Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9521 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/05/2020), n.9521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29625/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90

presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Ancona, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 544/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 da SOLAINI LUCA.

R.G. 29625/18.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da D.A., cittadino del Senegal avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese per timore di rappresaglie da parte di gruppi ribelli che avevano attaccato il proprio villaggio, uccidendo la seconda moglie del padre, mentre la propria madre e il fratello erano scomparsi.

Contro la sentenza della medesima Corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione della normativa sulla protezione internazionale relativamente allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria e per omesso esame sul medesimo profilo di censura, nonchè per violazione dell’art. 132 c.p.c., perchè erroneamente la Corte d’appello aveva basato il proprio convincimento sul solo profilo della credibilità soggettiva, senza verificare la condizione di persecuzione di abitudini, opinioni e pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive, relative alla situazione reale del paese di provenienza; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione della normativa sulla protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito non attinenti alla ratio decidendi che non è basata sulla scarsa credibilità del richiedente ma è basata sul difetto dei presupposti per la concessione delle varie forme di tutela invocata.

Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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