Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9520 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. I, 21/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/04/2010), n.9520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato LANIA ALDO LUCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NEGRI ANTONIA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., A.D.;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. R.G. 4695/04 del TRIBUNALE di LUCCA del

25/02/08, depositata il 28/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il tribunale di Lucca, con ordinanza del 25 febbraio 2008, ha sospeso il giudizio proposta da L.M.L. nei confronti di A.D., curatrice dell’eredità giacente di L. A., e di P.A., coniuge del de cuius, avente ad oggetto la domanda di dichiarazione della qualità di erede della P. e volta, tra l’altro, ad azionare il credito della banca Credito Italiano nei confronti della società G.S.L.E. e dei fideiussori, tra i quali il de cuius, accertato con sentenza della corte d’appello di Roma e pervenuto all’attrice in virtù di cessione operata dalla banca stessa;

che nel corso del giudizio pendente davanti al tribunale di Lucca, P.A., B.P. e L.M. hanno convenuto in giudizio L.M.L., Unicredito Gestione Crediti s.p.a. e Unicredit banca d’impresa s.p.a., al fine di far dichiarare la nullità della cessione di credito azionata da Maria L.L.;

che L.M.L. ha proposto regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza di sospensione del tribunale di Lucca;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva; che il p.g. ha chiesto che il ricorso sia accolto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che davanti al tribunale di Lucca la ricorrente ha chiesto in via principale l’accertamento della qualità di erede di P.A. per far valere nei suoi confronti una pluralità di situazioni giuridiche soggettive attive, tra le quali anche il credito di cui assume di essere titolare in virtù della cessione della cui validità si discute davanti al tribunale di Ravenna;

che, pertanto, tra l’oggetto del giudizio instaurato davanti al tribunale di Ravenna e quello della causa preventivamente instaurata davanti al tribunale di Lucca non sussiste rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico e giuridico dell’altra, l’accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato;

che non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata e dispone che il giudizio prosegua davanti al tribunale di Lucca.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

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