Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9521 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 04/04/2019), n.9521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18253/2014 proposto da:

G. Costruzioni s.a.s. di G.S. & C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio

dell’avvocato Presta Tonino, rappresentato e difeso dall’avvocato

Modesti Andrea, con procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di

Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Boccardo n. 24/a, presso

lo studio dell’avvocato Paris Valentina, rappresentato e difeso

dall’avvocato Donfrancesco Roberto, con procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’impresa di G.P. – cui era poi succeduta la G. Costruzioni s.a.s. – nel 1977 convenne innanzi al Tribunale di Frosinone il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone che aveva ad essa affidato, nel 1968, i lavori di costruzione della rete viaria consortile nella zona della “(OMISSIS)”, chiedendone la condanna al pagamento di alcune somme tra cui quella di Lire 275.775168 quale compenso per il conglomerato bituminoso impiegato per la formazione dello strato di collegamento della pavimentazione stradale, calcolato tenendo presente che il prezzo unitario di Lire 8000,00, previsto nell’elenco dei prezzi in capitolato, era da applicare con riferimento al metro quadro dello strato e non al metro cubo, come preteso dall’appaltante.

Con sentenza del 4.5.01, il Tribunale accolse in parte la domanda, condannando il Consorzio al pagamento della somma di Lire 263.927.864 oltre rivalutazione ed interessi.

Il Consorzio propose appello cui resisteva la G. Costruzioni s.a.s. proponendo appello incidentale per il riconoscimento delle altre somme richieste.

Con sentenza del 23.3.06 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’incidentale, respinse la domanda attrice di pagamento del compenso per il conglomerato bituminoso secondo il diverso criterio di calcolo addotto, condannando il Consorzio a pagare la somma di Lire 109.834,51 per gli altri titoli dedotti, osservando che la contabilizzazione del costo di 8000 lire al metro quadrato era da ritenere frutto di un errore materiale in sede di redazione del contratto.

La società propose ricorso per cassazione, accolto dalla Corte Suprema con sentenza del 30.9.2011 che cassò la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, ritenendo fondata la critica relativa alla utilizzazione in concreto, da parte della Corte di merito, degli elementi di giudizio disponibili nell’accertamento dell’errore materiale, non essendo state valutate le testimonianze addotte dalla controparte, e rilevando che il giudice di secondo grado non aveva esposto le ragioni poste a sostegno dell’interpretazione del criterio del calcolo contrattuale.

Con sentenza del 3.1.2014, la Corte d’appello accolse parzialmente l’appello principale del Consorzio, rigettando la domanda della società di maggior corrispettivo per il conglomerato bituminoso, argomentando che: dall’esame dei testi addotti dalla società appaltatrice emergeva comunque la consapevolezza della stessa società in ordine all’errore in cui era incorso il Consorzio nel pattuire il prezzo del conglomerato al metro quadro anzichè al metro cubo, ritenendo non veritiere tali testimonianze nella parte in cui era fatto riferimento all’esigenza di equilibrare le condizioni contrattuali, atteso che gli altri prezzi erano stati fissati in misura inferiore ai criteri di mercato.

La G. Costruzioni s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste il Consorzio con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e art. 394 c.p.c., poichè il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, avendo la Corte d’appello confuso l’indagine, oggetto della sentenza di annullamento, diretta ad accertare la reale volontà contrattuale del Consorzio circa il prezzo unitario del conglomerato, con altra indagine sulla conoscibilità dell’errore da parte dello stesso Consorzio.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e artt. 1362 c.c. e segg., per aver la Corte d’appello ritenuto che la conoscibilità dell’errore in cui era incorso il Consorzio fosse sufficiente per superare la falsa demonstratio nell’interpretazione del contratto, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia valutato solo alcuni elementi di prova, senza tener conto degli altri.

I due motivi, tra loro connessi, e dunque esaminabili congiuntamente, sono infondati.

La Corte d’appello si è uniformata alla decisione di annullamento della Corte di Cassazione nell’accertare la reale volontà contrattuale del Consorzio e pervenendo al convincimento che lo stesso era incorso in errore nel contabilizzare il prezzo del conglomerato al metro quadrato, esaminando tutti gli elementi di giudizio.

In particolare, il riferimento alla conoscibilità dell’errore è irrilevante poichè il giudice di secondo grado ha fatto riferimento alla cognizione del Consorzio e non alla rappresentazione che dell’errore abbia avuto la società; invero, l’oggetto dell’accertamento richiesto dalla Cassazione non era l’errore riconoscibile (come tale motivo d’annullamento contrattuale, se essenziale) ma l’effettivo ambito della volontà negoziale espressa dal Consorzio.

Ne consegue l’inammissibilità delle critiche afferenti alla violazione dei criteri d’interpretazione contrattuale, in quanto dirette sostanzialmente al riesame del merito, e al vizio motivazionale, non emergendo alcun omesso esame di fatti decisivi di causa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5.200,00 oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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