Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9528 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 21/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

curatore Dott. B.C., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Guido Garettini,

con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via L. Spallanzani n.

22/A, presso lo studio dell’Avvocato Raffaele Torino.

– ricorrente –

contro

AT s.r.l., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore L.F., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dagli Avvocati Giuseppe Benassi e Giulio Raffaele Ippolito, con cui

elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

alla via Sallustiana n. 26.

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il

14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in avanti indicato, per brevità, unicamente come Fallimento) ricorre per cassazione, affidandosi sostanzialmente ad un motivo (benchè articolato in più profili), avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 14 maggio 2013, n. 650, reiettiva del gravame dal primo proposto contro la decisione del Tribunale di Reggio Emilia del 28 giugno 2012 che, in accoglimento dell’opposizione ex art. 645 c.p.c., promossa da AT s.r.l., revocò l’ingiunzione di pagamento della somma di Euro 15.405,60, oltre interessi, emessa nei suoi confronti e su istanza del menzionato fallimento. Resiste, con controricorso, la AT s.r.l., eccependo, pregiudizialmente, l’intervenuto giudicato, per non essere stato il ricorso notificato presso il domicilio da essa eletto in secondo grado, e/o l’inammissibilità dell’odierna impugnazione ex art. 360-bis c.p.c..

1.1. Per quanto qui d’interesse, la corte territoriale ritenne che il giudice di prime cure avesse correttamente dichiarato la compensazione, L. Fall., ex art. 56, tra il credito azionato dal Fallimento verso AT s.r.l. e quello da quest’ultima invocato nei suoi confronti per acquisto fattone dalla Sedoc Digital Group s.r.l. successivamente alla dichiarazione di fallimento, e considerò manifestamente infondata, alla stregua di quanto sancito dalla sentenza della Consulta n. 431 del 2000, la prospettata eccezione di illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 56, comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il formulato motivo, il Fallimento denuncia la “omessa pronuncia in punto di applicabilità dell’art. 2917 c.c. e violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 56”, per avere il giudice a quo ritenuto compensabile il credito del ricorrente con quello ceduto dalla Sedoc Digital Group s.r.l. alla AT s.r.l. dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., ed assume che la motivazione posta a fondamento di una siffatta decisione sarebbe il frutto di un’errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, ma non pertinente, nonchè della sentenza della Corte costituzionale n. 431 del 2000, non essendo quest’ultima riferita a crediti acquisitati successivamente alla dichiarazione di fallimento, bensì un anno prima della stessa.

2. Può essere immediatamente disattesa la pregiudiziale eccezione di intervenuto giudicato, sollevata dalla controricorrente sul presupposto dell’esserle stato notificato il ricorso presso il domicilio eletto in primo grado piuttosto che in appello.

2.1. Infatti, come recentemente chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata – come avvenuto nella specie, essendosi la AT s.r.l. comunque costituita con controricorso notificato il 10/13 febbraio 2014 – (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., SU. n. 14916 del 2016; Cass. n. 5663 del 2018; Cass. n. 7703 del 2018).

3. Venendo, dunque, al merito, il formulato motivo è da ritenersi complessivamente fondato per le ragioni di seguito esposte.

3.1. E’ assolutamente pacifico, tra le odierne parti in causa, che: i) AT s.r.l., il 14 febbraio 2011, acquistò dalla Sedoc Digital Group s.r.l. un credito di Euro 15.405,60 nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. (relativo alle fatture nn. (OMISSIS), nonchè n. (OMISSIS)), divenendo pertanto creditrice di quest’ultima della predetta somma; tale credito, rimasto affatto incontestato, risultava già scaduto alla data della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l., pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia il 25 agosto 2010.

3.2. Va, poi, ricordato che la L. Fall., art. 56, dispone, al comma 1, in deroga al tendenziale principio della par condicio creditorum, che i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, mentre il comma 2 sancisce – quale eccezione a tale regola che per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.

3.3. La questione di diritto posta dalla doglianza in esame può, allora, riassumersi nell’interrogativo se un terzo in bonis possa, o meno, eccepire, L. Fall., ex art. 56, la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l’apertura del concorso.

