Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9520 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 04/04/2019), n.9520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29375/2014 proposto da:

Ingg. C. & B. S.p.a. in Liquidazione, in persona dei

liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giovanni Antonelli n. 49, presso lo studio dell’avvocato Como

Sergio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Verde

Giovanni, con procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, – Provveditorato

Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata, in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Ing. C. e B. s.p.a. citò innanzi al Tribunale di Potenza il Provveditorato per le opere pubbliche della Basilicata e il Ministero dei Lavori Pubblici, chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma di Lire 2.832.793.808 per maggiore compenso del contratto d’appalto stipulato il 7.12.89 per la costruzione della nuova casa circondariale di (OMISSIS), ovvero, in subordine, a titolo d’indennizzo per ingiustificato arricchimento.

I convenuti eccepirono l’infondatezza della domanda e proposero domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di Lire 31.570.834 a titolo di penale per il ritardo dei lavori.

Con sentenza del 7.11.2005 il Tribunale accolse parzialmente la domanda principale e quella riconvenzionale. Avverso tale sentenza proposero appello le parti convenute, mentre la società propose appello incidentale.

Con sentenza del 18.2.2014, la Corte d’appello di Potenza ha accolto l’appello principale e ha rigettato l’incidentale.

In particolare, la Corte ha ritenuto che, in ordine al primo motivo di gravame, la riserva n. 4 era da considerare tardiva in quanto iscritta a distanza di oltre due anni dal verificarsi del primo fatto produttivo del ritardo, dissentendo dalla impropria considerazione del “fatto continuativo” operata dal c.t.u..

Al riguardo, la Corte d’appello ha affermato che tra il ritardo maturato per effettuare sondaggi geognostici e quello relativo alla presenza di cavi elettrici non era possibile stabilire alcun collegamento, nè logico, nè funzionale, sicchè era da escludere che l’ultimo fatto, produttivo del lamentato ritardo, fosse qualificabile come continuativo del primo con conseguente configurabilità di un “danno continuativo”.

La Corte territoriale ha invece respinto il ricorso incidentale condizionato in quanto: con riferimento alla riserva n. 1, il capitolato speciale d’appalto poneva a carico dell’appaltatore le spese di recinzione e manutenzione del cantiere; circa la riserva n. 2, essa era intempestiva perchè iscritta il 22.4.82 a fronte di lavori eseguiti nell’ottobre 2000; circa la riserva n. 5, relativa al maggior importo delle opere a forfait, essa era inaccoglibile poichè l’appalto a forfait era caratterizzato da un prezzo fissato ed accettato dalle parti in cifra globale ed invariabile; quanto alla riserva n. 6, in ordine alla disapplicazione della penale per il ritardo, essa era infondata non essendo mai stati emessi ordini di servizio autorizzativi di rallentamenti o di sospensione dei lavori, nè risultando ritardi addebitati all’Amministrazione dopo il terzo atto aggiuntivo (che aveva rifissato la data d’ultimazione dei lavori).

La Corte territoriale ha altresì respinto l’appello incidentale autonomo, relativo alla riserva n. 3, escludendo il diritto dell’impresa alla revisione dei prezzi in quanto, con l’approvazione del nuovo programma dei lavori del 7.4.84, l’appaltatore accettò anche il calcolo della revisione dei prezzi che necessariamente teneva conto dello “sviluppo esecutivo” risultante da tale programma; pertanto, è stato ritenuto che le parti, nel 1984, stabilirono l’entità della revisione sulla scorta del nuovo programma dei lavori, pienamente accettato dall’impresa.

La Ing. C. e B. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con controricorso.

