Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9518 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avvocati Carla Corsetti e Stefano Brandina,

con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Beatrice Corsetti in

Roma, via Latina, n. 135, interno 17;

– ricorrente –

contro

B.A.M. e B.B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1580 in data

13 novembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

marzo 2017 dal Consigliere GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Salvato Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, l’assorbimento del secondo, l’inammissibilità del terzo e

del quarto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione per l’udienza del 30 giugno 1997, T.L. conveniva dinanzi al Pretore di Rimini V.R. e B.A.M., comproprietarie di un appartamento sovrastante il proprio, per ottenere il pagamento della quota millesimale dei lavori eseguiti ed eseguendi su parti condominiali dell’edificio: lavori che si assumeva – erano stati in parte concordati con le convenute (la realizzazione delle rete fognaria condominiale e la canalizzazione delle acque dei pluviali di gronda nella rete fognaria) e che, per altra parte, erano stati eseguiti da esso attore (dopo che le convenute si erano rifiutate di contribuirvi) perchè necessari ed urgenti per l’eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana nei muri perimetrali condominiali.

La V. e la B. si costituivano resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale.

Con sentenza n. 572/2006, depositata il 29 marzo 2006, il Tribunale di Rimini, subentrato al Pretore, condannava le convenute al pagamento della somma di Euro 10.134,50 (l’attore, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 4 febbraio 2005, aveva chiesto la condanna delle convenute al pagamento della somma di Euro 10.631,19, includendovi l’importo di Euro 496,69, pari alla quota condominiale di pertinenza delle convenute – 453/1000 – sugli esborsi di Euro 96 e 1.000,43, corrisposti alle ditte Mancini e Tecno System per l’ultimazione della canalizzazione).

2. – Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini interponevano appello principale B.A.M. e V.R. (cui poi subentravano, a seguito di decesso di quest’ultima, la stessa B.A.M. e B.B.M.).

T.L. resisteva al gravame e spiegava appello incidentale, con il quale chiedeva la condanna delle appellanti al pagamento della ulteriore somma di Euro 496,50, da lui corrisposta per l’ultimazione della canalizzazione delle acque di gronda.

3. – La Corte d’appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 novembre 2012, ha rigettato entrambi gli appelli, sia quello in via principale che quello in via incidentale, e ha confermato integralmente l’impugnata pronuncia del Tribunale di Rimini; regolando le spese del grado, le ha poste a carico dei B., liquidandole in complessivi Euro 3.826, oltre accessori.

3.1. – Per quanto qui ancora rileva, dopo avere dato atto che “parte appellante incidentale si duole del fatto che il primo giudice pur dopo aver affermato il diritto al rimborso delle spese per gli interventi realizzati e da realizzare non ha compreso nella cifra liquidata quella di Euro 96 spettante alla ditta Bartolini per accertare la causa dell’occlusione dell’impianto di convogliamento dell’acqua piovana e quella di Euro 1.000 di spettanza della ditta Pesaresi che ha portato a termine detto impianto (di) convogliamento, così ultimando la realizzazione della concordata opera”, la Corte di Bologna afferma “che non si è trattato di svista posto che agli atti non si rinvengono i relativi documenti dimostrativi” e che “in ogni caso si tratterebbe di spese successive e estranee alla domanda e non ricomprese nella pronuncia espansiva del primo giudice che riguarda i lavori residui del muro perimetrale”.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Tosti ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 aprile 2013, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.) il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello non si sia pronunciata sulla richiesta dell’attore di condanna delle convenute al pagamento della somma di Euro 496,50, ritenendo che si tratti di spesa successiva alla citazione e, pertanto, non ricompresa nel petitum. Ad avviso del ricorrente, dalla disamina dell’atto di citazione e degli atti processuali emergerebbe che nell’atto di citazione è stata espressamente richiesta anche la condanna delle convenute al pagamento della quota condominiale relativa alle spese necessarie al completamento della canalizzazione delle acque di gronda nella rete fognaria: pertanto, la pretesa attorea non oltrepasserebbe i limiti del petitum.

1.1. – Il motivo è fondato.

Risulta per tabulas dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado – il cui è esame è consentito, essendo denunciato un vizio in procedendo – che l’attore ha domandato la condanna delle convenute non solo per le spese già affrontate, ma anche per quelle necessarie al fine di completamento delle opere di canalizzazione e con-vogliamento delle acque di gronda e di fognatura: conclusione ribadita all’udienza di precisazione delle conclusioni del 4 febbraio 2005, nella quale il T., nel quantificare in Euro 10.631,19 l’importo di cui alla richiesta di condanna delle convenute, vi ha incluso la cifra di Euro 496,69, pari alla quota condominiale di pertinenza delle convenute sugli esborsi di Euro 96 e di Euro 1.000,43, corrisposti alle ditte Mancini e Tecno System di P.M., per l’ultimazione della canalizzazione, oggetto anche del ricorso d’urgenza in corso di causa, accolto dal Tribunale in sede di reclamo con ordinanza del 23 luglio 2004.

Ha pertanto errato la Corte d’appello a non pronunciare sulla domanda di rimborso di questa parte di spese, sul rilievo – non suffragato dalla interpretazione degli atti di causa – che si tratterebbe di spese estranee alla domanda giudiziale.

2. – Il secondo mezzo – proposto in via subordinata rispetto al primo – denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e cioè circa l’interpretazione dell’oggetto della domanda.

2.1. – L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.

3. – Con il terzo motivo (nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di decidere iuxta alligata et probata, in relazione all’art. 115 c.p.c.) si censura che la Corte d’appello abbia omesso di visionare i fascicoli di parte, asserendo, contrariamente al vero, che agli atti di causa non si rinvengono i documenti giustificativi della spesa sostenuta dal T. per completare l’opera di canalizzazione delle acque di gronda.

Il quarto motivo – proposto in via gradata – è rubricato “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per omesso esame di documenti decisivi”. Il ricorrente sostiene che l’omesso esame delle fatture implichi in ogni caso un vizio motivazionale della sentenza perchè, omettendo di esaminare e di valutare il contenuto delle due fatture, dalle quali si deduce che il T. ha pagato l’importo di Euro 1.096,43 per l’ultimazione della canalizzazione, la Corte d’appello sarebbe pervenuta all’erronea affermazione dell’inesistenza della prova documentale dei due pagamenti e, quindi, al rigetto dell’appello incidentale.

3.1. – Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, per difetto di interesse.

Con la prima ratio decidendi – quella relativa alla non riconducibilità dell’ulteriore importo richiesto di Euro 496,50 al petitum azionato con la domanda introduttiva – la Corte d’appello ha affermato di non avere la potestas iudicandi in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle spese necessarie per il completamento della canalizzazione delle acque di gronda.

Rispetto a questa ratio decidendi, costituisce motivazione svolta ad abundantiam, in quanto afferente al merito, l’affermazione secondo cui agli atti mancherebbero i documenti dimostrativi della spesa affrontata.

Trattandosi di motivazione svolta ad abundantiam, la parte non aveva l’onere, e quindi neppure l’interesse, ad impugnarla.

Di qui l’inammissibilità dell’impugnazione, svolta con il terzo ed il quarto motivo, con cui il ricorrente pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito.

Va fatta applicazione, al riguardo, del principio secondo cui qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 17004).

4. – Va dato atto che lo stesso ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha sostenuto che “il primo ricorso si profila come l’unico ammissibile e che, per contro, gli altri tre motivi, che sono stati esposti solo in via cautelativa, sono inammissibili per difetto di interesse”.

5. – La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta. Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ed inammissibili il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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