Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9526 del 12/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9526 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 565-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
FALLIMENTO ADDVENTURE SPA IN LIQUIDAZIONE;

intimato

avverso la sentenza n. 118/36/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 12.4.2010, depositata il 03/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

2a2),

Data pubblicazione: 12/05/2015

1

Corte di Cassazione
Sezione Sesta Civile (Tributaria)
RG. n. 565/12

Ricorrente: agenzia delle entrate
Intimato: Fallimento società Addventure Spa.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di due motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombarda n. 118/36/10, pubblicata il 3
novembre 2010, con la quale questa rigettava l’appello della medesima

contro

la

decisione

di

quella provinciale,

sicché

l’impugnazione del silenzio-rifiuto di rimborso, da parte del fallimento della società Addventure Spa. in liquidazione, inerente
all’eccedenza dall’Irpef sulle ritenute alla fonte per il 1999,
pagata a seguito di rettifica, veniva accolta. In particolare la
CTR osservava che il maggior controcredito vantato dall’erario, e
di cui alle diverse cartelle di pagamento pregresse, era stato insinuato al passivo del fallimento, pertanto il credito rivendicato
da questo non poteva essere opposto in compensazione dinanzi al
giudice tributario, spettando la delibazione della relativa questione solamente a quello delegato alla procedura concorsuale,
l’unico ad avere la giurisdizione in tema di compensazione stessa
tra debiti e crediti attinenti alla medesima. Il fallimento della
Addventure non ha svolto alcuna difesa.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce viola
applicazione degli artt. l, comma 2, e 2 D.lgs. n.

/o falsa
54. 92, 24, 56,

93 e 96 RD. n. 267/42, 35 cpc., 88 Dpr. n. 602/73, e 1241 cc., in
quanto la CTR non considerava che l’unico giudice cui spetta la
giurisdizione in tema di questioni fiscali è proprio quello tributario, e non l’altro delegato al fallimento, allorché un soggetto

i

Oggetto: impugnazione silenzio-rifiuto rimborso,

2

fallito vi sia coinvolto, e ciò anche allorquando venga opposta la
compensazione di un credito del contribuente, sottoposto alla relativa procedura, al controcredito dell’amministrazione, già insinuatasi nel passivo; il tutto per rapporti anteriori a la d’
razione di fallimento.
nale

fallimentare sull’accertamento dei crediti e sulla loro ammissione
al passivo si estende a questioni sulla debenza dei tributi (o di
sanzioni tributarie) previsti dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, o a imposte in genere, anche a seguito della modifica
introdotta dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per la quale ormai normalmente è attribuita una giurisdizione
esclusiva alle commissioni tributarie, posto che, operata
l’insinuazione al passivo del controcredito da parte dell’erario,
il giudice delegato non può non conoscere contestualmente anche
delle domande o eccezioni che tendano a paralizzare in tutto o in
parte la pretesa erariale. Del resto non sarebbe nemmeno conforme
ai principi generali dell’ordinamento una disciplina che prevedesse
la giurisdizione del tribunale ordinario per una parte e quella del
giudice tributario per l’altra, ovvero che uno dei due giudizi rimanesse sospeso in attesa della definizione dell’altro. Inoltre va
osservato che le stesse esigenze poste a base della norma di cui
all’art. 56 della legge fall. giustificano l’ammissibilità anche
della eventuale compensazione giudiziale nel fallimento, per la cui
operatività è necessario tuttavia che i requisiti dell’art. 1243
cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della
pronuncia, quando la medesima viene eccepita (V. pure Cass. Sentenza n. 10025 del 27/04/2010; Sezioni Unite: n. 775 del 1999).
Perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto sul punto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 56 RD. n. 267/42, 1241 e 1246 cc.,
giacché il giudice di appello non considerava che già la compensa-

2

Il motivo è infondato. Invero la giurisdizione del t

3

zione si era verificata al sorgere successivo del credito del contribuente, specialmente per il fatto che alcuna contestazione al
riguardo era mai sorta tra le parti in ordine alla esigibilità e
certezza dei rispettivi diritti, sicché già la medesima operava
“ipso jure”.

al motivo testé esaminato.
4. Ne discende che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
to
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’i
fallimento della Addventure.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consigli
zione civile, il 15 aprile 2015.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato relativamente

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