Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9518 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. un., 29/04/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 29/04/2011), n.9518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4151-2010 proposto da:

V.B., P.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato COTTINO LUIGI, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MOGORO;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2066/1998 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di CAGLIARI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria l’1 dicembre 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione.

2. Il caso presenta questi tratti: V.B., proprietario di un’area ubicata nel comune di (OMISSIS) (in catasto al fg. 9/A mapp. 275) occupata da detta amministrazione con decreto sindacale dell’8 marzo 1993, per la costruzione di un parcheggio approvato con delibera 5 giugno 1992, interamente realizzato ed ultimato il 15 febbraio 1997, aveva chiesto al TAR Sardegna con ricorso dell’11 novembre 1998, la condanna del comune al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa dell’immobile in quanto il periodo di occupazione temporanea era inutilmente scaduto l’8 marzo 1998, senza l’adozione del decreto di esproprio tardivamente ed inutilmente (poi) emesso dal Presidente della Giunta reg. il 21 luglio successivo.

3. Nel corso del giudizio il Comune tardivamente costituitosi ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

4. Il ricorso con cui gli attori hanno concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario può essere esaminato in camera di consiglio ed esservi respinto con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo, se sono condivise le considerazioni che seguono: costituisce principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite che la regola sancita dall’art. 5 cod. proc. civ., alla stregua della quale la giurisdizione si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”, trova la sua ragion d’essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito: non anche quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto comporti l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso. Pertanto, nel caso in cui il giudice amministrativo sia stato adito con domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa allorchè (nella specie, nel novembre 1998), ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, apparentemente era fornito di giurisdizione esclusiva, venuta meno con effetto retroattivo in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 34), la sua giurisdizione esclusiva dev’essere confermata, per essergli stata, in pendenza del giudizio, nuovamente attribuita, a seguito della sostituzione del citato art. 34 operata dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, essendo stato dotato dalla nuova legge, al momento della pronuncia, del potere di decidere sulla domanda (Cass. sez. un. 8999/2009).

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte Ritenuto in diritto.

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Va conseguentemente dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; mentre nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perchè il comune di Mogoro non ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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