3.4. Orbene, il comma 2 dell’articolo suddetto regola esclusivamente, nel suo tenore letterale, l’ipotesi dei crediti non scaduti alla data del fallimento, e, nella Relazione ministeriale (al punto n. 13), si legge che lo stesso è volto ad “evitare possibili abusi”. La norma, invero, mira a tutelare la massa dei creditori fallimentari da cessioni tra un singolo creditore ed un debitore del fallimento. In particolare, il creditore del fallimento, esposto al rischio di soddisfazione percentuale molto bassa del proprio credito, potrebbe cederlo (per una somma inferiore) ad un terzo, a sua volta debitore del fallimento, che potrebbe, in tal modo, compensare, in tutto o in parte, il proprio debito verso il fallimento. Tale cessione gioverebbe al creditore (che realizzerebbe una somma maggiore di quella ricavabile a seguito di falcidia fallimentare) ed al debitore (che opporrebbe in compensazione al fallimento l’intero credito, acquistato a prezzo inferiore) del fallimento, ma non alla procedura, che, anzi, rimarrebbe danneggiata in quanto il proprio debitore nulla verserebbe nelle sue casse.

3.4.1. L’artificiosa compensazione, effettuata tramite l’acquisto per atto tra vivi di un credito verso il fallito nel cosiddetto periodo sospetto, viene impedita dal legislatore attraverso una presunzione assoluta di frode ai danni della massa fallimentare (come evidenziato anche dall’inapplicabilità della disposizione in esame all’ipotesi di acquisto del credito mortis causa, nella quale manca necessariamente ogni intento fraudolento); con conseguente esclusione della vis compensativa dei contrapposti crediti, così da ripristinare la vigenza, nella specie, del principio della par condicio creditorum.

3.5. Di questa disposizione sono state date letture differenti dalla giurisprudenza di merito.

3.5.1. Alcune pronunce opinano di dover trattare in modo congiunto le fattispecie dell’acquisto, rispettivamente, nell’anno anteriore al fallimento ed a questo successivo, negando per entrambe l’applicabilità al caso testualmente non regolato – del credito già scaduto al momento del fallimento. Da tale restrizione dell’ambito applicativo della norma consegue che l’acquisto post-fallimentare del credito non osta all’esercizio del potere di compensazione. L’appena descritta conclusione poggia sulla lettera della L. Fall., art. 56, comma 2, per argomento a contrario non applicabile al credito scaduto; sulla ritenuta legittimità costituzionale della norma, statuita da Corte Cost. 20 ottobre 2000, n. 431, che ha giustificato il diverso trattamento tra crediti scaduti e non scaduti in ragione del fatto che, soltanto per i primi, l’effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242 c.c., fin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento; sull’indiscussa possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza affermatasi a decorrere da Cass., SU, n. 775 del 1999, che i presupposti della compensazione L. Fall., ex art. 56, in particolare liquidità ed esigibilità, abbiano a verificarsi anche dopo la dichiarazione di fallimento.

3.5.2. Altre decisioni ritengono, invece, che le due fattispecie debbano essere distintamente analizzate prima di predicarne la non estensibilità al caso non regolato del credito scaduto, e concludono nel senso che la L. Fall., art. 56,comma 2, è insuscettibile di estensione analogica per la parte che riguarda l’acquisto nell’anno anteriore al fallimento, mentre è norma superflua – ribadisce altro principio – per quanto concerne l’acquisto post fallimentare del credito, che dovrebbe, quindi, ritenersi bensì ammissibile, come lecita manifestazione di autonomia negoziale, ma inidoneo all’esercizio della compensazione perchè lesivo del principio di cristallizzazione della massa attiva al tempo della dichiarazione di fallimento che rende inapplicabile la compensazione stessa, posto che la coesistenza tra crediti e debiti contrapposti è venuta in essere soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, e non preesisteva ad essa.

