Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9520 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6361-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ANDROMEDA IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4668/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione dell’Andromeda Immobiliare s.r.l. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione, relativo ad un contratto di compravendita; che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che il primo tentativo di notifica del ricorso in appello presso il domicilio eletto (il 20 maggio 2015) era risultato infruttuoso, mentre il secondo tentativo di notifica non aveva avuto esito (il 5 agosto 2015) e solo il terzo (il 7 agosto 2015) era andato a buon fine: pertanto, il perfezionamento della notifica era intervenuto oltre i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe reputato addebitabile a negligenza dell’Ufficio il decorso di un termine di due mesi e mezzo, senza considerare il dato di comune esperienza per il quale la sola modalità attraverso cui si apprende dell’esito negativo della notifica a mezzo posta è la restituzione fisica del plico da parte di Poste Italiane. L’atto sarebbe stato restituito al mittente il successivo 24 luglio 2014, non notificato per irreperibilità del destinatario; che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è fondato;

che, in tema di notificazione di atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l’intervenuto mutamento del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore costituito, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio (cfr. Sez. U, n. 14594 del 15/07/2016) – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (Sez. 6 – 3, n. 24641 del 19/11/2014; Sez. 2, n. 18074 del 19/10/2012);

che, nella specie, la CTR ha omesso di accertarsi in ordine alla data dell’effettiva restituzione al mittente della cartolina con la quale si verificava il trasferimento del domicilio del procuratore domiciliatario, sicchè non risulta logicamente motivata l’affermazione in ordine al mancato ragionevole contenimento del termine trascorso prima di procedere alla rinotifica; che deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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