Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9525 del 30/04/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9525 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
•
SENTENZA
sul ricorso 17078-2008 proposto da:
BONINSEGNA FEDERICO BNNFRC26L18A372Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio
rappresenta
FRANCESCO,
VANNICELLI
dell’avvocato
e
difende
unitamente
che
lo
all’avvocato
MALOSSINI SILVIO;
– ricorrente –
2014
657
contro
BONELLI LORENZINA BNLLNZ43C63A372S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANAPO, 20, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO CARLA, rappresentata e difesa
Data pubblicazione: 30/04/2014
dagli avvocati TABARELLI DE FATIS ANDREA, ZAMPICCOLI
CINZIA;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 100/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 30/04/2007;
udienza del 12/03/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato VANNICELLI Francesco, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con contratto del 19-2-1998 Federico Boninsegna cedeva
a Lorenzina Bonelli la nuda proprietà dell’immobile di cui
alle pp.mm . 5 e 11 p.ed. 1211 PT 3048 CC Oltresarca per il
conferiva al Boninsegna procura a vendere, anche a se stesso,
della nuda proprietà della medesima unità immobiliare.
In data 12-2-2004 il Boninsegna stipulava con se stesso
atto di compravendita con il quale riacquistava la proprietà
dell’immobile.
Ciò premesso, la Bonelli conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Rovereto il Boninsegna per sentire annullare il
contratto stipulato dal mandatario con
se
stesso, con la sua
condanna alla restituzione dell’immobile oltre al risarcimento dei
danni.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n.228 /2006 il Tribunale accoglieva la domanda.
Con sentenza dep. il 30 aprile 2007 la Corte di appello di Trento, in
parziale riforma della decisione impugnata dal convenuto, respingeva la
domanda di danni proposta dall’attrice, confermando la pronuncia di
annullamento del contratto.
Per quel che ancora interessa nella presente sede, nell’escludere che
ricorresse alcuna delle ipotesi alternative previste dall’art. 1395
cod. civ. per la validità del contratto concluso dal rappresentante con
se stesso, i Giudici ritenevano che il conflitto di interessi non
prezzo di lire 54.000.000 e contestualmente la Bonelli
poteva essere escluso per essere stata da parte del mandante conferita la
autorizzazione a vendere a favore del mandatario, posto che in tal caso
occorre che il rappresentato abbia posto vincoli al rappresentante e non
abbia lasciato alla completa discrezione del mandatario la stipula
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Federico
Boninsegna sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’intimata.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
dell’art. 1395 cod. civ., censura la interpretazione compiuta dalla
decisione gravata della norma citata, che era in contrasto con il suo
tenore letterale, posto che la disposizione in esame formulata due
ipotesi fra loro alternative, l’autorizzazione specifica o la
predeterminazione del contratto : la prima – che esclude di per sé il
conflitto di interessi e impedisce al giudice qualsiasi valutazione sarebbe vanificata ove si dovesse ritenere sempre necessaria la
predeterminazione di elementi negoziali.
1.2. – Il motivo è infondato,
Il contratto con se stesso evidenzia il conflitto di interessi che in
via presuntiva impedisce al rappresentante, portatore di un personale
interesse in contrasto con quello del rappresentato,
di tutelare
2
dell’atto dispositivo : nella specie, l’ autorizzazione era generica
l’interesse di quest’ultimo: l’annullamento del contratto è stabilita
per l’incompatibilità della posizione del rappresentante di curare gli
interessi del rappresentato, a tutela dei quali il primo è legittimato a
gestire la sfera patrimoniale del secondo.
stesso è esclusa, giusta disposto dell’art. 1395 cod. civ., nelle due
ipotesi di autorizzazione specifica rilasciata dal rappresentato e di
predeterminazione, da parte di questi, del contenuto del contratto,
ricorrendo la prima ipotesi tutte le volte in cui il rappresentato stesso
autorizzi il rappresentante alla stipula del negozio determinandone gli
elementi necessari e sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi
interessi;
si configura, per converso, la seconda qualora il
rappresentato,
per tutelarsi
contro eventuali infedeltà del
rappresentante, predetermini il contenuto contrattuale onde la persona
dell’altro contraente venga, in definitiva, a risultare indifferente, sì
da impedire l’insorgere di ogni possibile conflitto di interessi. La
suddetta autorizzazione può, peraltro, legittimamente considerarsi idonea
ad escludere la possibilità di un conflitto e la conseguente
annullabilità dell’atto – solo quando sia accompagnata dalla puntuale
determinazione degli elementi negoziali – determinazione funzionale a
tutelare gli interessi del rappresentato -, e non anche qualora essa
risulti affatto generica, non contenendo, tra l’altro (come nella
specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita.
Pertanto, correttamente
è stata ritenuta inidonea a escludere il
conflitto di interessi, l’ autorizzazione
formulata in modo generico
3
L’annullabilità del contratto che il rappresentante conclude con sè
senza alcun riferimento al prezzo.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle
spese relative alla presente fase che liquida in euro 3.700,00 di cui
euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2014
Il Cons. estensore
Il Pre
risultato soccombente