Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9524 del 18/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9524 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 13660-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, \ TA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUNIPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CITO MARIANGELA;

– intimata avverso la sentenza n. 2682/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 10.5.2010, depositata il 13/05/2010;

Data pubblicazione: 18/04/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA TRIA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti e deposita cartolina di avvenuta notifica effettuata il 18.7.2011.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 13660 sez. ML – ud. 14-03-2013
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Sesta sezione — Sotto Sezione Lavoro
Udienza del 14 marzo 2013 – n. 33 del ruolo
RG n.I3660/11
Presidente: La Terza – Relatore: Tria

Ritenuto che la causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 24 gennaio 2013 ai
sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380bis cod. proc. civ.:
“1.— Con ricorso al Tribunale di Bari Mariangela Cito, operaia agricola a tempo determinato,
conveniva in giudizio l’INPS chiedendo che venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione
d’un maggior importo di trattamento di disoccupazione agricola che includesse, nella relativa base
imponibile, anche la voce denominata “quota di TFR”.
Il Tribunale adito rigettava la domanda. La Corte d’appello di Bari, con pronuncia del 13
maggio 2010, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda della lavoratrice.
2.—Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’INPS, affidandosi ad un
unico motivo. La Cito non svolge attività difensiva.
3.—Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL
operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002 in relazione all’art. 6, comma 4, lett. a) del d.lgs. n.
314 del 1997, nonché in relazione all’art. 1362 cod. civ. e segg., all’art. 2120 cod. civ. e all’art. 4,
commi 10 e 11, della legge . n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censurando la sentenza per
avere incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola, anche la voce denominata “quota di TFR “, voce che — contrariamente a
quanto affermato la Corte territoriale — ha natura di retribuzione differita.
4.—Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di
questa Corte (vedi, da ultimo, Cass. 28 maggio 2012, n. 8510, nonché Cass. 20 maggio 2011, n.
11152 e numerose altre conformi alla precedente sentenza 9 maggio 2007, n. 10546), secondo cui,
ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione,
definita dalla contrattazione collettiva, da porre a confronto con il salario medio convenzionale, ex
art 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, non comprende il trattamento di fine rapporto.
4.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La voce denominata
“quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27 novembre 1991, va esclusa
dal computo dell’indennità di disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle parti
stipulanti, volontà che è vietato disattendere ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 giugno 1996, n. 318,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
4.2.— La summenzionata giurisprudenza di legittimità ha, poi, trovato esplicito avallo nel d.l.
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, contenente
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ORDINANZA
FATTO E DIRITTO

all’art. 18, comma 18, una norma di interpretazione autentica dell’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n.
146, in forza del quale detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile per
il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è
comprensiva della voce relativa al trattamento di fine rapporto, comunque denominato dalla
contrattazione collettiva.

che sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto
di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art.
380-bis cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto perché fondato e la sentenza impugnata va cassata;
che non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all’esito del principio affermato esplicitamente
avallato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo di
inclusione della “quota TFR” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola;
che sia il recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale cui si è fatto riferimento sia
l’intervento legislativo da ultimo ricordato, portano a compensare tra le parti le spese dell’intero
processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di inclusione della “quota TFR” nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione
agricola. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 marzo 2013.

5.— In conclusione, per le suesposte ragioni, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e art. 375
cod. proc. civ., si propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, per esservi dichiarato
fondato, per quanto detto in precedenza”;

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