Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9524 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. III, 22/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1454/2006 proposto da:

V.N., (OMISSIS), C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 380, presso lo studio

dell’avvocato SINDONA CIRO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PASCARELLA Carmine giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MILANO ASSIC SPA, A.G., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3398/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 24/10/2005, depositata il

05/12/2005; R.G.N. 4907/2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

– che V.N. e C.P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3398/05 della Corte di appello di Napoli, che aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame nei confronti della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con cui A.G. e la Milano Ass.ni. s.p.a. erano stati condannati in solido al pagamento della somma di Euro 34.093,59 in relazione ad un sinistro stradale accaduto in data (OMISSIS);

– che all’originale del ricorso notificato all’ A. non risulta allegato l’avviso di ricevimento del relativo piego raccomandato;

– che, essendo l’ A. litisconsorte necessario, deve essere nei suoi confronti integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c.;

– che, pertanto, va disposto il rinvio della causa a n.r., con fissazione alle parti del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.G..

PQM

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A. G. nel termine di sessanta giorni a partire dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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