Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9518 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9518 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso 18430-2011 proposto da:
ROTELLA ROSALBA ( RTLRLB49D53H501G) ROTELLA ANNA MARIA
(RTLMNN41E47H501G) ROTELLA RITA CTLRTI47B63H5010
elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13,
presso lo studio degli avvocati LENZI STEFANO e COCCO
GIANLUIGI, che le rappresentano e difendono, giusta
procura ad litem che viene allegata in atti;
– ricorrenti contro

2013
1405

PANETTO

STEFANIA

PNTSFN75B48H501J)

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 85, presso lo studio
dell’avvocato AJELLO TIZIANA, che la rappresenta e
difende, giusta mandato speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 18/04/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 2641/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA del 7.5.2010, depositata il 17/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che si riporta alla
relazione scritta.

i

MARIA ROSARIA CULTRERA.

R.g. 18430/2011

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 2641 depositata il 17 giugno 2010, la Corte
d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto da Rita Rotello Rosalba Rotello e Anna Maria Rotello
(

rilevato che un primo atto d’appello, non iscritto a ruolo, al
quale aveva fatto seguito atto di riassunzione del 14.2.2004,
era stato notificato presso il domiciliatario dell’appellata
il giorno 30 ottobre 2010, oltre il termine annuale,
comprensivo del periodo di sospensione feriale, decorrente
dalla data dell’11.9.2002 di deposito dell’impugnata
statuizione, avente scadenza in data 27.9.2003. Il vizio
riscontrato assorbiva il riscontro sollecitato in ordine alla
ritualità della riassunzione.
Le soccombenti hanno impugnato la decisione con ricorso per
cassazione affidato ad unico motivo resistito da Panetto
Stefania
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione
osservando quanto segue:” Senza neppure collocare la
violazione asserita in alcuna delle ipotesi previste dall’art.
360 c.p.c. né riprodurre il contenuto degli atti che
conclamerebbero la sussistenza dell’errore denunciato, le
ricorrenti ne circoscrivono l’ambito all’omesso riscontro da
parte della Corte del merito della tempestività della notifica
dell’atto d’appello, a loro dire eseguita in tempo utile sia

avverso precedente decisione del Tribunale di Roma. Ha

R.g. 18430/2011

presso la residenza di controparte, sia a mani dell’incaricata
del difensore domiciliatario Avv. Aiello, cui era seguita
quella presa in esame a distanza di soli tre giorni presso lo
studio ove questi si era trasferito. Non impugnano tuttavia

irrituale, che, fondata su costante esegesi, che ha trovato
peraltro recente conferma nell’enunciato delle S.U. n.
10864/2011, comunque determina l’improcedibilità
dell’appello”.
Il collegio ritiene di condividere e confermare la riferita
proposta le cui conclusioni, fondate sul richiamato enunciato
ribadito di recente da Cass. n. 12724/2012, neppure sono
state contrastate mediante argomenti di confutazione, e per
l’effetto dichiara l’inammissibilità della presente
impugnazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole nella
misura di complessi

1.700,00 di cui C 1.500,00 per il

compenso oltre accessori di legge.
Roma, il 19 febbraio 2013

l’altra ratio decidendi secondo cui la riassunzione è comunque

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA