Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 952 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. un., 17/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.17/01/2017),  n. 952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA, con sede a (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante C.D., elettivamente

domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 9, presso lo studio

dell’avvocato Arcangelo Guzzo, che, unitamente all’avvocato

Pierfrancesco Zen del foro di Padova, lo rappresenta e difende,

anche disgiuntamente, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Veneto, con sede a (OMISSIS), in persona del Presidente della

Giunta regionale, autorizzata con DGRV n. 2358 del 16 dicembre 2014,

elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone n. 9, presso lo

studio dell’avvocato Bruna D’Amario Pallottino, che, unitamente agli

avvocati Cecilia Ligabue, Chiara Drago, Ezio Zanon, dell’avvocatura

regionale del Veneto, la rappresenta e difende, anche

disgiuntamente, giusta procura speciale a margine del controricorso

– controricorrente –

e

Ufficio del Genio civile di Padova, in persona del legale

rappresentante nella sede di Padova, (OMISSIS), ovvero nella sede di

(OMISSIS);

– intimato –

e

s.r.l. Hydra unipersonale, con sede a (OMISSIS), soggetta a direzione

e coordinamento da parte della s.p.a. Sienergie, in persona del

legale rappresentante, Presidente e amministratore delegato

R.D., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato Ferruccio Zannini, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato Ettore

Preziuso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/14 del Tribunale superiore delle acque

pubbliche, depositata il 7 agosto 2014 e notificata il 30 settembre

2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11 ottobre 2016 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito, per il ricorrente Consorzio, l’avvocato Arcangelo Guzzo, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente Regione Veneto, l’avvocato Bruna

D’Amari Pallottino, che ha chiesto la declaratoria di

inammissibilità od il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente s.r.l. Hydra unipersonale, l’avvocato

Ferruccio Zannini, su delega, che ha chiesto la declaratoria di

inammissibilità od il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

dottor IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’estinzione

del processo.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 180/14, deliberata il 16 aprile 2014, depositata il 7 agosto 2014 e notificata il 30 settembre 2014, il Tribunale superiore delle acque pubbliche (hinc: “TSAP”), decidendo in unico grado, rigettava il ricorso proposto dal Consorzio di bonifica del Brenta (hinc: “Consorzio”) nei confronti della resistente costituita Regione Veneto e della controinteressata costituita s.r.l. Hydra unipersonale (hinc: “s.r.l.”), nonchè nei confronti dell’Ufficio del Genio civile di Padova avverso: 1) il D.Dirig. ambiente e difesa del suolo 20 dicembre 2011, n. 472, recante avvio dell’istruttoria dell’istanza “29 novembre 2006” presentata dalla predetta s.r.l. di derivazione idroelettrica dalla (OMISSIS), per una potenza nominale di kw 25,87, su salto geodetico di m. 3; 2) il parere del 3 novembre n. 5, reso dalla competente commissione tecnica; 3) gli atti connessi, anche se ignoti. La sentenza conteneva (oltre all’ordine all’autorità amministrativa di eseguirla) la condanna del soccombente Consorzio al pagamento, in favore della Regione e della s.r.l. (in ragione di metà per ciascuna), delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre gli accessori di legge.

Il TSAP premetteva in punto di fatto che: a) il “19 marzo 2007”, il Consorzio aveva depositato domanda di concessione idroelettrica dalla predetta (OMISSIS) per produrre (su un salto di m. 2,5) energia elettrica per una potenza nominale media di kw 74,80, con scarico d’acqua nella roggia e sopralluogo effettuato il 19 maggio 2011; b) da qui il ricorso proposto dal Consorzio, che aveva denunciato vari vizi degli atti impugnati (censure assai schematicamente elencate nella sentenza); c) la s.r.l. e la Regione Veneto si erano costituite in giudizio, la prima eccependo la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche ed entrambe resistendo alle domande.

Su queste scarne premesse, il TSAP rigettava il ricorso, “con salvezza degli atti impugnati”, osservando che: a) si trattava di adempimenti normativamente formalizzati, “estrinsecantesi in atti a contenuto precipuamente valutativo-discrezionale, spesso confinante con gli apprezzamenti di merito sottratti al sindacato del giudice della legittimità se non per macroscopiche irrazionalità, nella specie non riscontrabili in rapporto alle qui dedotte doglianze”; b) nel procedimento concessorio collegato ad una derivazione idroelettrica da fonte rinnovabile si distinguevano essenzialmente due fasi (la prima istruttoria; la seconda autorizzativa), articolate in numerosi segmenti provvedimentali (assai schematicamente elencati nella sentenza).

2.- Avverso tale sentenza, il Consorzio, dichiarando un valore “indeterminabile”, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 13 – 14 novembre 2014: a) alla Regione Veneto; b) alla s.r.l. Hydra unipersonale; c) all’Ufficio del genio civile di Padova in (OMISSIS).

3.- La Regione e la s.r.l. Hydra unipersonale resistono con controricorso.

