Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9529 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6873-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (C.F. (OMISSIS)) incorporante della EQUITALIA GERIT

SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale del

Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA,

19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21,

presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIER LUDOVICO PATRIARCA;

– controricorrente –

nonchè contro

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MARULLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17962/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 10/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, Equitalia Sud S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 10 settembre 2015, che, in riforma della decisione del Giudice di pace della medesima Città, l’aveva condannata, in solido con Roma Capitale, al pagamento delle spese processuali in favore di B.A.M., opponente a cartella esattoriale vittoriosa in ragione della mancata notificazione dei sottesi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada;

che resistono con controricorso B.A.M. e Roma Capitale;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., assumendosi che, dovendo Equitalia (in base ad attività rigidamente disciplinata dalla legge) necessariamente porre in esecuzione il titolo trasmesso dall’ente impositore, non vi sarebbe alcun nesso causale tra l’attività del medesimo esattore ed il fatto che ha originato l’accoglimento della domanda attrice, ossia la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, di pertinenza esclusiva dell’ente impositore;

b) con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 c.p.c., non sussistendo la soccombenza di essa Equitalia, quale presupposto necessario per la condanna in via solidale con altra parte, anch’essa, soccombente;

che i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono manifestamente infondato, poichè legittimamente si condanna alle spese di lite – salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale però il soccombente (quale va definita l’odierna ricorrente) non ha alcun diritto – anche l’agente di riscossione pure in caso di accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione, alla stregua di orientamento ormai consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 14125/16, Cass. n. 3154/2017 e Cass. n. 3101/2017, alla cui motivazione, in particolare, si rinvia integralmente), con ciò dovendosi escludere la rimessione della causa in pubblica udienza o ai sensi dell’art. 374 c.p.c. (come richiesto dalla ricorrente con la memoria);

che, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis del citato art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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