Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9528 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 22/04/2010), n.9528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’Avvocato DI MEO

STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TUSA

BENEDETTO giusta delega a margino del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA PER LA FINANZA ALLE OPERE PUBBLICHE E ALLE INFRASTRUTTURE

S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

su ricorso 117-2006 proposto da:

BANCA PER LA FINANZA ALLE OPERE PUBBLICHE E ALLE INFRASTRUTTURE SPA

(in forma abbreviata BANCA OPI SPA) in persona dell’amministratore

delegato Dott. C.E., elettivamente domiciliala in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio degli avvocati RAIMONDI OSCAR

e SPERATI ALESSANDRO, che la rappresentano e difendono giusta procura

speciale del Dott. Notaio MARIO LUPI in ROMA, 25/11/2005, rep. 42555;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2772/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 24/5/2005, depositata il 16/06/2005, R.G.N.

1042/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

Udito l’Avvocato OSCAR RAIMONDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel l’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2003 la Banca Opi ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 35350 del 26 luglio – 18 settembre 2002 che ha condannato la Imi Lease, ora Banca Opi, a pagare a M.L. Euro 160 237,39 a titolo di indebito arricchimento per le opere di manutenzione e restauro eseguite dal M. su due navi di proprietà della Imi Lease da questa concesse in leasing alla Rms e successivamente alienate, prestazioni che erano state commissionate al M. dalla Rms, utilizzatore in leasing. A sostegno dell’impugnazione il difensore della Opi ha indicato i seguenti motivi: 1 – inesistenza milita dell’atto di citazione 1^ aprile 1998 introduttivo del giudizio perchè il M. aveva promosso il giudizio quale unico titolare della ditta OMEGA che risultanza essere cancellata dal registro delle imprese fin dal 20 gennaio 1997; 2 – erronea asserita responsabilità della Imi Lease ex art. 2041 c.c.; 3 – infondatezza della misura dell’arricchimento e della quantificazione dell’indennizzo; 4 – mancata ammissione della C.T.U.; 5 – infondata condanna alle spese di lite sia nell’an che nel quantum.

Il difensore del M., costituendosi, ha affermato che l’appello è infondato e ne ha chiesto il rigetto; ha proposto appello incidentale per ottenere il ricalcolo degli interessi sul corrispettivo per le prestazioni d’opera effettuate. Precisate le conclusioni la causa è stata posta in decisione”.

Con sentenza 24.5 – 16.6.05 la Corte di Appello di Roma decideva come segue “… definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del tribunale di Roma n. 35350 del 26 luglio-18 settembre 2002, respinge la domanda proposta da M.L. contro la IMI Lease s.p.a. e condanna il M. a restituire alla IMI Lease, ora Banca Opi s.p.a quanto percepito in esecuzione della sopradetta sentenza, con gli interessi dal pagamento.

Condanna il M. a pagare le spese dei due gradi del giudizio e cioè per il primo giudizio Euro 3500,00 di cui Euro 500,00 per spese, Euro 1000,00 per diritti ed Euro 2000,00 per onorari, ed Euro 4200,00 per il giudizio di appello, di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1000,00 per diritti ed Euro 3000 per onorari”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione M. L..

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato la BANCA PER LA FINANZA ALLE OPERE PUBBLICHE E ALLE INFRASTRUTTURE s.p.a.. Quest’ultima ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

Va poi rilevato che la rinuncia al mandato (v. doc. 31.10.07) da parte degli avvocati Benedetto Tusa e Stefano Di Meo difensori (il secondo anche domiciliatario) di M.L. deve ritenersi improduttiva di effetti rilevanti ai fini della presente decisione;

tra l’altro in quanto, ex art 85 cod. proc. civ, la revoca del difensore, al pari della rinuncia di questo al mandato (ed il principio si estende certamente alla correlata elezione di domicilio), non produce effetti (ai fini predetti; non solo “…nei confronti dell’altra parte..”) finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato o rinunziante; e ciò, tra l’altro, anche con riferimento alla comunicazione dell’udienza da parte della cancelleria ex art. 377 c.p.c. (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 9294 del 13/07/2000; Cass. Sentenza n. 24507 del 17/11/2006; e Cass. Sentenza n. 16121 del 09/07/2009).

M.L., con il primo motivo denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell’art. 2041 c.c., E CONTESTUALE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA LA QUESTIONE DELL’INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO IN CAPO ALLA ODIERNA BANCA OPI SPA” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente La Corte d’appello ha ritenuto che nella fattispecie in esame non possa essere applicata l’azione di arricchimento senza causa, in quanto la stessa, “presupponendo un unico fatto produttivo dell’arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale, non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale colui che compie la prestazione abbia un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto e l’arricchimento sia, perciò, solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell’ambito di tale rapporto, per cui resta esperibile la relativa azione contro la persona destinataria, per legge o per contratto, della prestazione”.