3.6. E’ palese, dunque, che il riconoscimento della facoltà di compensazione, malgrado il fallimento, costituisca eccezione alla regola della par condicio creditorum, poichè permette al creditore del fallito di soddisfarsi tramite la corrispondente liberazione dal debito, anzichè adempiere il suo debito per intero ed essere ripagato in moneta fallimentare, e qualifica la compensazione come un mezzo di autotutela del creditore in bonis.

3.6.1. Considerazioni di ordine tecnico, oltre che ragioni di equità, comportano che le condizioni per il legittimo esercizio della compensazione nel fallimento sono semplificate rispetto all’art. 1243 c.c.. Non può, infatti, applicarsi l’omogeneità, poichè, con la liquidazione effettuata nel corso della procedura fallimentare, con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento anche il credito di prestazione di cose diverse dal denaro diventa credito pecuniario (cfr. Cass. n. 8322 del 1990, che precisa, inoltre, che a tale soluzione non è di ostacolo la L. Fall., art. 59, il quale, disponendo che i crediti originariamente non pecuniari concorrono nella ripartizione dell’attivo sulla base del loro valore alla data della dichiarazione di fallimento, si riferisce all’ipotesi normale in cui il creditore di prestazione non pecuniaria non sia al tempo stesso debitore del fallimento e non esclude pertanto l’applicazione della normale generale dell’art. 56 quando il creditore sia anche debitore del fallimento). La L. Fall., stesso art. 56, comma 1, consente la compensazione, ancorchè il credito non sia ancora scaduto al momento del fallimento, prescindendo dal requisito dell’esigibilità. La giurisprudenza di legittimità ammette la compensazione giudiziale, ed altresì riconosce che la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purchè il fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla corrispondente dichiarazione, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (cfr., ex multis, Cass. n. 21784 del 2015; Cass. nn. 24046 ed 825 del 2015, che applicano principi analoghi in tema di concordato preventivo; Cass. n. Cass. n. 14418 del 2013; Cass. n. 18915 del 2010; Cass. n. 10025 del 2010; Cass. n. 3280 del 2008; Cass. n. 13769 del 2007; Cass. n. 15779 del 2004; Cass. n. 9013 del 2003; Cass. n. 9678 del 2000; Cass., SU, n. 755 del 1999).

3.7. Il requisito della preesistenza, rispetto al fallimento, del fatto genetico (o della radice causale) dell’obbligazione tutela, dunque, la distinzione tra l’amministrazione fallimentare ed il patrimonio del fallito e rende insensibile la massa rispetto ad atti dispositivi (o di assunzione di obbligazioni) compiuti da quest’ultimo dopo la dichiarazione di fallimento.

3.7.1. Sotto il primo profilo, sono esclusi dalla possibilità di compensazione i casi in cui la pretesa del creditore verso il fallito sia venuta ad esistenza prima del fallimento, cd. credito concorsuale, mentre il suo debito sia sorto verso la massa dopo l’inizio del concorso, cd. credito della massa (cfr. Cass. n. 10140 del 1998; Cass. n. 11030 del 2002); per il secondo, speculare al primo, è preclusa la compensazione se il debito nei confronti del fallito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, mentre il credito dipenda da atti compiuti dal fallito successivamente e, perciò, inefficaci nei confronti della massa ai sensi della L. Fall., art. 44. Manca, in tutte queste ipotesi, la reciprocità tra crediti concorsuali (o verso il fallito) e debiti verso la massa, perchè le obbligazioni intercorrono tra patrimoni diversi.

3.8. Pur quando credito e debito siano entrambi anteriori al fallimento come fatto genetico, la reciprocità può, nondimeno, mancare, se – come pacificamente accaduto nell’odierna controversia – il credito verso il fallito, al momento del fallimento, appartiene ad un terzo ed il debitore ne acquista la titolarità soltanto in corso di procedura fallimentare: fattispecie, quest’ultima, che non risulta specificamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità seguita a Cass., SU, n. 775 del 1999. In altri termini, occorre domandarsi se il requisito della reciprocità tra i crediti/debiti (art. 1241 c.c.) debba preesistere al fallimento, come la radice causale dell’obbligazione, o possa verificarsi anche in corso di procedura, come per la loro liquidità ed esigibilità.

