Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9523 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7553-2016 proposto da:

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE NAPOLITANO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 282/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che V.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pesaro. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento riguardante una ritenuta IRPEF per l’anno 2005;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato di concordare con i giudici di prime cure, non avendo il contribuente in alcun modo evidenziato le ragioni dell’infondatezza della pretesa tributaria;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, il V. lamenta motivazione omessa o meramente apparente, con violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4″: la motivazione della sentenza impugnata non evidenzierebbe in alcun modo i fatti e gli argomenti di diritto, senza dare conto delle posizioni delle parti;

che col secondo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omesso esame del motivo di appello, che faceva riferimento alla motivazione carente della decisione di primo grado;

che l’intimata si è costituita senza controricorso;

che il ricorso va accolto, giacchè entrambi i motivi – scrutinabili congiuntamente, per la loro evidente connessione sono fondati;

che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza motivata mediante la trascrizione delle deduzioni di una parte, consistenti nel rinvio a tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, in quanto non consente d’individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione (Sez. 6 – 5, n. 22652 del 05/11/2015; Sez. 5, n. 20648 del 14/10/2015; da ultimo, Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016); che, nella specie, dopo aver pedissequamente riportato il contenuto degli atti introduttivi, la motivazione della CTR è così argomentata: “Questa CTR concorda con i giudici di prime cure, non avendo il contribuente in alcun modo evidenziato le ragioni dell’infondatezza della pretesa tributaria”. Appare dunque evidente l’impossibilità di cogliere la ratio decidendi della pronunzia impugnata, soprattutto a fronte di un atto di appello – ritrascritto nel ricorso per cassazione – il quale aveva chiaramente indicato, nella parte narrativa, e richiamato, nella parte motiva, le eccezioni di nullità della cartella;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame e provveda altresì anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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