Diritto

FATTI DI CAUSA

Con il primo motivo è denunziata violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1972, artt. 26 e 30, nonchè del R.D. n. 350 del 1895, artt. 5,11 e 54 e segg., nonchè omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in quanto la Corte d’appello, indotta in errore dal c.t.u., aveva ritenuto tardiva la riserva n. 4, senza considerare che solo ad ultimazione dei lavori era stato possibile percepire l’entità dei danni e quantificare la riserva che riguardava l’anomalo andamento dei lavori nella loro complessità e non – come invece ritenuto dalla stessa Corte di merito – solo il ritardo dipeso dalla presenza dei cavi elettrici o dalla mancanza di indagini geognostiche, peraltro omettendo anche di considerare la necessità e l’incidenza della perizia di variante il cui iter d’approvazione era durato due anni.

Con il secondo motivo è denunziata violazione ed errata applicazione dell’art. 1661 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, avendo la Corte d’appello errato nel respingere l’appello incidentale condizionato in quanto: circa la riserva n. 1, le spese di recinzione avevano ecceduto l’ordinaria manutenzione poichè realizzate in lamiera ondulata e pali di castagno come da ordine di servizio del 21.3.80 della direzione dei lavori; circa la riserva n. 5, la Corte d’appello aveva erroneamente considerato corretta l’eccezione di decadenza per tardività della stessa riserva, poichè proposta genericamente nella comparsa di costituzione, non riportata nelle conclusioni ma nella sola comparsa conclusionale e, inoltre, aveva erroneamente qualificato l’appalto a forfait.

Con il terzo motivo è denunziata violazione ed errata applicazione della L. n. 741 del 1982, art. 1, nonchè omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, avendo la Corte d’appello rigettato l’impugnazione incidentale autonoma con cui era stato contestato il mancato riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi, ritenendo erroneamente che l’approvazione della perizia di variante – contenente il nuovo programma di lavoro – avrebbe implicato anche l’approvazione della revisione dei prezzi connessa allo sviluppo esecutivo risultante dal suddetto programma.

Il primo motivo è inammissibile.

Parte ricorrente, nel criticare la sentenza impugnata per aver escluso che vi fosse un “danno continuativo” prodotto dai vari fatti che avevano determinato varie sospensioni dei lavori, tende sostanzialmente al riesame del merito, come reso altresì evidente dal riferimento alla c.t.u. espletata, delle cui conclusioni si duole.

Invero, la sentenza impugnata ha correttamente applicato le norme richiamate, affermando l’insussistenza di una connessione logica e temporale tra il ritardo per l’esecuzione dei sondaggi geognostici e quello per la presenza di cavi elettrici e l’esclusione, dunque, di un danno “continuativo”, con conseguente tardività della riserva avanzata a distanza di circa due anni dal verificarsi del primo fatto produttivo di ritardo.

Il motivo è altresì inammissibile nella parte relativa al vizio motivazionale, perchè declinato sulla base della formulazione previgente dell’art. 360, n. 5.

Il secondo motivo è inammissibile nella prima parte, tendendo al riesame del merito in ordine alla questione della natura delle spese di recinzione, e nella parte afferente alla dedotta insufficienza della motivazione, non essendo applicabile ratione temporis la previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è invece infondato circa la questione dell’eccezione di decadenza dal diritto d’iscrivere la seconda riserva. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia rigettato l’appello incidentale condizionato, attraverso cui era stata riproposta la censura relativa alla ritenuta tardività della seconda riserva e alla tempestività dell’eccezione di decadenza.

Invero, l’eccezione di decadenza dalla riserva fu accolta, seppure implicitamente, in primo grado (come argomentato dal Tribunale) per cui non sussisteva a carico dell’Amministrazione l’onere di riproporla con la comparsa di costituzione in appello, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.

Pertanto, è destituita di fondamento anche la critica relativa all’omessa motivazione.

Il terzo motivo è inammissibile, sia perchè diretto a riesaminare i fatti di causa circa la questione della revisione dei prezzi, sia in quanto la critica relativa al vizio dell’insufficiente motivazione è formulata riguardo alla previgente e dunque inapplicabile versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Lo stesso motivo è infondato in ordine alla lamentata omessa motivazione, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato sull’infondatezza del diritto fatto valere dalla società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 10.200,00 oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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