Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9524 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 22/05/2020), n.9524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4322/2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato domiciliato in Isernia

(IS) in via XXIV maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo

Sassi, che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce

al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

R.G. 4322/19.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da C.B. cittadino ivoriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver partecipato, durante il periodo della guerra civile (2011-2013), alle attività – promosse e sostenute da alcuni esponenti della compagine governativa – di un gruppo di vigilanti di quartiere occupandosi, armato di bastone, del mantenimento della sicurezza. Al termine della guerra civile, si era appropriato insieme agli altri vigilanti delle coltivazioni degli abitanti di etnia guerrè che avevano lasciato il villaggio. Rappresentava di aver subito l’incendio del suo negozio da parte di esponenti di tale etnia e per timore di essere ucciso aveva lasciato il paese.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che i motivi di allontanamento prospettati nel ricorso non fossero attendibili e che lo stesso ricorrente non era credibile. Inoltre, le fonti consultate escludevano che, per la generica situazione di tensione politica della Costa d’Avorio, fossero in corso guerre civili o situazioni di conflitto interno ad esse paragonabili, mentre, il tribunale ha accertato che non ricorrono condizioni di specifica vulnerabilità del richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti a fini nomofilattici.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7 e 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in Costa d’Avorio sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Costa d’Avorio sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a) perchè erroneamente, il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il Primo motivo è inammissibile, sia perchè non coglie la ratio decidendi basata sul giudizio di non credibilità del richiedente sia perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la inattendibilità del racconto del ricorrente e la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale;

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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