Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9519 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 04/04/2019), n.9519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29188/2014 proposto da:

Z.C.A., nella qualità di titolare dell’omonima

impresa artigiana, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno

Buozzi n. 53, presso lo studio dell’avvocato Giuffrida Carmela,

rappresentato e difeso dall’avvocato Librizzi Basilio, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica

Istruzione, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 660/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 9.12.06 emessa ex art. 186 quater c.p.c., il Tribunale di Messina, accogliendo parzialmente la domanda di Z.C.A. relativa a riserve iscritte nell’ambito di un contratto d’appalto di lavori pubblici stipulato con l’Assessorato dei beni culturali e ambientali della Regione Sicilia, condannò quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 4.546,88 oltre interessi legali.

Avverso tale ordinanza lo Z. propose appello; si costituì l’appellato Assessorato.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 23.9.14 rigettò l’impugnazione, affermando che: non era corretta la motivazione circa la non spettanza degli oneri di guardiania del cantiere – perchè non effettuata con guardie giurate – in quanto l’amministrazione non aveva chiesto la guardiania di cui alla L. n. 646 del 1982 (avendo il ricorrente presentato la richiesta parametrando la spesa al costo di un dipendente con le mansioni di custode per la durata di otto ore al giorno); non era stato provato l’espletamento di tale servizio di guardiania e l’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione; correttamente il primo giudice aveva fissato la decorrenza degli interessi legali dall’iscrizione della riserva – trattandosi di obbligazione di valuta – in mancanza di atto di costituzione in mora.

Lo Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non si è costituita la parte intimata.

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 240 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte d’appello, pur avendo accertato il protrarsi dell’obbligo di manutenzione ordinaria e della guardiania per colpa dell’Ente committente, ha però escluso il diritto al pagamento dell’attività e dei lavori svolti, omettendo di valutare la prova allegata dalla parte attrice (fondata sul verbale di sopralluogo, sulle dichiarazioni testimoniali e sulla c.t.u. disposta).

Il ricorrente, sulla premessa della fondatezza del motivo, invoca altresì la decorrenza degli interessi e della rivalutazione sul credito fatto valere dalla data del 15.9.98, indicata nella citazione, quale data di costituzione in mora effettuata con lettera spedita in pari data.

L’unico motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Invero, la Corte d’appello ha affermato che il ricorrente non aveva provato la durata dell’attività di guardiania espletata e l’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione, in quanto il capitolo di prova articolato era assolutamente generico (tanto che non avrebbe dovuto essere ammesso) e, di conseguenza, la prova aveva dato un risultato altrettanto generico.

Pertanto, le doglianze riguardanti l’asserita erronea valutazione delle prove testimoniali e della c.t.u. contabile espletata tendono al riesame dei fatti.

Inoltre, non ha fondamento il rilievo del ricorrente secondo cui il giudice d’appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione equitativa del danno subito per il mancato pagamento, in quanto la sentenza impugnata ha escluso la prova dello svolgimento dei lavori di guardiania e delle opere di manutenzione ordinaria. Al riguardo, va osservato che la Corte d’appello ha dissentito dal giudice di primo grado, il quale aveva rigettato la domanda dello Z. adducendo che l’attività lavorativa sarebbe stata svolta attraverso una guardia giurata, fatto non risultato dimostrato poichè l’Amministrazione non aveva chiesto la guardiania di cui alla L. n. 646 del 1982.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova

dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, sicchè è infondato il riferimento all’art. 1226 c.c., in tema di liquidazione equitativa del danno lamentato che presuppone, appunto, la dimostrazione della condotta illecita o inadempiente e il rapporto di causalità con i danni.

Il motivo è altresì inammissibile nella parte in cui il ricorrente si duole dell’insufficienza e contraddittorietà della motivazione poichè fondata sulla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inapplicabile ratione temporis.

E’ invece infondata la doglianza relativa all’omessa motivazione, avendo la Corte d’appello motivato adeguatamente sulla mancata prova del diritto fatto valere dal ricorrente.

La critica riguardante la decorrenza di interessi e rivalutazione è da ritenere, dunque, assorbita.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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