3.8.1. In proposito, – come, peraltro, rimarcato dalla più attenta giurisprudenza di merito – non sembrano pertinenti Cass. n. 2695 del 2013 (che, invero, non ebbe ragione di esprimersi sul punto perchè l’acquisto post fallimentare riguardava un credito non scaduto e la compensazione era quindi espressamente negata dalla L. Fall., art. 56, somma 2, senza necessità di indugiare nella ricostruzione di principi generali), nè le pronunce che hanno ammesso il fideiussore a compensare il proprio debito nei confronti del fallito con il credito di regresso per aver pagato il creditore comune, ancorchè dopo il pignoramento (cfr. Cass. n. 19589 del 2008), o la banca scontataria a compensare le fatture incassate in qualità di mandataria dopo il fallimento con il credito al rimborso dell’anticipazione su fatture erogata prima della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 3336 del 2016). In queste ultime ipotesi, il credito di regresso o il debito causa mandati verso il fallito erano, infatti, sorti prima dell’apertura del concorso, benchè le condizioni di certezza ed esigibilità fossero venute a maturazione dopo, col pagamento del creditore comune o l’incasso della fattura anticipata.

3.9. Ad avviso di questo Collegio, anche la reciprocità non sfugge al requisito della necessaria anteriorità al fallimento, in ragione dei limiti alla compensazione ordinaria non derogati dalla L. Fall., art. 56.

3.9.1. Gli artt. 2913 c.c. e segg., regolano gli effetti del pignoramento, stabilendo l’insensibilità del diritto pignorato rispetto ad atti di alienazione del debitore (artt. 2913-2914), ad atti costitutivi di vincoli di indisponibilità o domande giudiziali (art. 2915), a cause di estinzione del credito pignorato (art. 2917 c.c.). Norme, queste, che trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alla procedura concorsuale, poichè la dichiarazione di fallimento ha effetto di pignoramento generale sui beni del debitore (cfr. Cass. n. 5792 del 2014; Cass. n. 13759 del 2009; Cass. n. 4915 del 1987; Cass. n. 3657 del 1984).

3.9.2. L’art. 2917 c.c., in particolare, prevede che se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del ceto creditorio, e pacificamente la compensazione legale – e, per la giurisprudenza più recente, anche la giudiziale – rientra nell’ambito coperto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 2697 del 1962; Cass. n. 2446 del 1970; Cass. n. 12327 del 2005; Cass. n. 10683 del 2014, secondo cui “il pignoramento comporta l‘indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale”). Affinchè il terzo obbligato possa far salva l’eccezione di compensazione non è necessario, secondo la più recente e condivisa giurisprudenza, che sussistano in data anteriore alla notifica del pignoramento (o al fallimento) tutte le condizioni per il fondato esercizio dell’eccezione (certezza, liquidità ed esigibilità), ma è sufficiente l’anteriorità del fatto genetico, mentre possono sopravvenire anche in seguito gli altri presupposti (cfr. Cass. n. 12327 del 2005; nel senso della necessaria presenza di tutti i requisiti, cd. coesistenza qualificata, già al momento del pignoramento, si veda, invece, la remota Cass. n. 2697 del 1962). In definitiva, il debitore del debitore (o del fallito) può eccepire la compensazione soltanto se la coesistenza dei reciproci crediti e debiti si è verificata prima del pignoramento. Non può, per contro, eccepirla se la stessa si è verificata dopo (cfr. Cass. n. 10683 del 2014).

