Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9520 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 29/04/2011), n.9520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro

Fontane, n. 15, nello studio del Rrof. Avv. Tinelli Giuseppe, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;

– intimati –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 71/03/04, depositata in data 20 dicembre 2004;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 21

ottobre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito per il ricorrente l’Avv. Giovanni Contestabile, munito di

delega dell’Avv. Tinelli;

Sentito l’Avv. Gen. Dello Stato Lorenzo D’Ascia, che ha concluso per

il rigetto del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Sepe Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento dei

primi due motivi, assorbiti gli altri.

Fatto

1. – G.G. proponeva distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Perugia aveva rettificato, in relazione ad Irpef, Ilor e CSSN, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1994 e 1995, avvisi principalmente fondati sulla presunzione di reddito derivante dall’effettuazione dell’acquisto di un bene immobile in data 8 gennaio 1998, al prezzo di L. 2.200.000.000, così dimostrando una disponibilità finanziaria incompatibile con le dichiarazioni rese.

Sosteneva il ricorrente di aver reperito le risorse all’uopo necessarie attraverso dei finanziamenti erogati da banche e da un privato, nonchè mediante lo svincolo di alcuni certificati di deposito da parte della propria moglie, ed, infine, con la riscossione di somme relative a contributi agricoli comunitari.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Perugia, con sentenza depositata in data 8 gennaio 2002, accoglieva interamente, previa riunione, i ricorsi del contribuente.

1.2 – Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio, con atto notificato a mezzo del servizio postale nel domicilio eletto dal G., ovvero nello studio del Dr. F.M., denunciando, in maniera analitica, l’incongruenza della documentazione prodotta dal contribuente, il quale non si costituiva.

1.3 – La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava la legittimità degli avvisi di accertamento, e, quindi, in riforma della sentenza appellata, respingeva i ricorsi del contribuente, ponendo in evidenza, anche sul piano diacronico, l’inadeguatezza delle giustificazioni dallo stesso dedotte.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, sorretto da sette motivi ed illustrato da memoria.

L’Agenzia delle Entrate, che non ha depositato controricorso, ha partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

2 . – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 17, 20 e 53; degli artt. 159 e 164 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Si deduce che pur avendo il difensore domiciliatario trasferito il proprio studio la notifica dell’atto di appello era stata eseguita presso il procedente studio professionale.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7 nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 17, 20 e 53 e degli artt. 159, 164 e 291 c.p.c. oltre che per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendosi che poichè l’avviso di ricevimento contiene la firma di soggetto terzo la notifica sarebbe nulla non essendo specificata la qualifica del consegnatario.

I su sintetizzati motivi in quanto strettamente connessi possono essere congiuntamente esaminati e dichiarati inammissibili.

Va rilevato infatti che il ricorrente ha omesso di riportare nel corpo del ricorso l’intera dicitura della relazione di notifica, essendosi limitato a indicare con parole proprie le vicende che hanno caratterizzato la notifica dell’atto di appello.

Tale omissione rende non autosufficienti i motivi in questione considerato che la Corte, prima di procedere all’esame diretto degli atti, a ciò facoltizzata trattandosi di error in procedendo, non è stata posta in condizione di valutare la apparente fondatezza delle censure proposte in ordine alla concreta condotta dell’ufficiale postale.

E’ di tutta evidenza infatti che per l’esame degli atti è necessaria non solo la deduzione dell’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito, ma anche la specifica riproduzione delle parti dei documenti che si intendono censurare.

I primi due motivi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

2.3 Prima di procedere all’esame dei motivi concernenti il merito della vicenda appare opportuno rilevare l’infondatezza della richiesta, ancorchè tempestivamente avanzata in rivelazione alla data di formazione del giudicato, fondata sull’accoglimento, con decisione definitiva, dei ricorsi proposti dal G. in relazione ad altre annualità derivanti dal medesimo accertamento.

A giudizio della Corte i principi affermati dalle Sezioni Unite con la nota decisione n. 13916 del 2006 debbono essere applicati con rigore, e non può ritenersi che i limiti oggettivi del giudicato si estendano anche ad altre annualità, sia pure riferibili al medesimo contribuente e comportanti la soluzione delle medesime questioni giuridiche (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4607).

2.4 – Il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è del tutto infondato, in quanto postula la produzione in giudizio del documento sul quale si fonda l’accertamento (atto di acquisto di un terreno agricolo al prezzo di L. 2.200.000.000), laddove la circostanza, come emerge dagli atti di causa, e dallo stesso tenore delle prospettazioni difensive del G., deve ritenersi assolutamente pacifica.

2.5 – I rimanenti motivi, a ben vedere, nella misura in cui sostanzialmente propongono una diversa interpretazione delle risultanze processuali, contengono prospettazioni che esulano dal presente giudizio di legittimità, non potendosi non rilevare come il giudizio sulla validità o meno delle giustificazioni offerte dal contribuente attenga a valutazioni riservate al giudice del merito, che nel caso di specie ha fornito, per ogni singola posta, una motivazione esauriente, esente da censure sotto il profilo logico giuridico, essendosi evidenziata, anche dal punto di vista diacronico, l’inconferenza delle prospettazioni del contribuente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del G. al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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