Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9523 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 22/05/2020), n.9523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4317/2019 proposto da:

M.M.K., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via XXIV

maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2020 dal cons. SOLAINI LUCA;

R.G. 4317/19.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da M.M.K. cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il proprio paese perchè si trovava in condizioni di grave difficoltà economica e perchè il padre della sua ragazza, contrario alla loro relazione, lo aveva minacciato e picchiato. Il richiedente ha, altresì, rappresentato di non voler far rientro nel proprio paese perchè non riuscirebbe ad estinguere il debito contratto con la banca, inoltre, vivrebbe in condizione di grave disagio economico e temerebbe di essere minacciato dal padre della sua compagna.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che i motivi di allontanamento prospettati nel ricorso da un lato non sono attendibili e dall’altro non sono riconducibili a quelli previsti dalla normativa di riferimento, perchè trattasi di motivazioni di carattere personale ed economico. Sulla base della consultazione delle fonti informative, il tribunale ha accertato una situazione di generica gravità politica e economica nel paese di provenienza che tuttavia, non è sufficiente a fondare i presupposti della protezione sussidiaria. Infine, non sono rilevabili, in capo al richiedente, situazioni di vulnerabilità che ne sconsigliano il rimpatrio.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non implicando alcuna questione di valenza nomofilattica.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3 e 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in Bangladesh sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Mancanza totale di motivazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Bangladesh sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a) perchè erroneamente, il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo motivo è inammissibile perchè contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto riguardanti la inattendibilità del racconto del ricorrente e la insussistenza, nella regione di provenienza del medesimo, di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale;

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170, stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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