Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9528 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 16/02/2017, dep.12/04/2017), n. 9528
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4000-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA incorporante EQUITALIA GERIT SPA (C.F. (OMISSIS)),
in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale Lazio,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21,
presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FEDERICA GRAGLIA;
– controricorrente –
nonchè contro
P.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 18170/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Equitalia Sud S.p.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 15 settembre 2015, che, in riforma della decisione del Giudice di pace della medesima Città, l’aveva condannata, unitamente a Roma Capitale, al pagamento delle spese processuali in favore di P.A.M., opponente a cartella esattoriale vittoriosa in ragione della mancata notificazione dei sottesi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada;
che resiste con controricorso Roma Capitale, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede P.A.M.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendosi che, dovendo Equitalia (in base ad attività rigidamente disciplinata dalla normativa di cui al D.P.R. n. 602 del 1973) necessariamente porre in esecuzione il titolo trasmesso dall’ente impositore, non vi sarebbe alcun nesso causale tra l’attività del medesimo esattore e il fatto che ha originato l’accoglimento della domanda attrice, ossia la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, di pertinenza esclusiva dell’ente impositore;
che il motivo è manifestamente infondato, poichè legittimamente si condanna alle spese di lite – salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale però il soccombente (quale va definita l’odierna ricorrente) non ha alcun diritto – anche l’agente di riscossione pure in caso di accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione, alla stregua di orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. n. 14125/16, Cass. n. 3154/2017 e Cass. n. 3101/2017, alla cui motivazione, in particolare, si rinvia integralmente);
che, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;
che non occorre provvedere sul regolamento di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017