Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9517 del 18/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9517 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso 18009-2011 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA BENETTI ANDREA E GIOVANNI SS
01935970366 in persona del soci amministratori,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA
(?, :4
7, presso lo studio dell’avvocatoYCONCETTA TROVATO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BALESTRI ALBERTO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente 2013
1403

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ AGRICOLA BENETTI ANDREA E GIOVANNI
SS nonché dei soci illimitatamente responsabili Benetti
Andrea e Benetti Giovanni in persona del Curatore
FallimentarE, elettivamente domiciliatI in ROMA, VIA
LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 18/04/2013

MELITI MARCO, che 1I rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SOVIENI ANSELMO, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 601/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA del 22.4.2011, depositata il 09/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che si riporta alla
relazione scritta.

F.LLI GIBERTINI FU GINO SPA;

R.g. 18009/2011

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Società Agricola Benetti Andrea e Giovanni SS, con ricorso
20.1.2011, ha reclamato innanzi alla Corte d’appello di
Bologna la sentenza 23.12.2010 del Tribunale di Modena

qualità di soggetto fallibile in ragione della natura agricola
dell’attività da essa esercitata. Il reclamo è stato respinto
dalla Corte di merito adita con sentenza n. 601 depositata il
9 maggio 2011 Fontro cui l’anzidetta società ha proposto
ricorso per cassazione affidandolo a due motivi resistiti con
controricorso dal curatore fallimentare.
Il Consigliere rei ha osservato che:” I motivi deducono:
1 0 .- violazione dell’art

160

legge fall..

Lamenta la

ricorrente che i giudici di merito avrebbero ritenuto che,
avendo essa proposto ricorso per concordato preventivo,
dovrebbe ritenersi data per ammessa la sua fallibilità, il cui
doveroso accertamento non è stato condotto alla stregua di
elementi oggettivi, pretermessi benché imprescindibili.
2 ° .- violazione degli artt. l 1.f. e 2135 c.c. e correlato
vizio di motivazione I riscontrabili sia

nell’asserita

cessazione dell’attività agricola, discendente dall’affitto
del ramo d’azienda e dalla locazione di mobili e immobili,
reputati indici dell’abbandono dello scopo sociale, sia
nell’omesso rilievo della riferibilità delle obbligazioni cui

dichiarativa del suo fallimento, contestando la propria

R.g. 18009/2011

è correlata l’insolvenza al periodo d’effettivo espletamento
dell’attività agricola.
primo motivo,

genericamente

argomentato,

questione d’indubbio rilievo astratto, ma non r
caso di specie ed estranea alla

ratio decidendi,

introduce
L .
e nel
dal momento

che la natura commerciale dell’impresa fallita non è stata
desunta dai giudice del reclamo dalla proposizione del
concordato preventivo, la cui domanda ha esaminato nel merito,
ma in distinta prospettiva, in quanto contenente ammissione
circa la cessazione dell’attività istituzionale.
Il secondo motivo introduce indagine sul merito in ordine
all’effettivo esercizio d’attività commerciale, asserito dalla
Corte d’appello, con ampia ed esaustiva motivazione, sulla
base della riscontrata dismissione, discendente dall’affitto
d’azienda, dei beni necessari all’attività agricola. Di tale
percorso la ricorrente sollecita diversa ricostruzione in
fatto che non può trovare ingresso in questa sede di
legittimità alla luce della costante giurisprudenza di questa
Corte che ha ripetutamente affermato che nel giudizio di
cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c.,
n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva
valutazione delle risultanze processuali contenuta nella
sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa
interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del

••••

Il

R.g. 18009/2011

giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti in
quella sede.
Il requisito temporale cui sarebbe riferibile l’insolvenza
appare infine privo di rilevo non essendo idoneo a creare un

nell’ambito della verifica dell’esposizione debitoria che ha
originato lo stato d’insolvenza, la diversa qualificazione
giuridica dell’imprenditore. Siffatta distinzione operando
nell’ipotesi prevista dal coma 2 dell’art. 147 legge fall.
non ricorre nella specie”.
Il collegio reputa condivisibile la riferita proposta e
dunque, disponendone conferma, accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro
che dovrà provvedere attenendosi al citato enunciato e
liquiderà altresì le spese del presente giudizio.
PQM
la Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio liquidandole nella misura di
complessi E 1.700,00 di cui E 1.500,00 per il compenso oltre
accessori di legge.
Roma, il 19 febbraio 2013

discrimine giuridicamente valutabile, non potendo scindersi,

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