Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9519 del 21/04/2010
Cassazione civile sez. I, 21/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/04/2010), n.9519
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9472/2008 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE LORENZO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SCIABOLA MARIA ANNA, LA SPINA
GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
DITTA SAMSONITE SPA, DITTA SANAGENS SPA, CURATORE DEL FALLIMENTO BLU
SOFT SAS nonchè dei soci M.A. e M.M., RENZO
FAVARO SRL, DITTA FRANCO PAOLUCCI SRL, DITTA PANIZZOLO ANTONIO SRL,
DITTA ASAK & CO. SPA, DITTA CONTACT SRL IN LIQUIDAZIONE, DITTA
TOMI CALZATURIFICIO SRL, DITTA CADEB SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 89/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA
emessa il 6/03/08;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che M.A. ha proposto regolamento di competenza nei confronti della sentenza della corte d’appello di Perugia in data 6 marzo 2008 con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti della sentenza del tribunale di Spoleto del 30 ottobre 2007 con la quale è stato dichiarato il fallimento della Blu Soft s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili M. e M.A., ritenendo nella specie applicabile il disposto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva; che il p.g. ha chiesto che sia accolto il ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, come questa corte ha già affermato (Cass. n. 7471/2008, 5294/2009), l’impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 (cioè dopo il 16 luglio 2006), anche se su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina della L. Fall., art. 18, con conseguente necessità di proposizione dell’appello alla corte d’appello e non più dell’opposizione allo stesso tribunale, in quanto la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all’art. 150 del predetto D.Lgs. – norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattività della nuova disciplina ex art. 11 preleggi, e dunque da interpretarsi restrittivamente – circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui era instaurata la fase prefallimentare con la conseguenza che, aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto della L. Fall., art. 16, e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il discrimen tra i due regimi normativi; che, nella specie, la sentenza di fallimento è stata pronunciata il 30 ottobre 2007 e che pertanto l’impugnazione doveva essere proposta nella forma dell’appello; che non si deve pronunciare sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010