3.9.2.1. Poichè, allora, il credito pignorato (o del fallito) per definizione ha causa anteriore, non può verificarsi alcuna coesistenza tra reciproci debiti e crediti prima del pignoramento, in almeno questi due casi: 1) il credito del terzo non è ancora nato al momento del pignoramento; 2) il credito esiste, ma appartiene ad altri, avendone il terzo acquistato la titolarità soltanto dopo il pignoramento. Non vi è al riguardo alcuna seria ragione di distinguere le due fattispecie. Al contrario, assumere che, per estendere l’inapplicabilità della compensazione ai crediti scaduti (oggetto di acquisto post fallimentare), occorre riferire l’anteriore coesistenza non soltanto alle contrapposte partite obbligatorie, ma pure ai soggetti di essi portatori (creditori), significa non considerare che l’eccezione di compensazione implica la reciprocità (art. 1241 c.c.), e, quindi, necessita che le obbligazioni non soltanto esistano, ma intercorrano anche tra gli stessi soggetti.

3.10. Deve, allora, osservarsi, per assimilare le fattispecie anzidette (credito non nato, credito nato ma appartenente ad altri), che la compensazione estingue i crediti, ma soltanto dal giorno della loro coesistenza (art. 1242 c.c.). Non può aversi intuitivamente coesistenza – sia pure nella forma semplificata richiesta dalla giurisprudenza, che prescinde dalle qualificazioni di certezza liquidità ed esigibilità – se non dal giorno in cui entrambi gli interessati alla vicenda estintiva/compensativa siano titolari del credito, l’uno nei confronti dell’altro. Pertanto, non può darsi coesistenza se non dal momento in cui il terzo in bonis abbia acquistato il credito nei confronti del fallito o, secondo altra possibile ricostruzione, dal momento in cui ha notificato la cessione. Se questo momento cade prima della notifica del pignoramento (o della pubblicazione della sentenza di fallimento) il ceto creditorio è tenuto a rispettare la vicenda estintiva/compensativa anteriore, altrimenti l’eccezione non ha effetto, non potendo pregiudicare il diritto acquisito dal ceto creditorio a realizzare il credito così come esisteva nel patrimonio del debitore.

3.11. Si delinea, così, in ragione del dato normativo e dell’apporto giurisprudenziale, un sistema coerente che abbraccia cessione, pignoramento e fallimento. In ciascuna di queste fattispecie l’eccezione di compensazione è conservata al debitore del cedente, dell’esecutato o del fallito soltanto per i crediti di cui già era titolare prima della notifica della cessione o del pignoramento o prima della (pubblicazione della) dichiarazione di fallimento e non compete per i crediti che sono venuti a esistenza o di cui ha acquistato la titolarità dopo.

3.11.1. Evidente risulta la ratio legis di questo sistema, perspicuamente enunciata da Cass., SU, n. 775 del 1999: “evitare che l’attività esecutiva del creditore pignorante possa essere resa vana dall’attività del debitore esecutato (o del debitor debitoris) di porre nel nulla l’azione del pignorante tramite condotte finalizzate ad estinguere il credito dopo il pignoramento”.

3.11.2. Al contempo, sistematicamente – id est come manifestazione del sistema e non deroga ad esso – deve essere letto anche la L. Fall., art. 56, comma 2, nella parte in cui esclude la possibilità di compensare crediti acquistati per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento: crediti per i quali alla data del fallimento non è evidentemente soddisfatta la condizione di coesistenza e reciprocità. La disposizione, testualmente riferita al solo “credito non scaduto”, deve, dunque, estendersi per coerenza sistematica anche al credito scaduto, nonostante l’equivoco tenore letterale e la mescolanza nel corpo dell’art. 56, comma 2, di due ipotesi (acquisto nell’anno anteriore; acquisto post fallimentare) del tutto eterogenee nella ratio e nell’ambito applicativo. In altri termini, l’inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento trova fondamento nell’effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento stesso (cfr. L. Fall., artt. 42 e segg.) e, specificamente, nell’art. 2917 c.c., che rende insensibile il credito del fallito a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data del concorso, pur essendo menzionato dalla L. Fall., art. 56, comma 2, soltanto per quanto concerne i secondi.

3.12. Ad una siffatta conclusione non osta la pronuncia della Corte costituzionale del 20 ottobre 2000, n. 431, reiettiva della questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione sollevata, con riferimento al parametro dell’art. 3 Cost., con specifico riguardo alla fattispecie dell’acquisto di un credito scaduto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e non con riguardo al caso (come quello che ci occupa) dell’acquisto post fallimentare.

