Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9526 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 29/04/2011), n.9526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13545-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE CABEPI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2005 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Roma la società Immobiliare CA.BE.PI srl. impugnava l’avviso di accertamento relativo a maggiorazione delle imposte Irpeg, Ilor ed accessori per l’anno 1993, fatto notificare dall’ufficio delle imposte per un reddito complessivo di importo superiore, sulla scorta della verifica svolta da agenti della polizia tributaria, i quali avevano appurato costi indeducibili e ricavi non contabilizzati. Il giudice adito accoglieva il ricorso introduttivo con sentenza che quello di appello confermava, sul presupposto che la documentazione prodotta dimostrasse l’assunto della contribuente.

Contro questa decisione il Ministero e l’agenzia hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre l’intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il ricorso del Ministero va dichiarato inammissibile, in quanto esso non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e i contribuenti avevano accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il rapporto processuale si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal medesimo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

In ordine poi alla posizione dell’altra ricorrente, e cioè l’agenzia, con entrambi i motivi, che vengono esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione, essa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la CTR non indicava le ragioni, in virtù delle quali disattendeva quelle addotte dall’appellante, ritenendo provato l’assunto dell’Immobiliare, nonostante che nessun documento a sostegno era stato prodotto dalla stessa, mentre quello di appello si riportava acriticamente alla motivazione del giudice di primo grado, omettendo di valutare le censure addotte col gravame.

I motivi sono fondati. Infatti la CTR ometteva di delibare le questioni attinenti alla mancanza di valida prova in ordine ai presunti costi sostenuti, come pure ai ricavi non contabilizzati, secondo la verifica della Guardia di finanza, limitandosi ad indicare genericamente qualche atto notarile, del quale peraltro non dava alcuna illustrazione, e a riportarsi alla sentenza del giudice di prime cure per relazione, con ciò all’evidenza integrando un vizio di motivazione.

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed esauriente.

Ne discende che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese del processo, sussistono giusti motivi per compensare quelle del presente giudizio nel rapporto tra il Ministero e l’intimata, mentre le altre relative all’agenzia saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, e compensa le relative spese; accoglie quello dell’agenzia;

cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le altre, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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