Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9525 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1620/2006 proposto da:

B.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCA Lucio giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA, Le Assicurazioni d’Italia spa, (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio

dell’avvocato PROPERZI Patrizia, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MIN INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/2004 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emessa il 20.10.2006, depositata il 27/11/2004; R.G.N.

274/01;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso in via preliminare

rinnovazione notifica nel merito accoglimento.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

– che nel presente procedimento, promosso da B.R. nei confronti del Ministero dell’Interno e della s.p.a. Le Assicurazioni d’Italia, al ricorso notificato ai Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo del servizio postale non risulta allegato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato e manca, quindi, la prova dell’avvenuta notificazione;

– che va, pertanto, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione dell’Interno, litisconsorte necessario, con conseguente rinvio della causa a n.r..

P.Q.M.

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno entro il termine di sessanta Giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia di conseguenza la causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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