Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9523 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 04/04/2019), n.9523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22660/2014 proposto da:

O.V.E., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell’avvocato

Stanizzi Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Spoleto S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell’avvocato Santaroni

Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Feliziani Paolo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

A.L., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Gruppo Tecno S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2018 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2003, O.V.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto, la Banca Popolare di Spoleto s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 12.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per la mancanza di diligenza nella negoziazione di due assegni emessi da lui, all’incasso con l’apparente firma di girata della concessionaria (OMISSIS) s.r.l.. Costituitasi in giudizio, la banca convenuta chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia A.L. e la Gruppo Tecno s.r.l., rispettivamente presentatore dei suddetti assegni e titolare del conto sul quale le somme erano state accreditate. Con sentenza n. 274/2009, l’adito Tribunale rigettava la domanda principale, e – di conseguenza – la domanda di garanzia.

2. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 77/2014, depositata il 17 febbraio 2014, rigettava l’appello proposto dall’ O.. Il giudice del gravame – sebbene avesse rilevato che le girate apparentemente apposte dalla (OMISSIS) s.r.l. sui due assegni non fossero regolari, poichè recanti un timbro della società accompagnato da una sigla illeggibile, tale da non consentire l’individuazione del soggetto che aveva agito per la società reputava comunque infondata la domanda dell’ O., sul presupposto che la sola banca trattarla fosse tenuta a verificare l’irregolare continuità delle girate, ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 38.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso O.V.E. nei confronti della Banca Popolare di Spoleto, del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (dichiarato nelle more del processo di primo grado), di A.L. e della Gruppo Tecno s.r.l., affidato a due motivi. La resistente Banca Popolare di Spoleto s.p.a. ha replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, O.V.E. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2 e del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 11 e 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello “dall’accertata irregolarità delle girate, apparentemente apposte sugli assegni dalla Concessionaria (OMISSIS) s.r.l.” – presso la quale l’ O. aveva acquistato un’autovettura, dando in pagamento i due assegni in contestazione – non abbia fatto discendere la non regolare continuità delle girate, in violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 38, imputandone il mancato rilevo alla banca negoziatrice dei titoli. Il giudice del gravame avrebbe dovuto, per contro, riconoscere la sussistenza di una responsabilità della Banca Popolare di Spoleto, girataria di tali assegni per l’incasso, che non aveva verificato l’irregolarità delle girate, “alla stregua della diligenza esigibile dal banchiere professionale (…) al momento della presentazione dei titoli”. Ad avviso del ricorrente la responsabilità della banca negoziatrice degli assegni, tratti sul conto intestato all’ O. presso il Banco di Brescia, filiale di (OMISSIS) (banca trattaria), sarebbe, pertanto, inequivocabilmente fondata – come si desume sia dall’incipt che dalla conclusione del motivo (pp. 6 ed 8 del ricorso) – sulla mancata verificazione della “regolarità delle girate apposte sull’assegno alla stessa presentato”. “Anche la banca negoziatrice” – afferma, invero, l’ O. – “e non solo la trattaria risponde (…) laddove non abbia verificato la regolarità delle girate apposte sull’assegno alla stessa presentato”.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. La giurisprudenza di questa Corte è, per vero, pacifica ed univoca nell’affermare che nel caso in cui un assegno, non munito di clausola di non trasferibilità, caratterizzato da una serie di girate in bianco venga presentato per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate grava sulla banca trattaria, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 38 e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato. La responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, è pertanto configurabile nei soli casi in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, che nelle singole fattispecie deve essere adeguatamente dedotto e dimostrato, abbia determinato o concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato all’incasso (cfr. Cass., 01/12/2005, n. 26210; Cass., 18/01/2006, n. 871; Cass., 11/02/2008, n. 3187; Cass., 17/05/2016, n. 10079).

1.2.2. Ed invero, il principio secondo cui la banca girataria per l’incasso, oltre ad essere mandataria del prenditore girante, è altresì sostituta della banca trattaria nel pagamento cui quest’ultima è obbligata nei confronti del cliente, comporta che su di essa incombe l’onere di verificare quelle condizioni di legittimità dell’operazione che, al momento della presentazione del titolo, sono effettivamente controllabili, quale l’identità del presentatore, ma non anche che ogni verifica necessaria per il pagamento sia a suo carico, non potendosi ritenere che la banca trattaria resti, per parte sua, esonerata dal compito di controllare la materiale genuinità dell’assegno che le è richiesto di pagare e che, proprio per questo motivo, deve essere trasmesso dalla banca girataria a quella trattaria prima che questa provveda al pagamento (Cass., 22/09/2005, n. 18642).

1.2.3. Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure dedotto profili di responsabilità extracontrattuale della banca negoziatrice, concernenti l’accertamento dell’identità del presentatore, essendosi limitato a denunciare la violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 38, nonchè la responsabilità contrattuale della stessa banca, per violazione degli obblighi sulla stessa incombenti ex art. 1176 c.c.; profili di responsabilità – come detto – non configurabili a carico della banca girataria degli assegni per l’incasso.

1.3. La doglianza è, pertanto, infondata.

2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancanza di diligenza del banchiere, ai sensi dell’art. 1176 c.c., nel non rilevare la difformità delle sigle apposte dopo il timbro della società, nelle girate degli assegni in questione.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA