Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9528 del 18/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9528 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORI)INANZA
sul ricorso 26770-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
FALLIMENTO ALEUNDA SRL 01599480900 in persona dei
curatori fallimentari, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 785, presso lo studio dell’avvocato ADORNATO
VALENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato TESAURO
FRANCESCO, giusta procura a margine del controricorso;

– contron’corrente

Data pubblicazione: 18/04/2013

avverso la sentenza n. 88/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di CAGLIARI – Sezione Staccata di SASSARI del 29.1.2010,
depositata il 12/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere RelatoreDott. ANTONELLO

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il Fallimento Aleunda srl per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, confermando la
sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento del 23.6.08 con il quale l’Ufficio
aveva respinto la richiesta del Fallimento, presentata nel 2005, di rimborso dell’ IVA versata
in eccedenza nell’anno 2004 e negli anni precedenti.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione sul rilievo che il
termine di decadenza di cui all’articolo 57 d.p.r. 633/72 “si riferisce anche al controllo da
parte dell’Ufficio dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell’eccedenza
d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione IVA”.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale denuncia la violazione e falsa applicazione
degli articoli 30 e 57 d.p.r. 633/72 e dell’articolo 2946 c.c., assumendo che il giudice di merito
avrebbe errato nell’assimilare il diniego di rimborso ad un avviso di accertamento e, quindi, nel
ritenere che i termini di decadenza previsti per le rettifiche e gli accertamenti dall’articolo 57
d.p.r. 633/72 siano applicabili anche al controllo della sussistenza dei presupposti per
procedere al rimborso; controllo disciplinato esclusivamente dall’articolo 30 d.p.r. 633/72, che
non prevede alcun termine per effettuare o negare il rimborso.
Il contribuente resiste con contro ricorso.
Il ricorso appare inammissibile per carenza del requisito della descrizione del fatto (art. 366 n.
3 cpc), in quanto la difesa erariale non indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali
l’Ufficio aveva respinto la domanda di rimborso del contribuente.
In proposito va precisato che per stabilire se il diniego di rimborso dell’eccedenza detraibile
IVA soggiaccia o meno ai termini di cui all’articolo 57 dpr 633/72 (e, dunque, se nella specie
il giudice di merito abbia errato nel ritenere tale soggezione) – è necessario sapere se detto
diniego sia dipeso dalla contestazione della sussistenza dell’eccedenza detraibile indicata dal
contribuente oppure, incontestata tale sussistenza, dalla contestazione dei requisiti per
l’accesso al rimborso contemplati dai commi secondo e terzo dell’articolo 57 dpr 633/72: solo
Ric. 2010 n. 26770 sez. MT – ud. 28-02-2013
-2-

COSENTINO.

nel primo caso, infatti, e non nel secondo, il diniego di rimborso soggiace al termine di cui
all’articolo 30 dpr 633/72.
Si veda, per l’ipotesi in cui l’Ufficio aveva negato il rimborso contestando la sussistenza di
un’eccedenza detraibile, Cass. 8460/05 (“In tema di IVA, il termine decadenziale previsto
dall’art. 57, primo comma, del d P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferisce anche al controllo,
da parte dell’Ufficio, dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell’eccedenza di
imposta detraibile risultante dalla dichiarazione. Tale interpretazione – già suggerita dal

secondo periodo dello stesso primo comma che (benché inapplicabile alla fattispecie “ratione
temporis”, in quanto aggiunto dall’art. 10 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313), nel prevedere
il differimento, a determinate condizioni, del suddetto termine di decadenza nel caso di
richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, implicitamente conferma, in via generale, che il termine decadenziale in questione
riguarda anche gli accertamenti aventi ad oggetto le anzidette richieste di rimborso.”; conf.
Cass. 6788/03); nonché, per l’ipotesi speculare in cui l’Ufficio aveva negato il rimborso per il
difetto dei requisiti per l’accesso al rimborso contemplati dai commi secondo e terzo
dell’articolo 57 dpr 633/72, Cass. 194/04

(“La contestazione circa la sussistenza dei fatti

costitutivi del diritto al rimborso indicati dalla norma – quante volte non investa l’esistenza
stessa di una eccedenza di imposta in favore del contribuente ma sia limitata, come nel caso,
all’esistenza degli altri fatti costitutivi – non influisce assolutamente sull’entità dell’imposta
dovuta (che resta, quindi, fuori dalla discussione nella sua determinazione quantitativa) e,
pertanto, non attiene assolutamente a profili accertativi dell’imposta stessa (che rimangono
immutati e non discussi tra le parti) per cui la contestazione in parola non può ritenersi
soggetta al termine decandenziale previsto dalla legge per tutt’altra fattispecie ma deve
ritenersi sempre opponibile al contribuente finché questi abbia il diritto di ottenere il rimborso
delle eccedenze.”; conf. Cass. 29398/08, Cass. 8642/09).
L’omessa indicazione, nel ricorso per cassazione, delle ragioni del diniego opposto
dall’Ufficio alla richiesta di rimborso del contribuente impedisce dunque l’apprezzamento
della fondatezza della censura di violazione di legge mossa con l’unico motivo di ricorso; si

tenore letterale della norma – è definitivamente imposta dalla disposizione contenuta nel

propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso..»

che la parte intimata è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le
argomentazioni esposte nella relazione.
In definitiva, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato
inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Ric. 2010 n. 26770 sez. MT – ud. 28-02-2013
-3-

ci

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a
rifondere al Fallimento contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2013.

liquida in € 10.000 per onorari, oltre E 100 per esborsi.

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