Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9524 del 11/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9524 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Verbania, con ordinanza n. R.G. 359/2014 del 19.5.2014, depositata il
21.5.2014, nel procedimento n. R.G. 14129/2014 pendente fra:
GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;
SANTO CESARE TOMMASO;
e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha chiesto
l’inammissibilità della richiesta;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

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Data pubblicazione: 11/05/2015

Ritenuto in fatto

– che l’Avv. Antonella Casavecchia, tutore dell’interdetto legale Santo
Cesare Tommaso, ha presentato in data 16 gennaio 2014 istanza di
sostituzione del tutore à Giudice tutelare presso il Tribunale di Asti, in

di Verbania e della pendenza del giudizio esecutivo promosso dalle
parti civili, presso il Tribunale di Novara, a carico di quest’ultimo;
– che, su accoglimento della richiesta e successiva istanza da parte del
Giudice tutelare, il Tribunale di Asti ha emesso decreto di
trasferimento della tutela presso l’Ufficio del giudice Tutelare di
Verbania;
– che il Tribunale di Verbania ha declinato la propria competenza
territoriale ai sensi dell’interpretazione sistematica fra gli artt. 43 e 343
cod. civ. e proposto richiesta di regolamento ex art. 45 cod. proc. civ.
avverso il decreto.

Considerato in diritto

– che la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio in esame è
inammissibile, mancando della sottoscrizione del Giudice tutelare,
essenziale ai fini dell’ammissibilità del suddetto rimedio (art. 365 cod.
proc. civ.).

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 febbraio 20K15

ragione dello spostamento del beneficiario presso la casa circondariale

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