Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9517 del 29/04/2011

Cassazione civile sez. un., 29/04/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 29/04/2011), n.9517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 650-2010 proposto da:

BRUSSELS AIRLINES SA/N.V. (già Brussels Airlines Fly NV) e a propria

volta incorporante la Virgin Express S.A./N.V.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. P.L. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI

GIANLUCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUBBONI STEFANO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TAVERNESE MARCO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

28430/2008 del TRIBUNALE di ROMA;

uditi gli avvocati Gianluca CONTALDI, Stefano GIUBBONI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite,

dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con le

pronunce di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato il 22.12.2009 la società Brussels Airlines ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione – in relazione ad una controversia instaurata innanzi il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro – al fine di far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice belga.

La controversia riguarda l’impugnativa di licenziamento proposta da M.P., assunto quale assistente di volo e successivamente promosso alla superiore qualifica di capo cabina, dalla compagnia Virgin Espress poi incorporata dalla Brussels Airlines SA/N.V. Il M. ha presentato controricorso sostenendo la giurisdizione del giudice italiano.

Il P.G. ha concluso per la giurisdizione del giudice belga.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato essendo il giudice italiano sfornito di giurisdizione come già affermato da questa Corte in controversie del tutto analoghe promosse da altri dipendenti della stessa compagnia aerea Virgin Espress poi incorporata dalla Brussels Airlines (Cass., sez. un., 20 agosto 2009, n. 18509, ed altre).

Deve quindi ribadirsi che, in tema di competenza giurisdizionale in materia di rapporti di lavoro, l’art. 19 del regolamento Cee n. 44 del 2001 stabilisce, tra l’altro, che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro “davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente” (punto 2, lett. a), con una disposizione che si pone in linea di continuità con l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804 (nel testo modificato dalla convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989, ratificata con L. n. 339 del 1991); normativa questa già interpretata dalla Corte di giustizia Ce nel senso che il luogo di abituale svolgimento dell’attività lavorativa deve identificarsi con il luogo in cui il lavoratore adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (Corte giust. Ce, 10 aprile 2003, n. C- 437/00; Corte giust. Ce, 27 febbraio 2002, n. C-37/00) così accentuandosi, altresì, il profilo di tutela del lavoratore, giacchè si prende in considerazione anche l’ultimo luogo in cui il lavoratore medesimo svolgeva abitualmente la sua attività di lavoro (conf. Cass., sez. un., 9 gennaio 2008, n. 169; 13 dicembre 2007, n. 26089) Al “luogo di abituale svolgimento dell’attività lavorativa” e a quello dello “stabilimento di assunzione” fa anche riferimento Cass., sez. un., 17 luglio 2008, n. 19595, che, pronunciandosi con riguardo al rapporto di lavoro nautico, ha affermato che, ove non ricorrano i presupposti della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1, – secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. – occorre fare riferimento ai criteri di collegamento posti dallo stesso art. 3, comma 2, i quali identificano le ipotesi in cui il giudice italiano è fornito di giurisdizione richiamando i criteri stabiliti dalle sez. 2, 3 e 4 del titolo 2^ della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con L. n. 804 del 1971, e successive modificazioni) tra i quali rileva il luogo di abituale svolgimento dell’attività lavorativa o quello dello stabilimento di assunzione (art. 5, 1 comma, n. 1).

Nella specie, pacifico essendo che la società datrice di lavoro ha sede in Belgio, gli elementi di fatto allegati nel controricorso come differenti rispetti a quelli che connotavano le altre precedenti controversie, già venute all’esame di questa Corte, non sono sufficienti per un mutamento di orientamento. La circostanza che il dipendente della società, già assistente di volo, fosse divenuto capo cabina e che la sua prestazione lavorativa si svolgesse a partire dall’aeroporto Fiumicino dov’era un “desk” della Virgin non comportava un’attività lavorativa abituale, e quindi prevalente, svolta in Roma, essendo invece essa espletata prevalentemente a bordo di aeromobili battenti bandiera belga, nè supera il fatto che la società ricorrente non avesse in Italia una succursale e quindi un domicilio, di tal che il luogo di svolgimento abituale dell’attività lavorativa andava individuato nel territorio belga e parimenti la sede della società che aveva operato l’assunzione era in Belgio.

Pertanto anche in questa fattispecie, come nelle altre analoghe sopra richiamate, i suddetti criteri collegamento conducono ad escludere che il luogo di lavoro fosse in Italia, essendo la prestazione lavorativa svolta prevalentemente a bordo di aeromobili di una compagnia aerea belga, e conseguentemente deve negarsi la giurisdizione del giudice italiano per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice belga.

3. Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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