Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9521 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.12/04/2017), n. 9521
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6861-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
D.S., quale unico erede di D.A., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 63, presso lo studio dell’avvocato
MARCO CROCE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO RUSSO;
– controricorrenti –
contro
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 927/06/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il
15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.S. contro una cartella di pagamento, a seguito di somma dovuta a titolo IRPEF per un terreno ceduto nell’anno 1994;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, in mancanza della riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, tutti gli atti compiuti avrebbero perso efficacia, compreso l’effetto interruttivo derivante dal processo in corso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2945 c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non trovando applicazione, nel processo tributario concernente un atto impositivo, il disposto di cui all’art. 2945 c.c., comma 3;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, invero, la mancata riassunzione nei termini di legge rende definitivo l’accertamento, consolidatosi con il passaggio in giudicato, sicchè il termine a quo per l’emissione degli avvisi di liquidazione ha cominciato a decorrere, una volta inutilmente consumato il termine per la riassunzione (Sez. 5, n. 556 del 15/01/2016; Sez. 5, n. 16689 del 03/07/2013); che la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, infatti, ex art. 393 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell’intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento;
che deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017