Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9520 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9520 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 23412/08 proposto da:

– s.r.l. SO.FI.COOP. in liquidazione ( p.IVA: .0n 2.19 3

4 z ,f1)

in persona del suo liquidatore pro tempore sig Antonio Cristiano; rappresentata e difesa
dall’avv. Guido Parlato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in
Roma, via di Porta Pinciana n.6, giusta procura a margine del ricorso

-Ricorrente Contro

– S.r.l. PREFABBRICATI PERUGIA — già : s.p.a. VIBROCEMENTO
PERUGIA- in concordato preventivo ( c.f.: 01159380540)
in persona dei liquidatori dei beni ceduti ai creditori : avv. Carlo Moriconi e dr.ssa
Giuseppina Torrioli, nominati con sentenza n. 342/2001 del Tribunale di Perugia,
nonché del liquidatore volontario sig. Giancarlo Lombardi; rappresentata e difesa ,
giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Maurizio Cozzari e Carolina
Valensise; elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, via Monte Delle
Gioie n.13

Data pubblicazione: 30/04/2014

-Controricorrentecontro la sentenza n. 1298/2008 della Corte di Appello di Napoli,
pubblicata il 4 aprile 2008 e notificata il 19 giugno 2008.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 marzo 2014 dal

Udito l’avv. Carolina Valenzise per la società contro ricorrente che conclude per il
rigetto del ricorso.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

La società Soficoop srl evocò innanzi al Tribunale di Napoli, con atto di citazione

notificato il2 maggio 1986, la spa Vibrocemento Perugia esponendo di aver commesso
a quest’ultima, con scrittura privata del 1981, l’esecuzione di lavori in cemento armato
da realizzarsi in località Guindazzi del comune di Pollena Trocchia e, con successivo
accordo del 1982, di aver convenuto la temporanea sospensione e dilazione del
completamento delle opere, con facoltà della stazione appaltante di ordinare la ripresa
dei lavori entro il 31 dicembre 1983; la società attrice si sarebbe poi riservata di chiedere
il collaudo e la verifica delle opere eseguite e dei materiali forniti dalla convenuta, entro
trenta giorni dalla richiesta scritta che avrebbe inoltrato all’appaltatrice; venne inoltre
stabilito che il contratto si sarebbe risolto , tra l’altro, se l’appaltante non avesse
provveduto, entro il termine del 31 dicembre 1983, a chiedere l’esecuzione del
rimanente appalto, prevedendosi, in caso di risoluzione, a carico della Soficoop, una
penale di quattrocento milioni di lire. Ciò premesso la società attrice affermò di aver
notificato a controparte un invito a procedere al controllo ed all’eventuale rettifica
dell’importo delle opere eseguite, per stabilire l’importo del reale corrispettivo dovuto e
per procedere, in contraddittorio, al collaudo, senza che nei trenta giorni successivi
controparte avesse adempiuto a quanto richiestole; lamentò comunque la eccessività

Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

della penale. Concluse pertanto chiedendo: che, per il tramite di CTU, venisse verificata
la consistenza delle opere eseguite; che la Vibrocemento Perugia fosse dichiarata tenuta
alla verifica dei lavori eseguiti ed al loro collaudo e fosse condannata al risarcimento dei
danni per le opere mal eseguite; per il caso di ritenuta risoluzione del contratto, avanzò

2 — La società convenuta, nel costituirsi, contestò la fondatezza delle richieste avversarie
assumendo, tra l’altro, di aver sollecitato essa stessa l’appaltante all’esecuzione del
collaudo con atto di significazione rimasto senza effetto; mise in evidenza che
comunque l’opera sarebbe stata consegnata sin dal 1982, rendendo tardiva ogni
denunzia per vizi.

3 — L’adito Tribunale , con sentenza n. 4407/2004, dichiarò risolto il contratto del
dicembre 1981 e respinse le domande della società attrice: tale decisione venne
impugnata dalla Soficoop; la Corte di Appello di Napoli, con decisione n. 1298/2008,
respinse il gravame rilevando: che la mancata risposta da parte dell’appaltante alla
convocazione di controparte per effettuare il collaudo, stava a significare la mancanza di
volontà di adempiere; che il decorso del termine di trenta giorni, in precedenza stabilito
dalla stessa appaltante per gli stessi incombenti, non era significativo di un analogo ( e
precedente) inadempimento da parte dell’appaltatrice: sia perché quest’ultima, dopo
pochi giorni dalla scadenza del detto termine, aveva comunicato analiticamente come
intendeva procedere al collaudo medesimo, invitando controparte ad intervenire, sia
soprattutto perché il termine concesso dalla Soficoop non poteva dirsi essenziale; che
del pari ininfluente al fine di ritenere non assolto l’obbligo collaborativo in vista del
collaudo, imposto all’appaltatrice, sarebbe stato il mancato preventivo deposito presso il
Genio Civile di Napoli della relazione sulla parziale esecuzione della struttura, a’ sensi
dell’art. 6 della legge 1086/1971, atteso che tale adempimento non condizionava la
verifica ed il collaudo delle opere eseguite e, soprattutto, perché la condotta
assolutamente inerte della committente stava a dimostrare che l’omesso deposito della

3

domanda di riduzione ad equità della penale.

relazione non sarebbe stata la causa della mancata risposta all’effettuazione del collaudo
in contraddittorio; che le testimonianze acquisite avevano dimostrato la risalente
riconsegna del cantiere, rendendo con questo intempestiva la denunzia dei pretesi vizi
che le opere avrebbero presentato; che la penale non poteva dirsi eccessiva

cui opere eseguite, valutate circa 500 milioni di lire, avrebbero rappresentato circa 1’11°/0
del totale

