Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9529 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 21/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

EUROSAIL-IT-W s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS)

e, per essa, S.G.C. s.r.l. SOCIETA’ GESTIONE CREDITI (cod. fisc.

(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del componente del

consiglio di amministrazione Dott. D.P.G.L.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine

del ricorso, dall’Avvocato Carlo Alberto Giovanardi e dall’Avvocato

Prof. Antonio Nuzzo, con cui elettivamente domicilia presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, alla via L. Spallanzani n. 22/A.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO Z.M., titolare dell’azienda individuale, già

Z.M. di Z.M. & C. s.n.c. (cod. fisc. (OMISSIS)), in

persona del curatore Dott. B.D., rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso,

dagli Avvocati Alessandra Tonelato e Tommaso Manferoce, con cui

elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

alla Piazza Vescovio n. 1.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI VICENZA, depositato il

25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La S.G.C. – Società Gestione Crediti s.r.l. (d’ora in avanti, indicata, più semplicemente, come S.G.C. s.r.l.), quale mandataria di Eurosail-IT-W s.r.l., ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Vicenza del 20/25 febbraio 2014, n. 760, reiettivo dell’opposizione L. Fall., ex art. 98, da essa proposta contro la mancata ammissione al passivo del Fallimento Z.M. del preteso credito di Euro 363.443,78 (di cui Euro 363.323,32 in via privilegiata ipotecaria), rientrante tra quelli ceduti in blocco, pro soluto, prima da Meliorbanca s.p.a. ad a EMF – IT – 2008-1 s.r.l. e, successivamente, da quest’ultima alla mandante della odierna ricorrente, ai sensi della L. n. 130 del 1999, e di cui alla pubblicazione apparsa sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, del 31 maggio 2008, n. 64. Resiste, con controricorso, la curatela del fallimento predetto.

1.1. Per quanto ancora d’interesse, quel tribunale ritenne che l’opponente non avesse fornito adeguata dimostrazione della propria legittimazione attiva, non risultando in atti l’atto di cessione del credito, nè adempiuto l’obbligo della cessionaria di darne notizia al singolo debitore ceduto alla prima occasione utile, nè concretamente evidenziato, nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quanto richiesto dalla Banca d’Italia nelle disposizioni di attuazione del Testo Unico Bancario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L. 30 aprile 1999, n. 130, art. 4,D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, commi 2, 3 e 4 e art. 1264 c.c., per avere il Tribunale di Vicenza erroneamente negato che la pubblicazione dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale costituisca l’unico adempimento richiesto dalla legge e che ad essa consegua la prova dell’avvenuta cessione”;

II) “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice a quo omesso l’esame dei fatti acquisiti e della documentazione agli atti per valutare la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente”.

2. Gli stessi, scrutinabili congiuntamente perchè evidentemente connessi, sono inammissibili alla stregua delle seguenti considerazioni.

2.1. La richiesta di ammissione al passivo è stata proposta da S.G.C., quale procuratrice di Eurosail-IT-W s.r.l., asseritamente succeduta a Meliorbanca nel credito da quest’ultima vantato, nei confronti del fallito Z.M., per effetto di cessione in blocco di crediti, pro soluto, effettuata (prima da Meliorbanca s.p.a. ad EMF-IT-2008-1 s.r.l. e, successivamente, da quest’ultima alla mandante della odierna ricorrente) ai sensi della L. n. 130 del 1999, e di cui alla pubblicazione apparsa sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, del 31 maggio 2008, n. 64.

2.1.1. Il decreto impugnato, come si è già anticipato, ha disatteso l’istanza ritenendo non provata la legittimazione attiva dell’opponente attesa, sostanzialmente, la mancata dimostrazione dell’inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco alla Eurosail-IT-W s.r.l., non essendo stato prodotto l’atto di cessione, nè adempiuto l’obbligo della cessionaria di darne notizia al singolo debitore ceduto alla prima occasione utile, nè concretamente evidenziato, nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quanto richiesto dalla Banca d’Italia nelle disposizioni di attuazione del Testo Unico Bancario.

2.2. La particolare disciplina di siffatte cessioni è desumibile dal combinato disposto della L. 30 aprile 1999, n. 130, art. 4e del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, commi 2, 3 e 4 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dal D.Lgs. n. 342 del 1999), di indubbia portata derogatoria rispetto a quella generale dettata dal codice civile.

2.2.1. In particolare, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, specificamente richiamato dalla L. n. 130 del 1999, art. 4, comma 1, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, deroga alla disciplina ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale; b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264 c.c.; c) attribuendo ai creditori ceduti la facoltà di esigere l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari; d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario; e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine; f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione, in favore del cessionario, della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonchè delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziari compresi nella cessione. E’ altresì opportuno ricordare che del suddetto art. 58, il comma 7, inserito dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12 (qui applicabile ratione temporis), prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 ed in favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 (tale comma è stato successivamente sostituito dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 art. 8, comma 1, successivo, però, alla cessione per cui è causa).

2.3. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l’emanazione d’istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).

2.4. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l’individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta, d’altronde, un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. n. 5385 del 2011, Cass. n. 18361 del 2004, Cass. n. 6201 del 1995, tutte richiamate, in motivazione, dalla recente Cass. n. 31188 del 2017, resa in fattispecie largamente analoga a quella odierna).

2.5. Fermo quanto precede, la trascrizione, riportata a corredo del secondo motivo di impugnazione, del solo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 21 maggio 2008, evidenzia che i crediti ceduti da EMF-IT-2008-1 s.r.l. ad Eurosail-IT-W s.r.l. erano tutti quelli di cui la cedente era titolare “per effetto delle cessioni effettuate da parte di Meliorbanca s.p.a. … come da pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2006; n. 295 del 20 dicembre 2006; n. 24 del 27 febbraio 2007; n. 50 del 28 aprile 2007; e n. 143 dell’11 dicembre 2007, individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e ogni altra somma dovuta in base ai relativi contratti di mutuo garantiti da ipoteca volontaria…”.

2.5.1. La ricorrente, dunque, onde adempiere correttamente al principio desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (così da consentire, a questa Corte, il controllo dell’avvenuta osservanza, o meno, ad opera del provvedimento impugnato, dei principi ricavabili da Cass. nn. 31187 del 2017 e Cass. 11642 del 2016), avrebbe dovuto anche indicare e trascrivere in ricorso, quanto meno sommariamente, il contenuto degli altri, e precedenti, avvisi di pubblicazione richiamati in quello appena descritto. A tanto, invece, non ha provveduto, limitandosi ad invocare, al fine di ritenere provata la titolarità, ad essa negata dal tribunale vicentino, dei crediti de quibus (tra cui quello oggetto della richiesta di insinuazione al passivo del fallimento controricorrente), il mero rinvio, per relationem a detti avvisi, da considerarsi, invece, affatto insufficiente al fine di stabilire, senza incertezze, l’esatta corrispondenza, seppure per categorie, tra i rapporti ceduti in blocco da Meliorbanca s.p.a. ad EMF – IT – 2008-1 s.r.l, e quelli, successivamente trasferiti da quest’ultima ad Eurosail-IT-W s.r.l..

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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