3.12.1. Osservò, in quella sede, il Giudice delle leggi che “la differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l’effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento. Nè rileva che pure i crediti come sopra esclusi si considerano scaduti in quest’ultima data, ai sensi della L. Fall., art. 55, comma 2. Infatti, poichè la loro scadenza è stabilita dal legislatore solo “agli effetti del concorso”, mentre il meccanismo della compensazione vale ad escludere in radice il concorso, anche sotto tale aspetto non è possibile equiparare gli uni agli altri”.

3.12.2. Evidentemente, però, il distinguo tra credito scaduto e non scaduto in funzione della “coesistenza dei crediti contrapposti… anteriormente alla dichiarazione di fallimento” ha ragione d’essere soltanto se l’acquisto del credito è anteriore al fallimento, non potendosi verificare alcuna coesistenza e reciprocità anteriore al fallimento tra un debito preesistente verso il fallito e un credito nei suoi confronti di cui il debitore si sia reso cessionario dopo la sentenza di fallimento.

3.13. Il precedente autorevole della Corte costituzionale resta, dunque, nei limiti segnati dalla questione sottopostale dal tribunale remittente e, semmai, per argomento a contrarlo, non vi è ragione di trattare diversamente due situazioni omogenee quali l’acquisto post fallimentare del credito scaduto e non scaduto, nei quali la coesistenza e reciprocità si verifica in ogni caso successivamente alla dichiarazione di fallimento.

3.14. Deve, allora, affermarsi il seguente principio di diritto:

“Il terzo in bonis non può eccepire, L. Fall., ex art. 56, comma 2, la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l’apertura del concorso”.

3.14.1. Esclusivamente per ragioni di completezza, va altresì rimarcato che la soluzione qui prescelta risulta coerente anche con quanto, de iure condendo, previsto dall’art. 155, comma 2 – la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore – dello schema di D.Lgs. di riforma della crisi di impresa, attualmente all’esame del Parlamento, la cui corrispondente Relazione illustrativa specifica che tale disposizione è “dettata dalla necessità di evitare operazioni in danno della massa consistenti nell’acquistare a prezzo vile crediti verso il debitore assoggettato alla liquidazione privi di apprezzabili probabilità di soddisfacimento e quindi opporli in compensazione per l’intero valore nominale a debiti dell’acquirente nei confronti dello stesso soggetto”, e che la ratio del vigente L. Fall., art. 56, comma 2, che è quella di evitare condotte abusive e opportunistiche a danno della massa, ricorre “nella stessa misura sia in caso di acquisto di crediti non scaduti che nell’ipotesi di cessioni successive all’apertura della liquidazione di crediti scaduti”.

4. La pronuncia oggi impugnata, che ha ritenuto ammissibile la compensazione, L. Fall., ex art. 56, da parte della odierna controricorrente, tra un proprio debito verso il Fallimento con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, la prima era divenuta titolare, per atto di cessione tra vivi, solo dopo l’apertura del concorso, non è in linea con il principio predetto, sicchè va cassata.

4.1. Non occorrendo, peraltro, ulteriori accertamenti di fatto, – posto che, come agevolmente emerge dalla lettura dei rispettivi atti introduttivi, oltre che della sentenza oggi impugnata, l’opposizione ex art. 645 c.p.c., spiegata da AT s.r.l. poggiava esclusivamente sulla sollevata eccezione di compensazione, L. Fall., ex art. 56, del credito azionato, nei suoi confronti, dal Fallimento in via monitoria con quello, verso la fallita, da essa acquistato, dalla Sedoc Digital Group s.r.l., dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. – la causa può essere decisa nel merito, rigettandosi l’opposizione promossa da AT s.r.l. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3952 del 2011, reso dal Tribunale di Reggio Emilia il 13 dicembre 2011.

4.2. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la parziale novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione promossa da AT s.r.l. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3952 del 2011, reso dal Tribunale di Reggio Emilia il 13 dicembre 2011.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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