Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9525 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 19/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5750-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3533/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 14/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto solo parzialmente il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di F.E. avverso l’avviso di accertamento IRPEF ed IRAP, per l’anno 2005; che nella decisione impugnata, la CTR ha proceduto a ricalcolare il maggior reddito della contribuente in Euro 9.091,00 ed ha affermato che l’Ufficio non avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti per la pretesa impositiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe scorrettamente addossato all’Agenzia l’onere probatorio riguardante l’esistenza di una stabile organizzazione; che, col secondo, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art 360 c.p.c., n. 4: la CTR non avrebbe potuto riesumare la questione IRAP, proposta ma non decisa in primo grado e non oggetto di appello incidentale;

che, col terzo, si deduce un motivo, così rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3 D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2” e si afferma “Non si comprende su cosa si regga il pronunciamento della Commissione Regionale, sulla base di quali dati ritenga l’assenza dei presupposti impositivi IRAP, sulla base di quali argomentazioni la Commissione Regionale ha ritenuto di dovere riconoscere l’esenzione da un tributo che la stessa riteneva dovuto in sede di dichiarazione”;

che l’intimata non ha resistito;

che il primo motivo è fondato;

che, in tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;

che è onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza di tali condizioni (Sez. 5, n. 18749 del 05/09/2014);

che, nella specie, la CTR non si è attenuta ai principi di cui sopra;

che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, l’uno per la sua incongruenza (la nuova valutazione sull’IRAP era stata richiesta dall’appellante) e l’altro per la sua genericità; che il ricorso va dunque accolto, con riguardo al primo motivo e rigettato con riguardo agli altri;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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