Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9518 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. I, 21/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 21/04/2010), n.9518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26227/2007 proposto da:

G.M., D.G.M.E., T.M.,

R.L., C.G., S.L.,

C.G.R., B.E., D.S.F., M.A.,

B.F., P.P.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE PINTURICCHIO 21, presso lo studio dell’avvocato ABBATE

FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto R.A.D. N. 51743/05 + (51744/05, 51746/05,

51747/05, 51748/05) della CORTE D’APPELLO di ROMA del 28/11/06,

depositato il 10/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito l’Avvocato Roda Ranieri, (delega avvocato Abbate Ferdinando

Emilio), difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G, Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con decreto del 10 luglio 2005, la corte d’appello di Roma ha condannato la presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di un’indennità di Euro 8.000 in favore di G.M. e altri undici ricorrenti, ritenendo irragionevole la durata di un giudizio instaurato nell’aprile 1993 per l’adeguamento dell’indennità giudiziaria davanti al tar del Lazio che aveva pronunciato sentenza definitiva nel dicembre 2003, essendo ragionevole una durata triennale;

che la G. e gli altri hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che il consigliere delegato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che la presidenza del consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che è manifestamente infondato il motivo con il quale si censura l’entità dell’indennizzo che, invece, è conforme agli standard mediamente utilizzati dalla corte di Strasburgo e dai giudici nazionali;

che è manifestamente fondato il motivo con il quale si lamenta che le spese giudiziali siano state liquidare in misura inferiore al minimo;

che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può procedersi al giudizio di merito ex art. 384 c.p.c.;

che le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate fino alla metà, attesa la parziale soccombenza dei ricorrenti.

PQM

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e giudicando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidente del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti in solido di Euro 2.617,00 a titolo di spese giudiziali del giudizio di primo grado (Euro 850,00 per onorari, Euro 1667 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e gli accessori come per legge; compensa fino alla metà le spese del giudizio di cassazione e liquida per la restante metà la somma di Euro 550,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Le spese dovranno essere distratte in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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