Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9517 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 22/05/2020), n.9517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17971/2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba

Tortolini N. 30, presso lo studio dell’avvocato Studio Giuseppe E

Alfredo Placidi che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Chiodoni Annalisa;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2873/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 da SAN GIORGIO MARIA ROSARIA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti della ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto in favore di K.M., cittadino del Gambia, la protezione sussidiaria.

Il giudice del gravame ha anzitutto ricordato la vicenda personale del richiedente, secondo il racconto svolto da quest’ultimo, in base al quale lo stesso, la sera del 31 marzo 2014, durante una battuta di pesca, nell’alzarsi per prendere il timone, aveva involontariamente urtato un altro pescatore, che, caduto in mare, era annegato. Il fatto era stato denunciato alla Polizia dallo stesso richiedente, insieme alla propria famiglia ed ai familiari del ragazzo morto, ed era stato accertato trattarsi di un incidente. A seguito di ciò, il fratello del pescatore deceduto, che era un militare, aveva dichiarato ad un amico comune di non poter perdonare l’autore del fatto, a suo avviso commesso volontariamente, e di avere intenzione di vendicarsi. Il richiedente, intimorito, aveva lasciato il Gambia, ed era giunto in Italia dopo aver attraversato Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger e Libia.

Il Tribunale adito aveva ritenuto che, in caso di ritorno in Gambia, il richiedente avrebbe corso il rischio di subire torture o trattamenti disumani o degradanti, in una situazione politica caratterizzata da un clima di soprusi e misure liberticide imputabili alle autorità di governo, come risultava dai siti istituzionali: aveva citato il rapporto di Amnesty International del 2015 ed il sito del Ministero degli Esteri “Viaggiare sicuri”, ed aveva, pertanto, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore del richiedente della protezione sussidiaria.

2.-In accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno, la Corte territoriale ha rigettato il ricorso di K.M., escludendo che nei fatti dallo stesso narrati fossero rinvenibili i presupposti per il riconoscimento della misura adottata dal giudice di primo grado. Infatti, il racconto del cittadino straniero, a prescindere dalla credibilità dello stesso – peraltro carente di qualsiasi riscontro obiettivo e riferito ad episodi a carattere privato -, risultava privo di collegamento con la situazione del Paese di provenienza: il ricorrente stesso aveva escluso di essere stato condannato a morte, nè si profilava il rischio di sottoposizione dello stesso a torture. Del resto, la Polizia lo aveva scagionato ed anche la minaccia del fratello del compagno di lavoro deceduto era stata formulata, per ammissione dello stesso richiedente, solo indirettamente. Nemmeno sussisteva nel Gambia alcuna situazione di conflitto armato. La situazione politica del Paese, da quanto risultava dal sito del Ministeri degli Esteri, dopo un lungo periodo di dittatura, si avviava verso la stabilizzazione a seguito del passaggio del potere al Capo dello Stato eletto A.B., ed il Gambia aveva ora l’opportunità unica di diventare uno Stato modello per i diritti umani in Africa occidentale.

La Corte ha escluso altresì la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, mancando profili di vulnerabilità in capo al richiedente, soggetto in età adulta e vigorosa ed in buona salute, fornito di buona istruzione e di capacità lavorativa.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre K.M. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per avere la Corte d’appello valutato la credibilità del richiedente senza applicare i criteri previsti dalla invocata disposizione. Del tutto immotivatamente la Corte territoriale avrebbe espresso una valutazione di insussistenza di riscontri oggettivi del racconto del richiedente, tale da determinare un apprezzamento sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, invece presenti nella specie.

La censura è inammissibile.

La decisione della Corte di merito si fonda, invero, sulla insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale valutazione di insussistenza, come sottolineato dalla stessa Corte (pag. 4 della sentenza), prescinde da ogni apprezzamento sulla credibilità del racconto del richiedente. Ed infatti, sono proprio i fatti narrati dallo stesso, secondo il giudice di secondo grado, a non essere inquadrabili nella previsione normativa: l’attuale ricorrente ha riferito di non essere stato condannato a morte, nè ha allegato il rischio di essere sottoposto a tortura, mentre, quanto alle condizioni di sicurezza del Gambia, la Corte di merito ha fatto riferimento a fonti istituzionali per maturare il proprio convincimento in ordine alla evoluzione di detto Paese verso la stabilizzazione. Ed ha aggiunto che gli atti di minaccia denunciati da K.M. non erano stati perpetrati, secondo il suo stesso racconto, direttamente nei suoi confronti, ma riferiti da terzi; ed ancora che la vicenda era stata trattata in modo corretto dalle autorità di polizia, che non avevano proceduto nei suoi confronti, avendo riconosciuto il carattere accidentale dell’episodio che aveva portato al decesso del compagno di lavoro dell’attuale ricorrente.

In siffatto quadro, il richiamo, pur contenuto nella sentenza impugnata, alla mancanza di riscontri oggettivi nel racconto del richiedente, non assume una specifica valenza nell’iter argomentativo posto a base della decisione.

2.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e art. 6 e art. 14, lett. b), nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello escluso che la vicenda di cui si tratta potesse rientrare nella ipotesi di protezione sussidiaria nè umanitaria. Avrebbe errato la Corte nel ritenere che il pericolo dedotto, avendo carattere privato, non fosse contemplato dalla normativa sulla protezione internazionale. La circostanza che la violenza non provenisse da organi istituzionali non rileverebbe ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 in presenza di forme di violenza fisica e psichica poste in essere dal fratello del deceduto nei confronti del richiedente: la qualifica di militare di quest’ultimo, nella situazione politica ancora incerta del Gambia, metterebbe in pericolo la sua incolumità in caso di rientro nel suo Paese di origine. Quanto al mancato riconoscimento in suo favore della protezione umanitaria, il ricorrente fa valere la sua integrazione in Italia, lo svolgimento di servizio civile presso una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di persone disabili, la sua iscrizione con profitto al corso di laurea in economia e finanza.

La doglianza è priva di fondamento.

Posto che, se è vero che il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, la tutela in tali ipotesi postula che nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (v. Cass., ord. n. 26823 del 2019), deve osservarsi che, nella specie, le autorità di polizia, secondo la motivata valutazione della Corte di merito, avevano operato correttamente nei confronti del richiedente, ciò che vale ad escludere l’applicabilità della disposizione invocata dal ricorrente. In presenza della affermazione, proveniente dallo stesso ricorrente, del fattivo intervento operato dalle forze di polizia ai fini del corretto inquadramento della vicenda del decesso del giovane pescatore nell’ambito di un tragico incidente, nessun rilievo può rivestire, ai fini della configurabilità di una fattispecie meritevole di protezione sussidiaria, la qualifica di militare del soggetto che avrebbe operato la minaccia – peraltro riferita, come precisato, da terzi -, il quale avrebbe agito comunque nell’ambito di una vicenda privata.

Quanto alla protezione umanitaria, deve ribadirsi che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (v., da ultimo, Cass., S.U., sent. n. 29459 del 2019). Nella specie, tale comparazione è stata correttamente compiuta dalla Corte di merito, che ha rilevato la insufficienza della allegazione di una specifica situazione personale di vulnerabilità, al di là della giovane età, in un soggetto dalla personalità formata, in età vigorosa ed in buona salute, dotato anche di buona istruzione e capacità lavorativa; dall’altro, la genericità della allegazione di mancanza di prospettive nel Paese di origine. Ragioni, quelle dedotte dal ricorrente, ritenute dalla Corte di merito inidonee a pregiudicare l’esercizio dei diritti fondamentali nel Paese di origine, la cui situazione generale è stata descritta dal giudice di secondo grado nei termini già riferiti.

3.- In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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