Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9528 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9528 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 664-2012 proposto da:
MARIANI STEFANO MRNSFN57H25H501P, VITTUCCI
TIZIANA

VTTTSN57T6OH501D,

SILVIA

BORIN

BRNSLV62R52H501F, MAIANI NATALINO
MNANLN58A24H501L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LIVORNO 15, presso lo studio dell’avvocato FABIO SPREGA, che li
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 12/05/2015

avverso la sentenza n. 323/04/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 23.9.2010, depositata il 02/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2012 n. 00664 sez. MT – ud. 15-04-2015
-2-

1

Corte di Cassazione
Sezione Sesta Civile (Tributaria)
RG. n. 664/12

Ricorrenti: Natalino Maiani +3
Intimata: agenzia delle entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Natalino Maiani, Silvia Boris, Stefano Mariani e Tiziana
Vitucci propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico
motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale
del Lazio n. 323/04/10, depositata il 2 novembre 2010, con la quale essa accoglieva l’appello dell’agenzia delle entrate contro la
decisione di quella provinciale, sicché l’impugnazione relativa
all’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta complementare
di registro, nonché quelle ipotecaria e catastale, inerenti alla
compravendita di una casa, veniva respinta. In particolare la CTR
osservava che l’unità immobiliare era costituita da una superficie
utile superiore a mq. 200, dovendosi considerare anche i vani interrati e le soffitte abitabili, per i quali a tal fine rileva
l’abitazione in concreto degli spazi, come anche emerso dalla stima dell’agenzia del territorio, già allegata all’avviso di rettifica. Inoltre vi era annessa un’area scoperta superiore a sei volte quella coperta, sicché quell’unità andava considerata casa di
lusso ex art. 5 DM. 2.8.1969. L’agenzia delle entrate non si

co-

stituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso i rico

de-

ducono i vizi di contraddittoria motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 DM. 2.8.1969, in quanto la CTR non
considerava che la questione attinente all’area scoperta non poteva essere ritenuta fondata, posto che non era stata proposta dinanzi al primo giudice, sicché essa era nuova, e quindi inammissi-

l

Oggetto: impugnazione avviso di rettifica e liquidazione,

2

bile in appello, dal momento che la esistenza di tale superficie
non era contestata con l’avviso di rettifica e liquidazione, né
con l’atto di controdeduzioni.
Il motivo è inammissibile, perché generico, dal momento che i
ricorrenti non hanno riportato i tratti salienti dell’avviso di
rettifica e liquidazione attinenti alla entità degli spazi abitabili e di quello scoperto, né le parti specifiche del ricorso in
appello dell’agenzia, ovvero dell’atto di controdeduzioni, onde
porre la Corte nella condizione di stabilire il carattere della
motivazione dell’atto impositivo, nonché della censura addotta a
sostegno di quel gravame. Inoltre, a prescindere da tale assorbente premessa, tuttavia – e ciò solo

“ad abundantiam” – il motivo è

infondato sotto un duplice profilo. A) Quanto al primo, va osservato che in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre
nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57, comma secondo, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda quelle in senso tecnico,
ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità
di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico
avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale,
ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi
dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le
argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione
in senso tecnico (Cfr. anche Cass. Ordinanza n.

‘4À del

07/06/2013, Sent. n. 12008 del 2011). /)
B) Circa il secondo aspetto, va ri vato che ai fini
dell’esclusione del carattere di lusso dell’immobi superficie del medesimo è determinante, e ciò a prescindere dall’ambiente
strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, elementi da
comprendere invece nel calcolo della superficie complessiva da
considerare come facente parte di “casa di lusso”, allorquando in
concreto siano strutturate in modo tale da essere abitabili, sì da
perderne la tipica caratteristica, come verificato con la stima

2

.

3

dell’agenzia del territorio nella specie. Invero in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e,
quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa,
previsti dall’art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, occorre
fare riferimento ai requisiti fissati dall’art. 5 del d.m. Lavori

colo della superficie utile deve computarsi quella relativa ai vani interni all’abitazione, ancorché privi del requisito dell’abitabilità, e quindi anche se si tratti di un locale adibito a magazzino e sprovvisto di luce ed aerazione, in quanto la disposizione non indica tale tipologia di ambienti tra le pertinenze da
escludere ai fini del calcolo precisato. Né è possibile aderire ad
una soluzione ermeneutica volta ad ampliarne la sfera operativa,
atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in
genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione
analogica e, quindi, questi non possono essere riconosciuti nelle
ipotesi in cui non siano espressamente previsti, come nella specie
in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10807 del 28/06/2012, n.
22279 del 26/10/2011).
Perciò la sentenza impugnata risulta motivata in mod

luridi-

camente e logicamente corretto su tali punti.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luo o

alcuna

statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’agenzia intimata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
zione civile, il 15 aprile 2015.

sta Se-

Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale, tra l’altro, nel cal-

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