Ma nella specie erano sussistenti sia il requisito dell’impoverimento in capo al sig. M., sia quello dell’arricchimento in capo alla Banca Opi s.p.a., sia quello della correlazione tra l’arricchimento della convenuta e l’impoverimento dell’attore; il M., in ogni caso, aveva anche esperito un’azione finalizzata al recupero del credito nei confronti dell’utilizzatore diretto dei lavori di restauro, fornitura materiali nuovi e messa in opera, azione vanificata dal fatto che lo stesso era fallito; andava poi tenuto nella debita considerazione l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di arricchimento indiretto, l’azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione in danno dell’istante, allorchè l’arricchimento sia stato realizzato dal terzo in via meramente di fatto, e pertanto gratuita, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del depauperato, e resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo (in tal senso Cass. n. 11656 del 3.08.2002).

Il primo motivo non può essere accolto.

Questa Corte Suprema a S.U. ha infatti recentemente risolto il conflitto giurisprudenziale sul punto stabilendo che “L’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod. civ., può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell’impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito.

Tuttavia, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24772 del 08/10/2008).

Nell’impugnata sentenza è stato in concreto applicato il principio di diritto secondo il quale l’azione non può essere ammessa nei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito; e quindi sotto tale profilo non sussistono vizi giuridici. Inoltre la Corte di merito ha affermato che “… fa proprietaria delle navi aveva diritto all’esecuzione dei lavori e non si è, pertanto, arricchita per l’opera prestata dal M.: il costo dei lavori giammai sarebbe stato sostenuto dalla proprietaria perchè la RMS si era obbligata al riguardo quale utilizzatrice delle navi.”, dunque da un lato nega l’arricchimento; e dall’altro sembra negare (proprio) la gratuità suddetta, sulla base del rilievo che l’esecuzione dei lavori – nei confronti della proprietaria – era in ogni caso dovuta (essendo oggetto di uno specifico diritto; anche se nell’ambito del rapporto giuridico con l’utilizzatore e non con il M.) e quindi non gratuita.

Di fronte ad entrambe tali tesi (ciascuna delle quali sufficiente a sorreggere la decisione sul punto) la parte ricorrente ha omesso di esporre doglianze specifiche e rituali. Quindi non solo è destinata a rimanere ferma la (autonomamente risolutiva) decisione circa l’assenza in concreto dell’arricchimento; ma anche la sussistenza dell’unica delle due eccezioni emergenti dal sopra citato principio di diritto, teoricamente prospettabile (in via di mera ipotesi) nella specie (titolo gratuito dell’arricchimento), non viene affermata e sostenuta nel ricorso per Cassazione in modo rituale (la citazione di Cass. 11656/02 non è certamente sufficiente a rendere specifica la censura). La parte in questione del motivo va dunque dichiarata inammissibile.

M.L., con il secondo motivo denuncia “OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN ALTRO PUNTO DECISIVO PER LA CONTROVERSIA, RELATIVO ALLA SUSSISTENZA DI UN OBBLIGAZIONE DIRETTA DELLA BANCA OPI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE” lamentando che la Corte d’Appello di Roma, ha ignorato le altre doglianze del sig. M., tra le quali, in particolare quella, ritenuta fondamentale, relativa alla sussistenza di un obbligo del proprietario di garantire le obbligazioni assunte da terzi ed aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori su una nave; ha omesso di considerare la questione oggetto della domanda proposta in via principale in primo grado, nonchè in appello in via incidentale dal sig. M., che la prestazione d’opera da cui sia derivato un “credito marittimo”, quale risulta quello del sig. M., alla stregua del combinato disposto degli artt. 379, 552 e 670 cod. nav., nonchè ai sensi degli artt. 1 e 3 della Convenzione di Bruxelles del 10.05.1952 costituisce una sorta di obbligazione propter rem sui generis, di cui risulta pertanto responsabile la Banca Opi spa.

Il motivo in esame deve ritenersi (prima ancora che infondato in quanto errato in diritto) inammissibile.

Infatti la sentenza impugnata (come lamenta il M.) non cita dette doglianze; ed anzi dall’insieme della stessa sembra emergere che secondo la Corte di Appello le stesse non sono mai state proposte. La parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto indicare ritualmente non solo in quale atto, ma anche (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007) in quali esatti termini, le tesi medesime erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 20518 del 28/07/2008; “Ove una determinala questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa”; cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005).” Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito in quanto condizionato.

Considerate le peculiarità della fattispecie (ed in particolare la non coincidenza delle opinioni esposte da dottrine e giurisprudenza circa le problematiche oggetto del primo motivo) debbono ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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