Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9526 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 22/05/2020), n.9526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13946/2019 proposto da:

E.L.A., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via

XXIV maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2020 dal cons. SOLAINI LUCA;

R.G. 13946/19.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da E.A. cittadino ivoriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente, cristiano, ha riferito di temere, in caso di rientro nel paese d’origine e nel proprio villaggio, di essere perseguitato, in quanto aveva sollecitato le donne a non praticare l’animismo e a non accettare le mutilazioni. Aveva, inoltre, saputo che il proprio padre aveva fatto patire alla figlia una mutilazione genitale e l’aveva costretta a un matrimonio.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che il richiedente non fosse credibile, perchè non aveva fornito alcun elemento di dettaglio a conferma del suo narrato, che solo può attribuire credibilità ai fatti allegati. In riferimento alla situazione generale della Costa d’Avorio, il tribunale ha accertato che la guerra intestina e gli atti di violenza civile e rappresaglia armata sono cessati dopo le elezioni presidenziali del 2015 che hanno visto la riconferma di O. e che si sono svolte senza gravi e significativi episodi di violenza. In riferimento alla richiesta di protezione umanitaria il ricorrente non si era impegnato in alcuna specifica allegazione dei fatti costitutivi della relativa richiesta.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti a fini nomofilattici.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e art. 11, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in Costa d’Avorio sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Costa d’Avorio sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a) perchè erroneamente, il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo motivo è inammissibile, perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la inattendibilità del racconto del ricorrente e la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, la censura sul giudizio di non credibilità attenendo al merito (Cass. n. 3340/19) può essere dedotta solo come vizio di motivazione apparente e/o inesistente, ma nella specie, non può affermarsi che la valutazione del giudice del merito sia apodittica o apparente nè c’è inesistenza di tale motivazione; d’altra parte, il ricorrente non ha dedotto alcun fatto decisivo che evidenzi vizi della motivazione del giudice del merito.

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, il ricorrente non ha allegato su quali specifici elementi, il giudice del merito avrebbe dovuto effettuare il giudizio comparativo.

Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R., ex art. 170 dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113, D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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