4- Il Consorzio e la Regione Veneto illustrano la loro posizione depositando memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La Regione Veneto, nella memoria, ha dedotto che, nelle more del giudizio, con decreto n. 432 del 3 ottobre 2014 (pubblicato nel BURV, supplemento n. 114 del 2014) è stata rilasciata la concessione di derivazione d’acqua per cui è causa in favore della società Domus Flow, ora s.r.l. Hydra, e che tale provvedimento, portato a conoscenza del Consorzio, non è stato da questo impugnato. Chiede pertanto dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

L’eccezione non può accogliersi.

Da un lato, infatti, non risulta comunicato alla parte ricorrente l’atto di concessione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; dall’altro, non v’è prova neppure della comunicazione e della mancata impugnazione dell’atto medesimo. Nel corso della discussione pubblica, del resto, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di prendere posizione sulle asserzioni della Regione. Occorre perciò concludere che la Regione non ha fornito la prova della dedotta sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

2. – Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente Consorzio denuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la mera apparenza o inesistenza della motivazione della sentenza, in violazione sia “dell’art. 132 c.p.c., (comma 2), n. 4, ” (recte: dell’art. 3, all. 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010, applicabile in virtù del rinvio disposto del R.D. n. 1775 del 1933, art. 208), sia del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143 sia degli artt. 111 e 113 Cost.

Secondo il ricorrente, il TSAP – nel fondare la sua decisione esclusivamente sul rilievo che gli atti impugnati hanno contenuto discrezionale, sottratti al sindacato di legittimità, se non per macroscopiche irrazionalità, nella specie non riscontrate, e nell’elencare le fasi dell’iter amministrativo di rilascio della concessione di derivazione idroelettrica – ha adottato una motivazione meramente apparente, perchè non ha indicato in modo comprensibile la logica motivazionale ed il nesso tra la indicata discrezionalità degli atti e le fasi del procedimento, senza prendere posizione sulle denunce di violazioni di legge (specie del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9), di eccesso di potere, di travisamento dei fatti, di contraddittorietà e carenza di motivazione e sostanzialmente limitandosi a declinare (implicitamente e senza spiegazioni) il potere del TSAP di giudicare le prospettate censure di valutazione arbitraria di merito (illogicità, macroscopica carenza di istruttoria e simili).

2.1.- Il primo motivo del ricorso è fondato.

Va premesso che la censura è ammissibile anche dopo la modificazione apportata alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012. Rimangono, infatti, denunciabili con ricorso per cassazione le anomalie motivazionali che si risolvano in violazione di legge, come quelle derivanti da mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure da motivazione apparente, oppure (ancora) da motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile: resta esclusa, cioè, la rilevanza della semplice insufficienza della motivazione (Cass. civ., sezioni unite, n. 741 del 2015).

Nel ricorso viene denunciata, appunto, la motivazione apparente della sentenza impugnata.

Per valutare la fondatezza della censura, occorre muovere dalla nozione di “motivazione apparente” accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ricorre tale ipotesi allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) -, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014). L’apparenza della motivazione comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione, in quanto integra un error in procedendo del giudice di merito.

Nella specie, il TSAP, nel rigettare il ricorso del Consorzio, pone quale unica e stringata premessa della decisione il duplice rilievo che gli atti impugnati hanno un “contenuto precipuamente valutativo-discrezionale, spesso confinante con gli apprezzamenti di merito sottratti al sindacato del giudice della legittimità se non per macroscopiche irrazionalità, nella specie non riscontrabili”. Tale motivazione – se messa in rapporto con l’articolata denuncia, da parte del ricorrente, di svariate violazioni di legge e del cattivo uso della discrezionalità tecnica dell’amministrazione – rende del tutto incomprensibili le ragioni della pronuncia, perchè non mostra il percorso logico-giuridico seguito, trascurando di indicare il motivo per il quale (ad avviso del TSAP) non sussistono violazioni di legge, gli atti sono discrezionali e sono infondate le proposte censure, ivi comprese le dedotte macroscopiche irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità amministrativa. L’incomprensibilità è, poi, accentuata dalla vaghezza delle espressioni usate: infatti, la discrezionalità in discorso è indicata dal TSAP come “spesso confinante” con apprezzamenti di merito insindacabili (dunque, non “sempre”, ma “spesso”; inoltre, la medesima discrezionalità non “integra” un apprezzamento di merito, ma è solo a questo “confinante”).

La conseguente impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata, alla stregua della sopra delineata nozione di “motivazione apparente”. La sentenza, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve riconoscersi nulla e va cassata.

3.- Con il secondo motivo del ricorso per cassazione, il Consorzio denuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 7, 8 e 9 e dell’art. 111 Cost., perchè – contrariamente all’assunto del TSAP circa la natura “valutativo-discrezionale” degli atti – la procedura prevista dal menzionato R.D. n. 1775 del 1933 è vincolata quanto al modus agendi ed è sindacabile dal giudice (soprattutto in relazione ai numerosi profili dedotti nel ricorso davanti al TSAP).

3.1.- Il secondo motivo del ricorso per cassazione è assorbito dall’accoglimento del primo, perchè presuppone l’esame di rationes decidendi della sentenza sopra ritenute non individuabili, data la riscontrata apparenza della motivazione.

4.– La cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto, comporta il rinvio della causa per un nuovo esame al TSAP, in diversa composizione, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa per un nuovo esame al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione, il quale provvederà anche in ordine alla spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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