Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9525 del 11/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9525 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 291-2013 proposto da:
METALSTAMPA SRL 00742630163, (Società unipersonale) in
persona del legale rappresentante Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURO BUSSANI giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO “FRATELLI PAGANI FU ANSELMO SPA”, in
persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA PAOLA
BIANCHI giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente –

Data pubblicazione: 11/05/2015

avverso la sentenza n. 2630/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 4/07/2012, depositata il 18/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

Berliri) difensore della ricorrente che ha chiesto raccoglimento del
ricorso.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il
consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che Metalstampa
S.r.l., in persona del legale rappresentante Franco Carrera, e
quest’ultimo anche in proprio, hanno proposto, con atto notificato il
17 dicembre 2012, ricorso per cassazione della sentenza, depositata il
18 luglio 2012 e notificata il successivo 18 ottobre, con la quale la
Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dalla stessa
società e dal Carrera avverso la sentenza del Tribunale ‘di Lecco del 21
luglio 2009 con cui -in accoglimento dell’azione revocatoria proposta
dalla Curatela del Fallimento della Fratelli Pagani fu Anselmo S.p.a. ai
sensi dell’art. 67, comma I n.2 1.fall. nei riguardi di due atti, effettuati
dalla società fallita in date prossime al suo fallimento, di cessione al
Carrera della quota complessiva del 30% del capitale sociale della
Metalstampa- erano stati dichiarati inefficaci nei confronti della massa
dei creditori t21i atti, con la conseguente condanna del Carrera alla
restituzione della quota sociale in favore della massa;
che l’intimata Curatela resiste con controricorso;
considerato che la Corte di merito ha ritenuto non provata la
circostanza che il pagamento del prezzo fosse avvenuto in contanti ad
Rie. 2013 n. 00291 sez. M1 ud. 17-02-2015
-2-

udito l’Avvocato Alessandro Cogliazzi Dezza (delega avvocato Claudio

opera del Carrera (come dedotto dagli odierni ricorrenti), ed invece
provato: a)che a tale pagamento si fosse provveduto mediante
compensazione del credito al corrispettivo con parte del credito
complessivo spettante alla Metalstampa nei confronti della società
cedente per forniture eseguite; b)che quindi la cessione è stata voluta

confronti di Metalstampa; c)che quest’ultima si è in tal modo
avvantaggiata di un anormale mezzo di pagamento del proprio credito;
rilevato che con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’insufficienza
della motivazione circa alcuni fatti controversi e decisivi, tra i quali
(oltre ad alcune emergenze documentali dalle quali dovrebbe evincersi
come il pagamento del prezzo della cessione non fosse avvenuto
mediante la descritta compensazione)la non coincidenza tra il
cessionario (Carrera) e la titolare (Metalstampa s.r.1.)del credito che
sarebbe stato opposto in compensazione a pagamento del corrispettivo
della cessione; con il secondo motivo censurano, sotto il profilo della
violazione dell’art. 345 cod.proc.civ., la ritenuta inammissibilità della
produzione in appello di due documenti (copia di un assegno bancario
di lire 12.000.000 emesso dalla società poi fallita, e dell’estratto del
conto corrente di Metalstampa in cui è stato riversato), ritenendoli non
risolutivi per la decisione;
ritenuto che il vizio per insufficienza della motivazione a norma
dell’art.360 n.5 cod.proc.civ. (nel testo previgente applicabile nella
specie in ragione del deposito della sentenza impugnata in data
anteriore al 26.9.2012) pare sussistere, con riguardo al fatto
controverso che le cessioni dichiarate inefficaci ex art.67 comma I n.2
sono intervenute non già a favore della Metalstampa s.r.1.(questa è
piuttosto oggetto delle cessioni stesse, aventi ad oggetto quote del suo
capitale sociale), bensì del Carrera; che, invero, lo sviluppo
Ric. 2013 n. 00291 sez. MI – ucl. 17-02-2015
-3-

dalle parti allo scopo di ridurre il debito della società (poi) fallita nei

,

argomentativo della sentenza impugnata -secondo cui Metalstampa si
sarebbe con le cessioni avvantaggiata di un mezzo anormale di
estinzione (parziale) del proprio credito verso la società poi fallita- non
pare per l’appunto tenere in considerazione il fatto che il beneficiario
delle cessioni Carrera non risultasse, al momento in cui gli atti sono

fornire alcuna spiegazione del modo in cui la titolare di tale credito,
Metalstampa s.r.1., si sarebbe avvantaggiata delle cessioni stesse; sì che,
in difetto di precisazioni su tali elementi di fatto —che appaiono
decisivi-, la motivazione della sentenza in esame sembra difficilmente
comprensibile;
che quindi il ricorso appare, sotto tale profilo assorbente, meritevole di
accoglimento;
per questi motivi ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’ art. 380 bis e 375 cod.proc.dv. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto per quanto di
ragione. ”
2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide
pienamente le considerazioni esposte nella relazione, avverso le quali
peraltro parte resistente non ha replicato.
Si impone dunque, in accoglimento del ricorso, la cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di
Milano che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame
tenendo conto di quanto qui evidenziato e regolerà anche le spese di
questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche
per il regolamento delle spese di questo giudizio.
Ric. 2013 n. 00291 sez. M1 – ud. 17-02-2015
-4-

stati conclusi, titolare del credito opposto in compensazione, né pare

grataionazio Giu~

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio el 17 febbraio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA