settore Demanio e Patrimonio della stessa Regione che, a seguito di sopralluogo effettuato nell’aprile 1997, si preoccupava di precisare che i danni riscontrati potevano essere NON giustificati e, quindi, la loro eliminazione avrebbe causato un aggravio di spese per l’Erario (vedi lettera del 19 maggio 1997 allegata la fascicolo di parte del ricorrente).

Il primo motivo non può essere accolto. Infatti l’impugnata decisione si basa su una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità essendo sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009: “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”).

In particolare va rilevato quanto segue: – A) non è vera la tesi della parte ricorrente secondo cui la regione appellante si sarebbe limitata a chiedere la riduzione della condanna e non avrebbe mai domandato la totale riforma della sentenza appellata; infatti la Regione Campania, nell’atto di appello aveva chiesto la riduzione della condanna solo “… In via del tutto subordinata,” (v. nelle conclusioni a pag. 9; v. anche la frase che comincia con le parole” In via del tutto gradata …” a pag. 8); e tali conclusioni sono del tutto coerenti con il contesto dell’atto di impugnazione in questione; visto che i “MOTIVI” (a pag. 4) iniziano affermando che la sentenza “… va totalmente riformata …” (tale è palesemente l’inequivocabile domanda principale); proseguono con varie argomentazioni che si concludono (a pag. 8) con l’affermazione che “… al momento della riconsegna dell’immobile gli eventuali danni sono dovuti al normale degrado, per l’utilizzo venticinquennale, nessun risarcimento è dovuto …” (espressione altrettanto chiara);

mentre nelle conclusioni (a pag. 9) si legge: “… accogliere totalmente l’appello. In via del tutto subordinata riconoscere gli importi come quantificali nella relazione del tecnico della Regione che ammontano complessivamente a L. 57. 794.933 …”; – B) le residue censure dei ricorrenti non riescono ad inficiare validamente le adeguate argomentazioni esposte dalla Corte di merito.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “AI SENSI dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO) E N. 5 (OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, PROSPETTATO DALLE PARTI O RILEVABILE D’UFFICIO) IN RELAZIONE agli artt. 1576-1587-1588-1590- 1609 – 1177 c.c.” esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. Possono escludersi dalla domanda di risarcimento i soli danni prodotti da vetustà o da caso fortuito. Nella relazione peritale predisposta dall’arch. B.L.M., non si fa cenno a danni imputabili alla vetustà. Anche con riferimento agli eventuali danni prodotti dal caso fortuito, per i quali nessuna richiesta risarcitoria è ammissibile, lo stesso consulente ne esclude l’esistenza. Quindi, escludendo anche l’esistenza di danni derivanti da vetustà o da caso fortuito, si deve decisamente opinare che i danni esistenti sono attribuibili alla negligenza o comunque, alla mancanza di manutenzione da parte del conduttore. Tali danni furono denunciati già all’epoca del rilascio dell’immobile (vedi Verbale di consegna del 16 maggio 1997) e comunque la loro esistenza è stata, sia pure per una parte, riconosciuta dagli stessi funzionari della Regione (v. raccomandata 19 maggio 1997 e verbale di riconsegna degli immobili). Con riferimento ai danni derivanti dall’omessa manutenzione per la conservazione delle strutture fisse e degli impianti (il quesito), l’ing. L. ne esclude l’esistenza;

in relazione alle strutture fisse di finitura interna egli non tiene conto che nell’A.TP. si descrive la pavimentazione completamente divelta al piano terra destinato ad uso archivio oppure l’esistenza di fori praticati nei muri per il fissaggio di armadi o di scaffali al secondo e terzo piano nonchè degli affreschi realizzati alle pareti. La gravità della situazione fattuale è accentuata dal fatto che lo stesso consulente d’ufficio definisce le finiture interne di scarsa deperibilità (pag. 11) sicchè i danni esistenti sono sicuramente attribuibili ad incuria del conduttore. Il Consulente tecnico di Ufficio esclude l’esistenza di danni agli impianti telefonici ed elettrici senza tenere conto della descrizione contenuta nell’A.TP. che evidenzia l’esistenza di fili penzolanti dai soffitti, la mancanza di numerosi coperchi delle cassette di derivazione, la presenza di canaline esterne per collegare i diversi punti dell’impianto, etc. Anche con riferimento agli impianti idrici interni il consulente d’ufficio non individua l’esistenza di danni salvo la mancanza di un apparecchio erogatore e di minuterie ed accessori. La detta Corte ha errato nel ritenere che a carico dei ricorrenti locatori ricadesse l’onere della prova, laddove detto onere, finalizzato al superamento della presunzione di responsabilità del conduttore, grava sul medesimo. Giova pure ribadire la erroneità della decisione della Corte di Appello laddove afferma che le modifiche concernenti i muri divisori non potevano ritenersi provate per non aver i ricorrenti fornito la prova delle diverse condizioni degli immobili al momento dell’inizio della locazione. La considerazione è veramente sconcertante se si considera che l’esecuzione delle dette trasformazioni ad opera della conduttrice non è stata mai dalla stessa contestata, oltre ad essere stata accertata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo “… dal riscontro con le planimetrie catastali …”.

Anche il secondo motivo non può essere accolto. Infatti l’impugnata decisione, pure sul punto oggetto delle doglianze in esame, si basa su una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità essendo sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato quanto segue: – A) debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che prive di pregio) tutte le numerose censure che, al di là della formale prospettazione, in realtà si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. tra le altre Cass. n. 9234 del 20/04/2006; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008;

Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009); – B) la Corte di merito non ha commesso errori neppure con riferimento al sopra citato onere probatorio, essendosi limitata ad una corretta valutazione complessiva del materiale probatorio; – C) il “… riscontro con le planimetrie catastali … ” non può valere di per sè a provare la situazione di un immobile all’inizio di un rapporto locativo; il rilievo sul punto è perciò inidoneo ad inficiare l’impugnata sentenza.

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Considerate le peculiarità della fattispecie ed in particolare la complessità delle problematiche in fatto, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA