Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9522 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6915-2016 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABRIELE

CAMOZZI, 1, presso lo studio dell’avvocato ALBINO ANGELILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI LOCATELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1471/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che B.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva in parte accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento riguardante l’IRPEF per gli anni 2007 – 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato, per la parte che qui interessa, che “relativamente all’omesso esame di alcune contestazioni esposte nel ricorso introduttivo, va osservato che la riproposizione delle stesse va dichiarata inammissibile, del D.Lgs n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 1, posto che la mera elencazione per titoli di tali doglianze e il rinvio, peraltro nemmeno esplicito, al ricorso introduttivo non appaiono idonei a soddisfare l’obbligo di indicare i motivi specifici dell’impugnazione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si deduce violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello nella parte in cui era stata contestata l’omessa o erronea valutazione dei motivi di merito. Invero, i motivi di gravame sarebbero stati sufficientemente specifici, contenendo appositi paragrafi dedicati a rilevare o commentare la pronunzia della CTP;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo di ricorso è fondato;

che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Sez. 5, n. 16163 del 03/08/2016; Sez. 6 – 5, n. 1200 del 22/01/2016; Sez. 6 – 5, n. 14908 del 01/07/2014);

che la CTR non si è attenuta ai principi di cui sopra;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame e provveda altresì anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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