4 — Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Soficoop in liquidazione,
facendo valere due motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; ha
notificato controricorso la srl Prefabbricati Perugia in concordato preventivo,
assumendo la discendenza in virtù di trasformazione dall’originaria spa Vibrocemento
Perugia

MOI1VI DELLA DECISIONE
I

Con il primo motivo la ricorrente denunzia ( come si ricava dalla lettura dei quesiti

di diritto ex art. 366 bis cpc , applicabili ratione temporis, stante l’erroneo richiamo
nell’epigrafe del mezzo agli artt. “1663/1663” cod. civ.) la violazione dei criteri di
ermeneutica negoziale portati dall’art. 1363 cod. civ. -che avrebbero invece portato, se
correttamente intesi, a ritenere essenziale il termine di trenta giorni per l’effettuazione
del collaudo- ; la violazione della portata applicativa dell’art. 1665 cod. civ — tale da far
ritenere alla Corte del merito che l’opera sarebbe stata comunque accettata da essa
committente, pur in assenza di collaudo in contraddittorio-; la erronea valutazione della
portata dell’art. 6 della legge 1086/1971 in merito alla essenzialità del deposito della
relazione sulla struttura in cemento armato presso il Genio Civile di Napoli, ed alla sua
incidenza sul regolare collaudo e verifica dell’opera; viene infine denunziata la presenza
di una motivazione omessa e contraddittoria senza però che all’enunciazione sia seguito
un coerente sviluppo argomentativo e senza l’articolazione del c.d. momento di sintesi,
omologo, per i vizi di motivazione, al quesito di diritto ex art. 366 bù cpc

considerando l’interesse all’adempimento , che riguardava l’ultimazione di un appalto le

I.a — Il motivo non può dirsi fondato.
I.a.1 — La censura relativa alla ritenuta non essenzialità del termine non contesta
specificamente la concludenza delle motivazioni addotte dalla Corte del merito che
facevano leva ( v. fol 12 della richiamata decisione) sull’assenza di specifiche espressioni

relativi al superamento del termine di trenta giorni, nonché sulla natura e l’oggetto del
contratto al fine di escludere che l’utilità che i contraenti si proponevano di perseguire
sarebbe stata perduta se non si fosse rispettato il termine per il collaudo: sottolineare
allora l’effetto condizionante che il mancato collaudo avrebbe avuto sulla facoltà di
scelta per l’appaltante di far proseguire i lavori per dedurne la essenzialità del termine,
appare operazione logica priva di fondamento perché la consecuzione funzionale tra
collaudo e l’eventuale prosecuzione dei lavori si sarebbe potuta stabilire anche in
assenza di un termine essenziale

I.a.2 — Quanto poi alla censurata applicazione dell’art. 1665 cod. civ. ( deve intendersi,
con riferimento al terzo comma) la stessa viene posta in relazione alla mancata prova
della consegna dell’opera, la quale però fu tratta dalla Corte distrettuale, dalle prove
testimoniali ( v. fol 15 della gravata decisione) sul punto neppure esaminate nel motivo.

I.a.3 — La dedotta ininfluenza del mancato deposito della relazione del collaudatore
sulle strutture in cemento armato viene contrastata in modo inefficace facendo
riferimento alla non commerciabilità dell’opera in difetto di essa — incidendo la
mancanza dei calcoli strutturali e della relazione accompagnatoria sull’idoneità del
manufatto ad ottenere la licenza di agibilità — attinendo detta circostanza ad una
valutazione che si pone in un momento logico successivo rispetto a quello relativo al
collaudo; anche in questo caso poi è mancata un’analisi critica dei motivi posti dalla
Corte di Appello a base della irrilevanza ai fini del perfezionamento del collaudo ( v. fol
14) del mancato deposito della relazione di cui s’è detto, argomentando il giudice
dell’impugnazione sulla base della assoluta inerzia tenuta ( e protratta nel tempo) da1l2

letterali, univocamente conducenti alla interpretazione di indefettibilità degli effetti

committente a seguito del ricevimento ( tre giorni dopo la scadenza del termine da lei
medesima indicato) di un atto di significazione della Vibrocemento Perugia che
invitava la committente a predisporsi per il collaudo.

— Con il secondo motivo viene censurata la violazione dell’art. 1384 cod.civ. laddove

prosecuzione dell’appalto; viene altresì dedotto un vizio di contraddittoria ed omessa
motivazione ma, come per il mezzo che precede, senza far seguire alcuno sviluppo
argomentativo in merito

‘La — Quanto al profilo di violazione di legge, sostiene parte ricorrente che il giudice di
merito non avrebbe compiuto un’approfondita indagine circa l’utile che l’appaltatrice
avrebbe potuto trarre dal prosieguo dell’appalto, sottolineando il fatto che questo
sarebbe stato il solo parametro da tener in conto per verificare l’incongruità
dell’importo previsto a titolo di penale: il motivo è inammissibile per genericità degli
assunti atteso che, fermo il principio di cui sopra, — condiviso espressamente dalla Corte
— non ne è seguito uno sviluppo logico, antagonista a quello che aveva portato il
Tribunale prima e la Corte di Appello poi a parametrare la non eccessività della penale
proprio all’aspettativa dell’ulteriore esecuzione del contratto, essendosi interrotto il
rapporto contrattuale, come esposto nella narrativa di fatto, quando era stata eseguita
solo una minima frazione ( 1’11,27%) di quanto pattuito in origine.

III — Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di curo 5200,00
di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2014, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

si ritenne non riducibile la penale, in ragione dell’interesse dell’appaltatrice alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA